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Regesto

Obbligo dei genitori al mantenimento di un figlio al di là della maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC).
Nell'ambito degli studi in un'università svizzera, il conseguimento di una licenza è in linea di principio sufficiente per ammettere che il figlio abbia beneficiato di una formazione ai sensi della giurisprudenza emanata dall'art. 277 cpv. 2 CC: questo attestato certifica la conclusione del primo ciclo universitario e assicura generalmente al suo detentore la possibilità di esercitare un'attività professionale, che gli permette di provvedere ai suoi bisogni materiali. Per contro, un titolo complementare (nella fattispecie un diploma in psicologia) non fa parte della formazione prevista dalla legge.

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Articolo: art. 277 cpv. 2 CC