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Regesto

Dovere di assistenza del patrigno, rispettivamente della matrigna (art. 278 cpv. 2 CC); calcolo del contributo per il mantenimento versato dal genitore che non ha l'autorità parentale (art. 285 cpv. 1 CC).
Il dovere di assistenza del patrigno, rispettivamente della matrigna, è solo sussidiario (consid. 2b).
In talune circostanze, il genitore che dispone della maggior capacità finanziaria è tenuto a sopperire all'intero fabbisogno economico, se l'altro genitore adempie in natura il proprio obbligo nei confronti del figlio, fornendogli le cure di cui abbisogna (consid. 3a/cc).
Il contributo per il mantenimento del figlio non va calcolato considerando semplicemente in modo lineare la capacità finanziaria dei genitori, senza tenere conto della situazione concreta del figlio. Il fatto che quest'ultimo viva con altri figli in situazioni finanziarie meno agiate non è un motivo per concedergli un minor contributo alimentare (consid. 3b/bb).
Per determinare la capacità economica del debitore del contributo, deve venire considerata l'evoluzione del suo reddito e del suo patrimonio dal momento del divorzio. Per quanto concerne l'apprezzamento dei redditi futuri, l'incertezza della situazione economica non permette di soprassedere all'esame delle tendenze nel settore professionale in questione (consid. 4b).

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referenza

Articolo: art. 278 cpv. 2 CC, art. 285 cpv. 1 CC