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Regesto

Art. 9 Cost., art. 104 CPC/GE; denuncia di lite; doppia motivazione; complicazione eccessiva del procedimento.
Proponibilità del ricorso di diritto pubblico contro una decisione giudiziaria con la quale viene negata la facoltà di denunciare la lite ad un terzo (consid. 1).
Doppia motivazione della sentenza impugnata (consid. 3).
Determinazione del potere cognitivo dell'autorità di ricorso, che può riesaminare i fatti solamente sotto il profilo dell'arbitrio, quando è incaricata di verificare l'applicazione della legge in un ambito in cui il giudice dispone di un ampio potere d'apprezzamento. Applicazione di questi principi alla possibilità, prevista dall'art. 104 cpv. 2 CPC/GE, di rifiutare una denuncia di lite a causa della complicazione eccessiva del procedimento che ne risulterebbe (consid. 5).
Se una delle motivazioni alla base della decisione adottata permette di giustificarla il ricorso dev'essere respinto (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 9 Cost., art. 104 CPC, art. 104 cpv. 2 CPC