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Regesto a

Art. 76 cpv. 1 LTF; diritto di ricorso.
Il creditore procedente, che non ha potuto partecipare al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, ha diritto a ricorrere contro l'annullamento del pignoramento complementare (consid. 1.3).

Regesto b

Art. 29 cpv. 2 Cost.; diritto di essere sentito nella procedura di ricorso secondo l'art. 17 seg. LEF.
Il diritto di essere sentito del creditore procedente è violato, se l'autoritàdi vigilanza cantonale annulla un pignoramento complementare senza avergli dato la possibilità di esprimersi (consid. 1 e 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 76 cpv. 1 LTF, Art. 29 cpv. 2 Cost.

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