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Regesto

Art. 197 cpv. 2 n. 5, art. 198 n. 4 e art. 211 seg. CC; beni acquisiti in sostituzione; determinazione del valore.
Se un bene è alienato dopo lo scioglimento del regime dei beni fra coniugi, per la liquidazione di quest'ultimo risulta in linea di principio determinante il valore del bene al momento dell'alienazione e non quello dell'eventuale bene acquisito in sostituzione (consid. 4). Il principio del valore di reddito non vale per i singoli fondi agricoli, né per un'azienda agricola che è stata in parte venduta prima della liquidazione del regime e non viene mantenuta (consid. 5).