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Regesto

Art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 11, art. 15 cpv. 1 LADI; art. 35b cpv. 1 e 2 LL; art. 3 cpv. 1 e 2, art. 5 cpv. 2 e 4 LPar.
L'idoneità al collocamento di una madre non può essere negata in maniera generale per il motivo che nel periodo tra l'8a e la 16a settimana dopo il parto secondo la verosimiglianza preponderante un potenziale datore di lavoro non sarebbe disposto a sottoscrivere un contratto di lavoro per lavoro notturno, solamente perché ella si potrebbe appellare dopo l'assunzione in ogni momento all'art. 35b LL.
Adottando il punto di vista contrario, la Corte cantonale imputa al datore di lavoro un comportamento che, essendo un atto discriminatorio all'assunzione, potrebbe entrare nel campo di applicazione dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LPar e comportare il versamento di un'indennità fino a tre mesi di salario (art. 5 cpv. 2 e 4 LPar; consid. 5.1).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 5 cpv. 2 e 4 LPar, art. 11, art. 15 cpv. 1 LADI, art. 35b cpv. 1 e 2 LL, art. 35b LL seguito...