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Regesto

Art. 924 cpv. 1 e 927 CC; azione di reintegra.
Le due condizioni dell'azione di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC; consid. 3.1 e 3.2).
Per la prima condizione il possesso mediato è sufficiente: trasferimento del possesso mediato del fondo dal venditore all'acquirente tramite delega del possesso (consid. 3.2.1).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 924 cpv. 1 e 927 CC, art. 927 cpv. 1 CC

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