Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 60 cpv. 1 CO; art. 127 in relazione con l'art. 130 cpv. 1 CO; art. 6 n. 1 CEDU; pretese di risarcimento danni di eredi di una vittima dell'amianto; inizio della prescrizione assoluta di pretese contrattuali ed extracontrattuali; portata della sentenza della CorteEDU in re Howald Moor e altri contro la Svizzera dell'11 marzo 2014.
Nel quadro della revisione del diritto in materia di prescrizione (entrata in vigore il 1° gennaio 2020) il legislatore ha mantenuto il sistema dei duplici termini di prescrizione (consid. 3).
La questione dell'applicabilità generale della cosiddetta prassi Schubert nel caso di un conflitto fra il diritto nazionale e l'art. 6 n. 1 CEDU è stata lasciata aperta (consid. 7).
L'applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone l'esistenza di una pretesa di diritto materiale secondo il diritto nazionale (consid. 8.1).
Dalla sentenza della CorteEDU in re Howald Moor non può essere dedotto che il diritto nazionale non possa prevedere termini di prescrizione assoluti. Una pretesa fatta valere solo dopo 37 anni dall'ultimo possibile danneggiamento è prescritta (consid. 8.2).
È rimasta indecisa la questione di sapere in che misura è stata creata, con l'istituzione di un fondo di risarcimento delle vittime dell'amianto, una soluzione alternativa per i danni subiti sotto il diritto previgente (consid. 8.3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 6 n. 1 CEDU, Art. 60 cpv. 1 CO, art. 130 cpv. 1 CO