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Regesto

Art. 4 Cost.; art. 108 cpv. 1 lett. b LAINF; art. 40 PC in relazione con l'art. 19 PA; art. 95 cpv. 2 in relazione con gli art. 113 e 132 OG: valutazione delle prove, perizia di parte.
Una perizia di parte non ha lo stesso rango di una perizia fatta allestire da un tribunale o da un assicuratore contro gli infortuni conformemente alle regole di procedura applicabili.
Giusta i principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle prove, al giudice spetta tuttavia esaminare se la medesima sia suscettibile di mettere in forse, su punti litigiosi importanti, l'opinione e le conclusioni del perito incaricato dal tribunale o dall'assicuratore contro gli infortuni.

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Articolo: Art. 4 Cost., art. 108 cpv. 1 lett. b LAINF, art. 40 PC, art. 19 PA seguito...