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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_406/2018  
 
 
Sentenza del 12 settembre 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
rappresentato dall'avv. Giuseppina Iaria, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale; ordine di perquisizione e sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 agosto 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (inc. 60.2018.124). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In seguito a una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) del 9 novembre 2015, il Procuratore pubblico (PP), il giorno seguente, ha aperto un'istruzione formale a carico di A.________ per l'ipotesi di riciclaggio. Lo stesso giorno ha spiccato un ordine di perquisizione e sequestro presso una banca. Il 16 novembre 2015 ha proceduto a sequestrare presso quest'ultima due relazioni bancarie, una intestata all'indagato, l'altra a una società londinese, sulla quale questi aveva diritto di firma, nonché una cassetta di sicurezza. Il 24 agosto 2017 il PP ha revocato il sequestro del conto intestato alla società, poiché presentava un saldo negativo. 
 
B.   
Il 14 maggio 2018 A.________ ha impugnato l'ordine di perquisizione e sequestro, consegnatogli dalla banca il 2 maggio 2018, dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP). Quest'ultima, accertata una violazione del principio della celerità, con riferimento a tale lesione, ha parzialmente accolto il reclamo ai sensi dei considerandi, rinviando l'incarto al PP, affinché proceda rapidamente alla perquisizione della cassetta di sicurezza e, a dipendenza del contenuto, adotti se del caso una decisione di sequestro motivata e si pronunci sulla richiesta della banca relativa al mantenimento del blocco del conto, che presenta ormai un saldo negativo e semmai sull'estinzione d'ufficio dello stesso. 
 
C.   
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare l'ordine di perquisizione e di sequestro. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, che si pronuncia su una domanda di dissequestro, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.1). La legittimazione del ricorrente, rappresentato dall'avv. Giuseppina Ilaria, patrocinante in Cassazione in Italia, ma che non pretende d'essere iscritta in elenchi che le consentirebbero di esercitare in Svizzera, è pacifica.  
 
1.3. Il ricorrente, assistito da una legale, postula di annullare unicamente la decisione di perquisizione e sequestro del PP, ma non quella della CRP. Al riguardo egli misconosce che il ricorso è dato soltanto contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Ora, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF). Inoltre, per l'effetto devolutivo del reclamo, la decisione del PP è sostituita da quella della CRP e materialmente viene pure considerata come impugnata (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2 pag. 104; 134 II 142 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente disattende anche che secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto contro le decisioni che pongono fine al procedimento. La decisione impugnata, di rinvio, non pone chiaramente fine al procedimento penale e costituisce una decisione incidentale, impugnabile soltanto alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (DTF 142 V 551 consid. 3.2 pag. 555; 142 II 20 consid. 1.2 pag. 24). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro siffatte decisioni, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).  
L'adempimento di questi requisiti dev'essere di principio dimostrato dal ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine pag. 287). Secondo la giurisprudenza, la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della stessa procedura (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801; 139 IV 113 consid. 1). 
Nell'ambito di procedimenti penali un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale (DTF 141 IV 289 consid. 1.2 pag. 291) : semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un tale danno (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801), come neppure un rinvio per esperire ulteriori accertamenti (DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177; 137 V 314 consid. 2.1). Il ricorrente non si esprime specificatamente su questa questione, decisiva. 
 
2.2. Un siffatto nocumento non è ravvisabile in concreto, visto il saldo negativo del conto bloccato, né si è in presenza di una procedura probatoria dispendiosa, poiché si tratta semplicemente di aprire una cassetta di sicurezza. La CRP ha infatti accertato che all'epoca i due conti bancari presentavano saldi attivi contenuti: in seguito il sequestro del conto della società londinese è stato revocato poiché il saldo era divenuto negativo (- fr. 289.84) e la relazione è poi stata estinta d'ufficio dalla banca. Nel 2017 quella intestata al ricorrente presentava anch'essa un saldo negativo di fr. 1'437.93. A ragione la CRP ha quindi ritenuto che non sussiste un grande interesse al mantenimento e alla revoca di un tale sequestro. Mal si comprende in queste circostanze quale pregiudizio irreparabile comporterebbe per il ricorrente l'ulteriore mantenimento del sequestro di un conto che ha maturato un saldo negativo e che non implica pertanto l'impossibilità di disporre liberamente dei suoi averi, finché il PP si pronunci, come richiesto senza indugio, al riguardo, né egli cerca di spiegarlo (DTF 140 IV 57 consid. 2.3 pag. 60 e contrario; 128 I 129 consid. 1 pag. 131).  
 
Anche il fatto d'essere oggetto di un'inchiesta penale non costituisce un tale danno: pregiudizi analoghi a quelli derivanti dalla promozione dell'accusa e da un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale il fatto di dover subire un procedimento penale, non possono infatti essere impugnati immediatamente, poiché gli svantaggi che ne derivano, tra i quali quelli relativi alla reputazione, non rappresentano di massima pregiudizi irreparabili di natura giuridica (DTF 136 IV 92 consid. 4.2; 133 IV 288 consid. 3.1 e 3.2, 139 consid. 4 pag. 141). 
 
2.3. In tale ambito il ricorrente adduce a torto che la CRP non avrebbe esaminato il rispetto del principio della proporzionalità. Essa ha infatti ritenuto, rettamente, come non si possa esaminare questo quesito finché si ignori il contenuto della cassetta di sicurezza. Al riguardo il ricorrente si limita a osservare, invero in maniera poco comprensibile, che l'apertura della cassetta comporterebbe la vanificazione di qualsiasi esito del ricorso presentato al Tribunale federale. Ciò non è comunque ravvisabile, visto che nulla gli impedisce se del caso di impugnare la futura decisione del PP dinanzi alla CRP e semmai davanti al Tribunale federale. Né adduce un pregiudizio di natura giuridica riguardo all'apertura della cassetta di sicurezza.  
In concreto, considerato che la CRP ha correttamente invitato il PP a esprimersi rapidamente al proposito, con riferimento alla lesione del principio di celerità, non si giustifica di derogare eccezionalmente alla condizione dell'art. 93 cpv. 1 LTF (cfr. in particolare in merito a decisioni di sospensione, DTF 138 III 190 consid. 6 pag. 191 seg.; 136 II 370 consid. 1.4 e 1.5 pag. 373 seg.; in ambito penale una violazione del principio di celerità può condurre a una riduzione della pena, talvolta a un'esenzione dalla pena e solo in ultima ratio, nei casi estremi, a un abbandono del procedimento, DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1 pag. 377). 
 
3.  
 
3.1. Sia come che sia, si può nondimeno rilevare che la CRP, considerato il lasso di tempo trascorso, rettamente ha ritenuto una lesione del principio di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP). Il ricorrente manifestamente a torto incentra il gravame sull'applicabilità dell'art. 397 cpv. 4 CPP, secondo cui qualora la CRP accerti che vi è stata denegata o ritardata giustizia, essa quale giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situazione. Invero, quale autorità di reclamo la CRP non può esprimersi come un'autorità di prima istanza, né deve ricercare nell'incarto eventuali elementi attestanti le condizioni per mantenere o annullare il contestato sequestro (vedi anche l'art. 397 cpv. 2 CPP). Accertata la lesione del principio di celerità, a ragione ha quindi invitato il PP a esaminare senza ulteriore indugio se sussistano ancora le condizioni per mantenere il sequestro del conto bancario e, dopo aver preso conoscenza del contenuto della cassetta di sicurezza, a pronunciare una decisione motivata di sequestro o di dissequestro, senza privare inoltre, in tal modo, il ricorrente di un'istanza di ricorso (sentenza 1B_337/2018 del 20 luglio 2018 consid. 2.5).  
 
3.2. Neppure il generico accenno a un mancato esame integrale delle censure ricorsuali e a una pretesa motivazione insufficiente della decisione impugnata reggono, visto ch'essa, adempiendo i requisiti minimi posti dall'art. 29 cpv. 2 Cost., si esprime su tutti i punti rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157; 141 V 557 consid. 3.2.1 pag. 564), per cui il diritto di essere sentito del ricorrente (al riguardo vedi DTF 143 V 71 consid. 4.1 pag. 72) non è stato disatteso.  
A torto, e peraltro con una motivazione insufficiente (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 pag. 380), ricordato che la censura dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo e che un semplice rinvio a quella contenuta nel reclamo è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e 1.2.3 pag. 286), il ricorrente fa valere che la CRP avrebbe dovuto ritenere insufficientemente motivata la decisione di sequestro del PP e quindi annullarla. Al riguardo, la Corte cantonale ha tra l'altro stabilito che secondo la giurisprudenza le denunce emanate dal MROS prima facie non sono destituite di ogni valore probatorio per permettere l'apertura di un'inchiesta penale, anche in assenza di indicazione delle fonti (sentenza 1B_92/2018 del 5 luglio 2018 consid. 2.3 con riferimento alla DTF 142 IV 289 consid. 2.2.3 pag. 295 e consid. 3.1 pag. 297), prassi con la quale il ricorrente non si confronta. 
 
3.3. Insistendo sul fatto che in concreto farebbero difetto due elementi distinti del riciclaggio, segnatamente il crimine a monte e l'atto vanificatorio, oltre a dilungarsi in maniera inutilmente prolissa nel riprodurre trascrizioni di udienze e procedimenti italiani, che esulano dall'oggetto del litigio in esame, il ricorrente disattende che in questo stadio della procedura oggetto del litigio è soltanto il quesito del sequestro e non la fondatezza delle ipotizzate accuse poste a fondamento del provvedimento litigioso (cfr. DTF 139 IV 250 consid. 2.1 pag. 252).  
 
4.   
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla rappresentante del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 settembre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri