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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_408/2018  
 
 
Sentenza del 13 settembre 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; denegata giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 luglio 2018 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2018.171). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 24 settembre 2015 A.________ ha inviato uno scritto all'allora Procuratore generale (PG) John Noseda intitolato " analisi delle querele penali presentate nel 2015 e osservazioni allo scritto della Polizia del 7.8.2015". Con reclamo del 25 giugno 2018 il richiedente si è rivolto alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) adducendo che il PG non avrebbe dato seguito allo scritto. 
 
B.   
Con decisione del 26 luglio 2018 la CRP, assunte le necessarie informazioni presso l'attuale PG, il quale ha indicato che allo scritto era stato risposto con invio del 23 febbraio 2016 indicante che eventuali reclami contro l'operato di magistrati avrebbero dovuti essere inoltrati alle autorità ricorsuali competenti, ha respinto il reclamo. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede in sostanza la ricusa del presidente della CRP, di giudici e cancellieri del Tribunale federale e l'assegnazione di un risarcimento per lesione della personalità e per torto morale. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 97 consid. 1).  
 
1.2. Come noto al ricorrente, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente e contenere le conclusioni, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente si diffonde, in maniera inutilmente prolissa e inammissibile, su pretesi motivi di ricusa nei confronti del Presidente della CRP, domanda che non sostiene d'aver presentato nella sede cantonale. In applicazione del principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto, egli non può quindi prevalersene dopo l'emanazione della decisione impugnata, a lui sfavorevole (art. 58 cpv. 1 CPP; DTF 140 I 240 consid. 2.4 pag. 244; 138 I 97 consid. 4.1.5 pag. 101). Le vertenze inerenti ad altre cause, promosse dal ricorrente presso differenti autorità, esulano dall'oggetto del litigio.  
 
2.2. Egli postula pure la ricusa di giudici e di cancellieri del Tribunale federale, insistendo, a torto, sul fatto che nel quadro di precedenti procedure gli è stato chiesto, conformemente a quanto espressamente previsto dall'art. 62 cpv. 1 LTF e dalla costante e invalsa prassi, il versamento di anticipi a garanzia delle spese giudiziarie presunte. Del resto, nulla impedisce al ricorrente, che accenna a una indigenza economica, datene le condizioni, di chiedere d'essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF). Le criticate richieste di anticipi chiaramente non fondano alcun motivo di ricusazione, né, come noto al ricorrente, il semplice fatto che nel quadro di cause anteriori, alle quali hanno partecipato i giudici e i cancellieri ricusati, i suoi ricorsi sono stati respinti o dichiarati inammissibili (art. 34 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 69 consid. 3.1 pag. 74; 142 III 732 consid. 4.2.2 pag. 737). D'altra parte, egli non sostanzia alcun motivo oggettivo idoneo a fondare un'apparenza d'imparzialità, le sue impressioni puramente soggettive non essendo decisive (DTF 143 IV 69 consid. 3.2 pag. 74). Il semplice richiamo dell'art. 34 cpv. 1 lett. b ed e LTF è ininfluente, ritenuto che le persone ricusate non hanno partecipato alla medesima causa "in altra veste", né sussistono altri motivi di prevenzione, segnatamente una personale inimicizia con il ricorrente.  
 
Certo, il ricorrente insiste sul fatto che per poter esaminare l'opportunità di chiedere la ricusa dei giudici, egli dovrebbe poter conoscere anticipatamente la composizione delle Corti giudicanti. L'assunto è però privo di consistenza. In effetti, ricordati i numerosi ricorsi inoltrati, egli è a conoscenza della composizione sia della CRP sia della I Corte di diritto pubblico, per cui a torto chiede che queste composizioni gli siano previamente rese note. Per di più, la giurisprudenza ha stabilito che la composizione non dev'essere comunicata espressamente alle parti, essendo sufficiente che i membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile, come per esempio l'annuario ufficiale cantonale o la pagina internet delle autorità adite, condizioni adempiute nella fattispecie: in tal caso si presume che l'interessato conosca per lo meno la composizione ordinaria della Corte (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; 114 Ia 278 consid. 3c pag. 280) : quando essa è composta di un limitato numero di membri, le parti devono aspettarsi che uno di loro possa partecipare al procedimento e al giudizio. Questa giurisprudenza è applicabile anche ai cancellieri. Solo per esempio nel caso, non realizzato in concreto, di una modifica del collegio giudicante inizialmente costituito è compito del tribunale indicare alle parti la prevista sostituzione in seno alla Corte e i relativi motivi (DTF 142 I 93 consid. 8 pag. 94 seg.). 
 
Criticando in maniera del tutto generica la composizione delle differenti Corti del Tribunale federale, il ricorrente misconosce che, segnatamente quella della I Corte di diritto pubblico, è corretta, poiché fondata su criteri oggettivi, che rispettano sia le garanzie degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, sia le esigenze dell'art. 32 cpv. 1 LTF, concernente il Giudice dell'istruzione, sia i criteri stabiliti dall'art. 40 del relativo regolamento (RTF; RS 173.110.131), norme quest'ultime con le quali egli non si confronta (sulla costituzione del collegio giudicante in applicazione di queste norme vedi DTF 144 I 70 consid. 5.5 pag. 76, 37 consid. 2.1 pag. 38 seg. e rinvii). 
 
3.  
Circa il merito della vertenza, la CRP ha trattato rettamente il reclamo del ricorrente sotto il profilo della denegata e ritardata giustizia, ritenendo, a ragione, che queste fattispecie non sono realizzate, visto che, come peraltro non contestato dal ricorrente, l'allora PG aveva dato seguito ai suoi scritti. Nell'ipotesi in cui il ricorrente non ne avesse condiviso il contenuto, nulla gli impediva all'epoca, di contestare tempestivamente il merito della risposta, quesito che esula tuttavia dal litigio in esame. In effetti, non si è più in presenza di un diniego di giustizia quando, come in concreto, l'autorità ha statuito. Né sussiste un ritardo ingiustificato per il fatto che la decisione poi emanata non va nel senso desiderato dal ricorrente (sentenze 1B_314/2018 del 12 luglio 2018 consid. 2.1 e 1B_170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.2). 
 
4.   
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 settembre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri