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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_369/2017  
 
 
Sentenza del 29 gennaio 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Niquille, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Ignazio Maria Clemente, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. C.________, 
2. D.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Samuele Quattropani, 
opponenti. 
 
Oggetto 
contratto di compravendita; difetti, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 giugno 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2015.217). 
 
 
Considerando:  
che con contratto del 27 giugno 2008 A.________ e B.________ hanno venduto per fr. 660'000.-- a C.________ e D.________ un appartamento condominiale a Orselina, situato in uno stabile che a quel momento era in fase di ristrutturazione; 
che il 3 luglio 2013 gli acquirenti hanno convenuto in giudizio i venditori davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città chiedendo che fossero condannati a pagare loro la somma di fr. 156'900.--, ridotta con le conclusioni a fr. 112'275.70, a titolo di risarcimento per i difetti riscontrati nell'immobile e che per quell'importo fosse rigettata l'opposizione dichiarata al precetto esecutivo che era stato notificato ai debitori; 
che la petizione è stata accolta parzialmente dal Pretore con sentenza del 27 ottobre 2015, che ha condannato solidalmente i convenuti a pagare fr. 109'007.70 e per tale importo ha rigettato definitivamente la loro l'opposizione; 
che l'8 giugno 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha confermato la sentenza di primo grado; 
che A.________ e B.________ insorgono davanti al Tribunale federale con un atto intitolato ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale chiedendo, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, che la sentenza impugnata sia riformata con la reiezione integrale della petizione di C.________ e D.________, subordinatamente ch'essa sia annullata e che gli atti siano ritornati all'autorità cantonale per nuovo giudizio; 
che C.________ e D.________ hanno risposto il 1° settembre 2017 di respingere domanda di effetto sospensivo e ricorso; 
che le parti hanno confermato le rispettive posizioni con atti di replica del 19 settembre 2017 e duplica del 2 ottobre 2017, mentre l'autorità cantonale non si è pronunciata; 
che la domanda di effetto sospensivo è stata respinta con decreto presidenziale del 26 settembre 2017; 
 
che il ricorso in materia civile è ammissibile, poiché è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalle parti soccombenti nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); 
che l'ammissibilità del rimedio ordinario, nell'ambito del quale possono essere fatte valere tutte le violazioni del diritto federale, nozione che comprende anche i diritti fondamentali (art. 95 LTF; DTF 134 III 379 consid. 1.2, con rinvii), esclude la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF); 
che con l'appello i ricorrenti avevano ricordato di non essere stati assistiti da un patrocinatore nel processo di prima istanza e affermato che di tale circostanza aveva "sofferto l'intera impostazione della causa"; 
che la Corte cantonale ha ritenuto che dalla predetta allegazione non fosse deducibile nessuna critica concreta all'operato del Pretore, ma ha nondimeno precisato che gli appellanti avevano informato il primo giudice dapprima di avere dovuto presentare personalmente la risposta di causa "per circostanze connesse con non meglio precisati problemi di salute e con la loro residenza all'estero", poi, in sede di duplica, di avere "scelto per motivi di opportunità"e "dopo essersi consultati con legali", di continuare a non farsi patrocinare; 
che i giudici ticinesi hanno aggiunto che gli appellanti non potevano comunque essere considerati sprovveduti, avendo già condotto con l'ausilio di un avvocato un processo presso la medesima Pretura; 
che davanti al Tribunale federale i ricorrenti ribadiscono di non avere potuto fare valere adeguatamente le proprie ragioni nel processo di prima istanza, in particolare di avere omesso di assumere diverse prove (l'interrogatorio delle parti, una testimonianza, il sopralluogo e una perizia), e addebitano all'autorità cantonale una violazione del diritto di essere sentiti, iniquità e arbitrio per non avere tenuto conto che, di fronte a un'istruttoria che si prospettava "complessa e insidiosa", la loro opinione in merito alla capacità di condurre un processo non poteva essere determinante; 
che, al di là dei principi giuridici invocati dai ricorrenti, la questione è retta dall'art. 69 cpv. 1 CPC, che dà al giudice la facoltà di ingiungere alla parte che non è manifestamente in grado di condurre la propria causa di munirsi di un rappresentante; 
che l'incapacità manifesta non va ammessa facilmente, poiché la norma citata, che ha carattere potestativo, limita la libertà che hanno di principio le parti nel processo civile di agire personalmente senza l'assistenza di un patrocinatore (sentenze 5A_618/2015 del 2 marzo 2016 consid. 6.7; 4A_45/2014 del 19 maggio 2014 consid. 2.2; cfr. anche 2E_2/2013 del 30 ottobre 2014 consid. 5.4.3 per l'analogo art. 41 cpv. 1 LTF; FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2aed., 2017, n. 16 ad art. 69 CPC); 
che il giudice dispone di un ampio margine d'apprezzamento per l'applicazione dell'art. 69 cpv. 1 CPC (ibidem); 
che i ricorrenti non evidenziano nessuna circostanza concreta che, contrapposta alla loro scelta consapevole di rinunciare al patrocinio davanti al Pretore, di per sé incontestata, possa sostanziare la loro manifesta incapacità di condurre il processo e dimostrare quindi l'erroneità dell'apprezzamento svolto dalla Corte cantonale; 
che in merito all'omissione del Pretore di interrogare le parti - la sola prova della quale i ricorrenti hanno lamentato la mancata assunzione già in sede di appello - la Corte cantonale ha rimproverato loro una motivazione insufficiente (art. 311 cpv. 1 CPC) non avendo precisato "quale rilevanza avrebbe potuto avere in relazione con le altre prove assunte e poste dal Pretore alla base del suo giudizio"; 
che a mente dei ricorrenti quest'argomentazione sarebbe arbitraria, lederebbe il loro diritto di partecipare all'istruttoria e di essere assistiti da un patrocinatore, costituirebbe formalismo eccessivo e limiterebbe in modo insostenibile la cognizione del Tribunale di appello, davanti al quale sostengono di avere "esposto nel dettaglio il perimetro fattuale che il Pretore avrebbe dovuto esplorare sentendo le parti"; 
che, tuttavia, i due passaggi dell'atto di appello ai quali i ricorrenti rinviano non smentiscono affatto il rimprovero dell'autorità cantonale, poiché essi si limitavano ad asserire genericamente che l'interrogatorio delle parti avrebbe avuto un "ruolo importantissimo" per l'interpretazione della volontà delle parti; 
 
che pertanto tutte le critiche preliminari che ruotano attorno all'assenza di un patrocinatore durante il processo di prima istanza, nella limitata misura in cui sono ammissibili, sono infondate; 
che la Corte ticinese ha considerato l'appello "sostanzialmente irricevibile" anche per quanto riguarda gli argomenti di merito, poiché i convenuti, invece di esporre per quali ragioni di fatto e di diritto la sentenza impugnata sarebbe errata, come vogliono gli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC, hanno presentato un atto "secondo una prospettiva autonoma rispetto alla sentenza impugnata, senza un confronto puntuale con la logica argomentativa del ragionamento pretorile", come se si trattasse di allegazioni preliminari o conclusive nell'ambito del procedimento di prima istanza; 
che i ricorrenti asseriscono che questa motivazione è viziata da formalismo eccessivo, dal momento che solo in appello, con l'ausilio di un patrocinatore, essi avrebbero avuto "la possibilità di ripercorrere sensatamente perlomeno i punti fissi della fattispecie, riordinando il discorso e le considerazioni in fatto e in diritto"; 
che nella misura in cui questa censura si riallaccia all'assenza di patrocinio nel processo di prima istanza basta rinviare alle considerazioni che precedono, mentre per il resto non è dato di capire perché l'asserita necessità di strutturare meglio le allegazioni dei convenuti avrebbe impedito loro di confrontarsi con la sentenza del Pretore, rimprovero che in quanto tale non è contestato; 
che il ricorso, in quanto ammissibile, si avvera perciò infondato anche su questo punto; 
che, infine, non è necessario esaminare le critiche contro gli accertamenti di merito della sentenza impugnata, svolti solo "abbondanzialmente" dall'autorità cantonale, per il caso che si volesse prescindere dall'irricevibilità di base dell'atto di appello, poiché quando un giudizio è fondato su due motivazioni indipendenti e di per sé suscettibili di determinare l'esito della causa, la parte ricorrente deve contestarle entrambe in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità del gravame, e, per avere successo, deve dimostrare che tutte e due violano il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368); 
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste solidalmente a carico dei ricorrenti, che rifonderanno, pure con vincolo solidale, agli opponenti fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 gennaio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti