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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_896/2022  
 
 
Sentenza del 13 gennaio 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
von Werdt, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Donald Ferri, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Giovanna Bonafede, 
opponente. 
 
Oggetto 
provvedimenti cautelari (divorzio su azione di un coniuge), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 ottobre 2022 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2021.1/2). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
A.________ (nato nel 1966) e B.________ (nata nel 1969) si sono sposati nel 1999. Essi hanno due figli, C.________ (nata nel 2001, ormai maggiorenne) e D.________ (nato nel 2008). I coniugi si sono separati nel 2017. 
Il 23 gennaio 2020 B.________ ha promosso un'azione di divorzio. Nell'ambito di tale causa ella ha presentato, il 17 giugno 2020, un'istanza cautelare sollecitando, tra l'altro, un contributo di mantenimento per sé e per il figlio D.________. Con accordo cautelare 18 agosto 2020 il marito ha accettato di versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 963.-- mensili (oltre al pagamento della pigione dell'appartamento di X.________ in cui vivono moglie e figlio, della retta scolastica e della mensa scolastica di D.________) e con decreto cautelare 22 dicembre 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1'755.-- mensili dal giugno 2020. 
 
2.  
In data 4 gennaio 2021 entrambi i coniugi hanno presentato appello contro il decreto cautelare 22 dicembre 2020: B.________ ha chiesto di aumentare il proprio contributo alimentare cautelare, mentre A.________ ha domandato di sopprimerlo. 
Dopo aver assegnato alle parti un termine per pronunciarsi sulla nuova giurisprudenza del Tribunale federale in merito al calcolo dei contributi di mantenimento nel diritto di famiglia, con sentenza 17 ottobre 2022 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (statuendo anche sul contributo alimentare per il figlio in virtù dell'art. 282 cpv. 2 CPC [RS 272]) ha parzialmente accolto gli appelli, condannando il marito a versare un contributo alimentare cautelare per la moglie di fr. 5'108.-- mensili dal giugno 2020 al marzo 2021, fr. 4'664.-- mensili dall'aprile al giugno 2021, fr. 5'108.-- mensili dal luglio 2021 al gennaio 2022 e fr. 6'395.-- mensili dal febbraio 2022 in poi e per il figlio D.________ di fr. 1'296.-- mensili dal settembre 2020 (oltre al pagamento della pigione dell'appartamento di X.________, della retta scolastica e della mensa scolastica). 
 
3.  
Con ricorso in materia civile 21 novembre 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio (già in via supercautelare), di annullarla e di rinviare la causa all'autorità precedente affinché pronunci una nuova decisione. 
La richiesta di concedere l'effetto sospensivo già in via supercautelare è stata respinta con decreto 23 novembre 2022. 
Mediante osservazioni 29 novembre 2022 l'opponente, invitata ad esprimersi sulla postulata misura d'urgenza, ha proposto di respingerla, mentre la Corte cantonale non si è pronunciata al riguardo. Non sono invece state chieste determinazioni nel merito. 
 
4.  
 
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve segnatamente contenere le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). In ragione della natura riformatoria del ricorso in materia civile (art. 107 cpv. 2 LTF), il ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuova decisione, ma deve in linea di principio formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). Le conclusioni che hanno per oggetto una somma di denaro devono inoltre essere cifrate (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2).  
La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del rimedio. Fanno eccezione i casi nei quali una conclusione riformatoria (cifrata) è facilmente riconoscibile nella motivazione del ricorso oppure qualora il Tribunale federale, se accogliesse il ricorso, non potrebbe comunque statuire nel merito, ma dovrebbe rinviare la causa all'autorità cantonale (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3) segnatamente per un complemento d'istruzione (DTF 133 III 489 consid. 3.1). 
 
4.2. In concreto, come già indicato, il ricorrente si limita a chiedere al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale e di rinviare l'incarto all'autorità precedente affinché pronunci una nuova decisione.  
Egli non formula alcuna conclusione sul merito della vertenza. D'altra parte, la motivazione del gravame non contiene gli elementi necessari affinché il giudizio impugnato possa se del caso essere riformato dal Tribunale federale. Il ricorrente contesta i contributi alimentari concessi in via cautelare alla moglie e al figlio, ma non precisa se desidera ottenerne un'integrale soppressione (come egli aveva chiesto in sede di appello per il contributo dovuto alla moglie) oppure una riduzione agli importi fissati in prima istanza o ad altri importi. Egli, insomma, non traduce in franchi l'esito delle proprie contestazioni. 
Il ricorrente nemmeno spiega perché il Tribunale federale, qualora dovesse ritenere fondato il gravame, non potrebbe statuire esso stesso nel merito del litigio. Il fatto che ciò non sia possibile non emerge del resto neanche dalla lettura delle censure ricorsuali. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 9 Cost., contestando l'applicazione " aprioristica " del metodo di calcolo a due fasi dei contributi di mantenimento (in base alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale) nonché la fissazione di contributi alimentari che supererebbero, segnatamente, il fabbisogno accertato e non terrebbero conto del tenore di vita durante la comunione domestica, senza tuttavia pretendere che un complemento d'istruzione sarebbe necessario per stabilire tali contributi. Anche per questa ragione, il ricorrente non poteva pertanto limitarsi a postulare l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell'incarto all'autorità precedente, ma avrebbe dovuto, come detto, formulare una conclusione riformatoria cifrata. 
In applicazione della predetta giurisprudenza, il rimedio sfugge quindi a un esame di merito. 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva di oggetto. 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni 29 novembre 2022 dell'opponente) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 gennaio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini