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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_339/2022  
 
 
Sentenza del 15 dicembre 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
patrocinati dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Annullamento della naturalizzazione agevolata, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 3 maggio 2022 dalla Corte VI del Tribunale amministrativo federale (F-5703/2021). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, cittadino nigeriano nato a X.________ (Nigeria) nel 1971 si è colà sposato il 23 aprile 2003 con B.________, cittadina svizzera nata nel 1964. I coniugi si sono stabiliti il 1° settembre 2003 nel Comune di Y.________. Dalla loro unione non sono nati figli. 
 
B.  
Con decisione dell'8 febbraio 2010, l'Ufficio federale della migrazione (ora: Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha accordato a A.________ la naturalizzazione agevolata. Egli ha contestualmente acquistato la cittadinanza del Cantone Ticino e l'attinenza del Comune di Z.________. 
 
C.  
Con sentenza del 20 luglio 2012 della Pretura di Lugano, il matrimonio tra A.________ e B.________ è stato sciolto per divorzio. Il 2 gennaio 2013 A.________ si è risposato con una cittadina nigeriana dalla quale ha avuto tre figli nati in Svizzera: C.________ nel 2014, D.________ nel 2016 e E.________ nel 2017. 
 
D.  
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 19 febbraio 2018 la SEM ha annullato la naturalizzazione agevolata di A.________, stabilendo altresì che l'annullamento implicava la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della sua famiglia che l'avevano acquisita in virtù della decisione annullata. Questa decisione è stata confermata con sentenza del 2 settembre 2020 dal Tribunale amministrativo federale (TAF), adito su ricorso di A.________. 
 
E.  
Con sentenza 1C_563/2020 del 21 dicembre 2021, il Tribunale federale ha parzialmente accolto, in quanto ammissibile, un ricorso di A.________ contro il giudizio del 2 settembre 2020 del TAF, annullandolo nella misura in cui concerneva la perdita della cittadinanza svizzera dei figli. Il Tribunale federale ha per contro confermato la decisione di annullare la naturalizzazione agevolata di A.________. 
 
F.  
Statuendo nuovamente sulla causa, con sentenza del 3 maggio 2022 il TAF ha respinto il ricorso nella misura in cui concerneva la perdita della cittadinanza svizzera dei figli di A.________. Il TAF ha rilevato ch'essi sono cittadini nigeriani per nascita, per cui l'annullamento della cittadinanza svizzera non li rende apolidi. 
 
G.  
C.________, D.________ e E.________, rappresentati dal padre, impugnano questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico del 3 giugno 2022 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. I ricorrenti chiedono inoltre di annullare la decisione del 19 febbraio 2018 della SEM per quanto concerne la perdita della loro cittadinanza svizzera e di confermare tale nazionalità. 
 
H.  
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
Con decreto presidenziale dell'8 luglio 2022 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso, tempestivo, è diretto contro una decisione finale del TAF (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF), che conferma la perdita della cittadinanza svizzera dei figli di A.________ a seguito dell'annullamento della sua naturalizzazione agevolata. Contro la stessa è dato il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF), non essendo realizzata un'eccezione ai sensi dell'art. 83 lett. b LTF (sentenza 1C_563/2020, citata, consid. 1.1). La legittimazione dei ricorrenti è data (art. 89 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
Con la citata sentenza 1C_563/2020 del 21 dicembre 2021, il Tribunale federale ha confermato la decisione di annullamento della naturalizzazione agevolata accordata a A.________. Ha nondimeno ricordato che l'estensione di tale annullamento ai figli non era automatica e che l'autorità avrebbe dovuto accertare e delucidare la loro situazione, in particolare con riferimento ad un'eventuale apolidia nel caso di una perdita della cittadinanza svizzera. Questa Corte ha quindi rinviato gli atti al TAF per un nuovo giudizio sulla perdita della cittadinanza svizzera dei figli di A.________ dopo avere eseguito gli accertamenti necessari (sentenza 1C_563/2020, citata, consid. 6.3). L'oggetto del litigio in questa sede è quindi circoscritto a questo tema. 
 
3.  
 
3.1. I ricorrenti richiamano l'art. 41 cpv. 3 della previgente legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, del 29 settembre 1952 (vLCit), l'art. 36 cpv. 4 lett. b della legge federale sulla cittadinanza svizzera, del 20 giugno 2014 (LCit; RS 141.0), l'art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107), l'art. 24 n. 3 del Patto ONU II (RS 0.103.2), l'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Sostengono che, contrariamente a quanto stabilito dal TAF, con la perdita della cittadinanza svizzera, essi diventerebbero apolidi, ciò che contrasterebbe con il diritto nazionale ed internazionale. I ricorrenti non contestano la conclusione della precedente istanza, secondo cui in quanto figli di genitori cittadini nigeriani, essi sono cittadini nigeriani per nascita. Adducono però che la procedura per ottenere la conferma di questa cittadinanza nonché l'emanazione del passaporto "causerebbe indubbiamente un dispendio esagerato di tempo". Secondo i ricorrenti, occorrerebbe altresì tradurre molti documenti e presentarsi personalmente, accompagnati dai genitori, presso la rappresentanza della Nigeria in Svizzera allo scopo di concludere l'iter burocratico. Sostengono inoltre di fare parte del gruppo etnico degli igbo, che sarebbe tuttora oggetto di tensioni in Nigeria, e che, a causa di questa appartenenza etnica, i tempi per l'ottenimento della cittadinanza nigeriana sarebbero più lunghi.  
 
3.2. Poiché il fatto determinante per l'annullamento della naturalizzazione agevolata del padre dei ricorrenti è avvenuto sotto l'egida del diritto previgente (cfr. art. 50 cpv. 1 LCit; sentenza 1C_563/2020, citata, consid. 2), la fattispecie deve essere esaminata sotto il profilo dell'art. 41 cpv. 3 vLCit. Questa disposizione prevede che, salvo esplicita decisione contraria, l'annullamento della naturalizzazione implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l'hanno acquistata in virtù della decisione annullata. Come rilevato nella citata sentenza 1C_563/2020, l'annullamento della naturalizzazione non si estende in modo automatico a tutti i membri della famiglia. In particolare, i figli della persona interessata non sono integrati nella decisione di annullamento se tale decisione li renderebbe apolidi (sentenza 1C_563/2020, citata, consid. 6.2 e riferimenti).  
 
3.3. L'art. 1 cpv. 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi, del 28 settembre 1954 (RS 0.142.40) definisce come "apolide" la persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione.  
Secondo questa definizione, rientrano nella nozione di apolidi soltanto le persone che, sul piano formale, non possiedono alcuna nazionalità (apolidi de iure). Essa non concerne le persone che hanno formalmente una nazionalità, ma alle quali lo Stato di origine non accorda più la sua protezione o che rifiutano questa protezione (apolidi de facto) (DTF 147 II 421 consid. 5.1 e rinvii). Le autorità amministrative svizzere non riconoscono lo statuto di apolide ai sensi della Convenzione alle persone che perdono consapevolmente la loro cittadinanza o che non hanno fatto tutto quanto è ragionevolmente possibile per conservarla o per riottenerla (DTF 147 II 421 consid. 5.2; sentenza 2C_587/2021 del 16 febbraio 2022 consid. 5.2 e rinvii). Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 1 cpv. 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi deve essere interpretato nel senso che quali apolidi devono essere intese le persone che, senza intervento da parte loro, sono state private della loro cittadinanza e non hanno alcuna possibilità di recuperarla. Per contro, la Convenzione non è applicabile alle persone che abbandonano volontariamente la loro cittadinanza o rifiutano, senza valide ragioni, di recuperarla o di acquisirne una quando hanno la possibilità di farlo. Spetta pertanto agli interessati che hanno il diritto ad una cittadinanza avviare tutte le procedure utili per ottenere il rilascio della stessa e dei relativi documenti di identità (DTF 147 II 421 consid. 5.3; sentenza 2C_587/2021, citata, consid. 5.3 e rinvii).  
 
3.4. Il TAF ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che sia A.________ sia la moglie sono cittadini nigeriani e dispongono di passaporti nigeriani in corso di validità. Ha parimenti accertato che i ricorrenti, figli di genitori cittadini nigeriani, sono tutti nati nel Cantone Ticino. I precedenti giudici hanno rilevato, traducendo dall'inglese la disposizione, che secondo l'art. 25 n. 1 lett. b della Costituzione della Repubblica federale della Nigeria, è cittadina nigeriana per nascita ogni persona nata fuori della Nigeria, di cui entrambi i genitori sono cittadini nigeriani. Hanno quindi rilevato che, nella fattispecie, tutti i tre figli ricorrenti sono nati fuori della Nigeria da due genitori cittadini nigeriani, sicché essi sono cittadini nigeriani per nascita.  
I ricorrenti non contestano questa conclusione, pur adducendo che, secondo la loro traduzione, la norma dovrebbe essere intesa nel senso che è sufficiente che uno solo dei genitori sia cittadino nigeriano. La traduzione corretta della citata disposizione può rimanere indecisa in questa sede, giacché, in entrambe le varianti, è incontestato che i ricorrenti sono nati fuori della Nigeria da genitori entrambi nigeriani e sono quindi cittadini nigeriani per nascita. Essi si limitano ad addurre che non dispongono ancora di passaporti nigeriani e che le modalità per ottenerli sarebbero dispendiose e poco chiare. Si fondano al riguardo sui risultati di ricerche effettuate su siti internet, che non avrebbero fornito informazioni univoche. Essi non adducono però elementi concreti che impedirebbero loro di avviare e seguire la procedura volta al rilascio dei documenti di identità. Invocano la possibilità teorica di incontrare delle difficoltà nella procedura di registrazione, ma non sostanziano impedimenti effettivi. 
I ricorrenti producono in questa sede un articolo del 2 febbraio 2022 intitolato "Nigeria: Overview Of Citizenship in Nigeria", che attesterebbe l'esistenza di problemi nella procedura di conferma elettronica della cittadinanza nigeriana per nascita. Spettava tuttavia ai ricorrenti collaborare ai fini della determinazione e dell'interpretazione del diritto estero, producendo quindi il documento già dinanzi alla precedente istanza (sentenza 1C_214/2015 del 6 novembre 2015 consid. 2.2.4). Dopo il rinvio da parte del Tribunale federale, con ordinanza del 9 febbraio 2022 il TAF li ha infatti esplicitamente invitati a presentare ogni documento suscettibile di chiarire la loro situazione sotto il profilo del diritto nigeriano della cittadinanza. In ogni caso, a prescindere dalla questione dell'ammissibilità del citato articolo in questa sede (art. 99 cpv. 1 LTF), i ricorrenti si limitano ad addurre genericamente che l'iter burocratico per il rilascio della cittadinanza durerebbe settimane o mesi. Come esposto, spetta però ai ricorrenti fare valere il loro diritto alla cittadinanza e avviare la procedura per il rilascio dei relativi documenti di identità. Eventuali incertezze e difficoltà di natura amministrativa potranno se del caso essere chiarite e risolte facendo capo alla rappresentanza della Nigeria in Svizzera. Non sono ravvisabili serie ragioni oggettive per cui questa procedura non possa essere intrapresa dai ricorrenti. Alla luce di quanto esposto, considerato ch'essi sono cittadini nigeriani per nascita, la perdita della cittadinanza svizzera non li rende apolidi. Essa non viola pertanto l'art. 41 cpv. 3 vLCit. 
 
4.  
 
4.1. I ricorrenti lamentano una violazione del principio della proporzionalità e dell'art. 8 CEDU. Adducono di essere nati e cresciuti nel Cantone Ticino, di frequentarvi le scuole e di non avere mai avuto contatti con la Nigeria. Rilevano altresì che i loro genitori non hanno mai interessato le autorità penali, non sono a carico dell'assistenza e non sono oggetto di procedure esecutive. Ribadiscono che la perdita immediata della cittadinanza svizzera li porrebbe in una situazione di apolidia. Sostengono inoltre che attualmente sarebbero comunque date le condizioni per presentare una nuova domanda di naturalizzazione agevolata, suscettibile di essere accolta. Secondo i ricorrenti, che richiamano al riguardo la sentenza 5A.18/2003 del 19 novembre 2003, sarebbero inoltre realizzati gli estremi di un caso di rigore, circostanza che giustificherebbe di non estendere il provvedimento nei loro confronti.  
 
4.2. I ricorrenti invocano la violazione del principio della proporzionalità partendo dal presupposto che la perdita della cittadinanza li renderebbe di fatto apolidi. Tuttavia, come è stato esposto, in concreto non si realizza un caso di apolidia. In questo senso, la situazione non è diversa da quella di cui alla sentenza 5A.18/2003, consid. 3.3, citata dai ricorrenti. La questione di sapere se ai ricorrenti possa essere concessa una nuova naturalizzazione concerne se del caso la presentazione di una nuova domanda e dovrà semmai essere esaminata in quel contesto. Essa esula quindi dal tema litigioso e non consente di ritenere lesivo del principio della proporzionalità il provvedimento impugnato.  
Per il resto, i ricorrenti adducono di essere integrati in Svizzera, non in Nigeria, paventando di dovere lasciare il territorio svizzero. Tuttavia, l'eventuale ulteriore permanenza dei ricorrenti in Svizzera non è oggetto della causa in esame. Su questo aspetto si pronuncerà se del caso la competente autorità della migrazione in applicazione del diritto in materia di stranieri e della loro integrazione, dopo la crescita in giudicato della perdita della cittadinanza. Dei loro interessi privati e familiari potrà essere tenuto conto nell'ambito di quella procedura (DTF 140 II 65 consid. 4.2.2). La censura non deve pertanto essere vagliata oltre in questa sede. 
 
4.3. Quanto alla prospettata violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, essa potrebbe tutt'al più entrare in considerazione nel caso di una perdita arbitraria della cittadinanza (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Zeggai contro Francia del 13 ottobre 2022, § 28; Ramadan c. Malta del 21 giugno 2016, § 84 seg.). La nazionalità costituisce infatti un elemento dell'identità delle persone e, in determinate circostanze, un rifiuto arbitrario della stessa può essere problematico sotto il profilo dell'art. 8 CEDU a causa del suo impatto sulla vita privata delle persone interessate (cfr. sentenza Ramadan c. Malta, citata, § 85). In concreto, l'annullamento della naturalizzazione agevolata di A.________ e la perdita della cittadinanza svizzera dei ricorrenti, che l'avevano acquistata in virtù della decisione annullata, sono come visto previsti dalla legge e sono conformi alla stessa. Gli interessati hanno avuto la possibilità di aggravarsi contro il provvedimento litigioso nell'ambito di una procedura rispettosa dei loro diritti processuali (cfr. sentenza Ramadan c. Malta, citata, § 86-89). La decisione di estendere ai ricorrenti la perdita della cittadinanza, che come già detto non li rende apolidi, non è quindi arbitraria e non viola l'art. 8 CEDU.  
 
5.  
Infine, contrariamente all'opinione dei ricorrenti, il loro diritto di essere sentiti non è stato disatteso nella procedura relativa alla perdita della cittadinanza. Il TAF, che beneficiava di una piena cognizione in fatto e in diritto (art. 49 PA [RS 172.021] in relazione con l'art. 37 LTAF [RS 173.32]), ha infatti concesso loro, prima di statuire, la possibilità di esprimersi sulla loro situazione sotto il profilo del diritto della cittadinanza nigeriano e di presentare eventuali documenti idonei a chiarire la fattispecie. Essi si sono ampiamente espressi sul tema del contendere, che è stato trattato in modo articolato dalla precedente istanza. 
 
6.  
 
6.1. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.  
 
6.2. I ricorrenti chiedono di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Non sostanziano tuttavia la loro indigenza. In particolare non espongono la situazione finanziaria dei genitori, obbligati al loro mantenimento (art. 276 segg. CC). Il dovere dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è infatti sussidiario rispetto agli obblighi di assistenza del diritto di famiglia (DTF 138 III 672 consid. 4.2.1). In tali circostanze, a prescindere dalla valutazione sull'esito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta. Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al Tribunale amministrativo federale, Corte VI. 
 
 
Losanna, 15 dicembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Gadoni