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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_588/2022  
 
 
Sentenza del 1° dicembre 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
revisione della sentenza in materia di provvedimenti cautelari (divorzio), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 giugno 2022 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2021.24). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Nella causa di divorzio promossa il 15 settembre 2006 da A.________ nei confronti del marito B.________, con decreto cautelare 15 aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha fissato il contributo alimentare per la moglie dal 1° aprile 2009 in poi e ha liberato il marito dal pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dell'abitazione coniugale (modificando un precedente assetto supercautelare deciso in data 2 giugno 2008).  
Con sentenza 9 novembre 2016 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente modificato tale decreto, aumentando i contributi alimentari dovuti alla moglie dal 1° aprile 2009 al 20 dicembre 2015 (fr. 1'760.-- mensili dal 1° aprile 2009 al 13 febbraio 2011, fr. 1'730.-- mensili dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2013 e fr. 1'020.-- mensili dal 1° luglio 2013 al 20 dicembre 2015) e precisando che le modifiche successive erano rinviate a una procedura di modifica introdotta (appunto in data 20 dicembre 2015) dal marito. 
La causa di divorzio è stata stralciata dai ruoli per sopravvenuta perenzione processuale in data 10 gennaio 2018. 
 
A.b. In esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale introdotta il 26 febbraio 2018 dalla moglie, con sentenza 8 giugno 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha accertato il protrarsi degli effetti dei decreti supercautelari 2 giugno 2008 e 20 agosto 2012 e del decreto cautelare 15 aprile 2014, nel senso che i coniugi continuano a essere autorizzati a vivere separati, l'abitazione coniugale continua a essere attribuita alla moglie e il marito continua a essere liberato dal pagamento delle spese di tale abitazione e a essere debitore nei confronti della moglie di un contributo alimentare di fr. 958.80 mensili.  
 
B.  
In data 17 febbraio 2021 A.________ ha introdotto una domanda di revisione della predetta sentenza 9 novembre 2016, adducendo di aver preso visione il 16 novembre 2020 degli atti di un procedimento penale a carico del marito (segnatamente per trascuranza degli obblighi alimentari) e di aver scoperto che fin dalla separazione egli disponeva di vari conti bancari che gli garantivano una situazione economica più agiata di quella considerata nella sentenza in questione. Ella ha quindi chiesto di modificare la sentenza 9 novembre 2016 nel senso di fissare il contributo cautelare alimentare in suo favore in fr. 20'760.-- mensili dal 1° aprile 2009 all'8 giugno 2020 e di non esonerare il marito dalle spese dell'abitazione coniugale. 
Con sentenza 24 giugno 2022 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato la domanda di revisione irricevibile siccome tardiva. 
 
C.  
Mediante ricorso in materia civile 4 agosto 2022 A.________ ha impugnato la sentenza 24 giugno 2022 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di ritornare l'incarto all'autorità precedente affinché entri nel merito della sua domanda di revisione. 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata dall'autorità cantonale che ha statuito in ultima istanza sulla sentenza di cui è chiesta la revisione (art. 328 cpv. 1 CPC [RS 272] e art. 75 cpv. 1 e 2 lett. a LTF; v. sentenza 5A_896/2021 del 1° aprile 2022 consid. 1 con rinvii) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria il cui valore di lite raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
1.2. La decisione che concerne la revisione di misure a protezione dell'unione coniugale - o di provvedimenti cautelari nel quadro di una causa di divorzio - costituisce una decisione ai sensi dell'art. 98 LTF, contro la quale la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (v. sentenza 5A_896/2021 citata consid. 2.1 con rinvii).  
Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6). 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). 
 
1.3. L'arbitrio (art. 9 Cost.) non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; essa deve apparire manifestamente insostenibile, e ciò non soltanto nella sua motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 144 I 113 consid. 7.1; 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o abbia tratto dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con rinvii).  
 
2.  
Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione (art. 328 cpv. 1 lett. a CPC). La domanda di revisione, scritta e motivata, deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC). 
Un motivo di revisione è scoperto quando l'istante ha una conoscenza certa degli elementi di fatto che costituiscono tale motivo di revisione. Non è necessaria una certezza assoluta, ma occorre che l'istante non abbia alcun serio dubbio o perlomeno che i dubbi che sussistono siano lievi (sentenza 4A_421/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.2 con rinvii, in SJ 2015 I pag. 371). 
 
3.  
 
3.1. I Giudici cantonali hanno osservato che, per ammettere la tempestività della domanda di revisione presentata il 17 febbraio 2021, la scoperta del motivo di revisione doveva essere successiva al 3 novembre 2020 (considerato che il termine di 90 giorni previsto all'art. 329 cpv. 1 CPC era rimasto sospeso durante le ferie giudiziarie dal 18 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021). Ciò che, secondo la Corte cantonale, la ricorrente non aveva però né dimostrato né reso verosimile: l'esistenza dei conti bancari fatti valere a fondamento della domanda di revisione le era infatti nota già prima della consultazione, il 16 novembre 2020, degli atti del procedimento penale a carico del marito. Da uno scritto del procuratore pubblico del 3 settembre 2020 risultava che gli accertamenti sui conti bancari erano stati effettuati proprio a seguito di una segnalazione della moglie e, anche se a quel momento ella non disponeva di tutta la documentazione poi prodotta dagli istituti di credito su invito dell'autorità penale, la conoscenza dell'esistenza di tali conti le avrebbe consentito di ottenerne, anche in sede civile, la produzione dal marito o da terzi (in virtù del diritto di informazione dell'art. 170 CC). Da un decreto di abbandono 10 novembre 2020 risultava inoltre che in data 12 ottobre 2020 ella aveva inviato all'autorità penale " 27 plichi contenenti documenti " in relazione ai redditi asseritamente non dichiarati dal marito e che in data 26 ottobre 2020 aveva ricevuto le risultanze dell'inchiesta " compreso il rapporto cui giunge la Polizia giudiziaria [...] in merito alla documentazione prodotta dalla denunciante ".  
Secondo la Corte cantonale, la ricorrente non poteva inoltre pretendere di aver ignorato fino al 16 novembre 2020 l'esistenza dei redditi e della sostanza emersi nella procedura aperta dalle autorità fiscali nei confronti del marito nel 2015 e conclusasi nel 2017, già acquisiti agli atti della procedura a protezione dell'unione coniugale il 24 giugno 2019. Lamentandosi che il giudice a tutela dell'unione coniugale aveva rifiutato di esperire ulteriori accertamenti su determinati conti bancari, la ricorrente dimostrava del resto che la loro esistenza le era nota da tempo. 
Di conseguenza, atteso che la ricorrente non aveva spiegato quali novità avrebbe scoperto in seguito alla consultazione dell'incarto penale il 16 novembre 2020 e perché i dati a sua conoscenza prima di allora non sarebbero stati sufficienti per domandare la revisione, i Giudici cantonali sono giunti alla conclusione che l'istanza era tardiva. 
 
3.2. La ricorrente - che non si è resa conto che in questa sede i motivi di ricorso sono limitati dall'art. 98 LTF (v. supra consid. 1.2) - lamenta la "violazione del diritto federale" e un "accertamento in modo inesatto di fatti". A suo dire, quand'anche avesse avuto già prima del 3 novembre 2020 conoscenza di alcune informazioni sui conti bancari del marito, questa conoscenza non avrebbe raggiunto un grado di certezza tale da poter giustificare un'istanza di revisione, tanto più che si sarebbe scontrata a più riprese con il rifiuto di far assumere determinate prove tanto in sede civile quanto in sede penale. Afferma che soltanto con la consultazione dell'incarto penale il 16 novembre 2020 sarebbe stato possibile ricostruire con maggior certezza le fila di un giro di strutture societarie di cui il marito sarebbe l'avente diritto economico "messe in atto [...] con la complicità della madre [...] per occultare a fisco e famigliari redditi e sostanza", nonché i prestiti e le donazioni "artificiosamente orchestrati per dissimulare ricavi". Ciò sarebbe illustrato dalle tabelle riassuntive allegate al ricorso (doc. D), che indicherebbero, "fase per fase e procedura per procedura", "il possibile grado di conoscenze di cui poteva semmai disporre la ricorrente" e le difficoltà ad ottenere dal marito e dalle autorità (civili, fiscali e penali) degli accertamenti completi. Secondo la ricorrente, la conclusione della Corte cantonale parrebbe quindi "quantomeno semplicistica e superficiale".  
 
3.3. Come spiegato, il potere di cognizione del Tribunale federale è in concreto limitato alla violazione dei diritti costituzionali, segnatamente dell'art. 9 Cost. Attraverso la sua argomentazione la ricorrente si limita a sostituire il proprio apprezzamento a quello contenuto nella sentenza impugnata, ciò che non costituisce un'ammissibile censura di arbitrio. Esso va infatti spiegato con una motivazione rigorosa volta a dimostrare la manifesta insostenibilità della soluzione dell'autorità precedente, non la plausibilità della propria tesi (v. supra consid. 1.2 e 1.3).  
I vari rinvii alle tabelle riassuntive allegate all'impugnativa (doc. D) sono altrettanto insufficienti: esse si strutturano su 20 pagine e l'accesso alle informazioni che contengono non è agevole, per cui il ricorso avrebbe dovuto commentare tali tabelle in modo tale che le informazioni diventassero comprensibili senza troppa difficoltà e senza dover essere ricercate o interpretate. Nel rimedio all'esame, invece, la ricorrente si limita a genericamente rinviare al doc. D ("come si evince dal doc. D"; "oltre a ciò che si potrà leggere nel doc. D"; "rinviando per il resto alle più dettagliate tabelle riassuntive"), senza fornire dettagli né indicare un numero di pagina. 
L'argomentazione ricorsuale non soddisfa pertanto le accresciute esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF e va ritenuta inammissibile. 
 
4.  
In tali condizioni non occorre esaminare le censure ricorsuali rivolte contro la motivazione abbondanziale dei Giudici cantonali, secondo cui la domanda di revisione non appariva sufficientemente motivata. 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va dichiarato inammissibile. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente, che non è patrocinato da un avvocato e non è in ogni modo stato invitato a pronunciarsi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Non si assegnano spese ripetibili. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° dicembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini