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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_169/2021  
 
 
Sentenza del 4 agosto 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio su azione di un coniuge, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 gennaio 2021 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2020.26). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ (nato nel 1958) e B.________ (nata nel 1962) si sono sposati nel 1990. Dal matrimonio sono nate tre figlie: C.________ (nata nel 1992), D.________ (nata nel 1997) e E.________ (nata nel 2000). I coniugi si sono separati nel 2008. 
Con decisione 9 settembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio e ha segnatamente respinto una richiesta di contributo alimentare presentata dall'ex marito. 
Mediante sentenza 19 aprile 2018 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un appello presentato l'11 ottobre 2015 da A.________, riformando la decisione pretorile nel senso che B.________ è condannata a versargli fr. 775.-- mensili dalla fine della formazione scolastica o professionale della figlia D.________ fino al raggiungimento dell'età pensionabile dell'ex marito (dispositivo n. I.7a) e fr. 485.-- mensili da tale momento fino al raggiungimento dell'età pensionabile dell'ex moglie (dispositivo n. I.7b). 
In accoglimento parziale di un ricorso in materia civile presentato da A.________, con sentenza 5A_457/2018 dell'11 febbraio 2020 (pubblicata in DTF 146 III 169) il Tribunale federale ha annullato il dispositivo n. I.7a della predetta sentenza cantonale e rinviato gli atti alla I Camera civile del Tribunale d'appello affinché calcoli nuovamente l'ammontare del contributo alimentare che B.________ è tenuta a versare a A.________ fino al raggiungimento dell'età pensionabile di quest'ultimo, nonché il momento di inizio di tale obbligo di mantenimento. Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto che, anche con l'entrata in vigore dell'art. 276a cpv. 2 CC, l'obbligo di mantenimento verso l' (ex) coniuge continua a prevalere su quello nei confronti del figlio maggiorenne in formazione e che pertanto, destinando il margine disponibile di B.________ in primo luogo alle figlie D.________ e E.________ anche dopo la loro maggior età, la Corte cantonale era incorsa in una violazione del diritto federale. 
 
B.  
Statuendo nuovamente in data 21 gennaio 2021, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha modificato la sua pronuncia del 19 aprile 2018 nel senso che B.________ è condannata a versare a A.________ un contributo alimentare (indicizzato) di fr. 1'145.-- mensili dal passaggio in giudicato di tale sentenza fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte di lui. 
 
C.  
A.________ ha impugnato la sentenza cantonale 21 gennaio 2021 dinanzi al Tribunale federale con " ricorso in materia civile e costituzionale ", chiedendo di condannare B.________ a versargli il contributo alimentare di fr. 1'145.-- mensili " dal passaggio in giudicato del punto numero 1 del dispositivo della sentenza di divorzio [...] del 9 settembre 2015, ossia dal 11. giugno [2018] in avanti, fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte di B.________ ", in via subordinata " fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte di A.________ ". Egli ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), è in linea di principio ammissibile. 
Vista la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale si appalesa di primo acchito inammissibile (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Statuendo su rinvio del Tribunale federale, nella sentenza 21 gennaio 2021 la Corte cantonale ha ritenuto che B.________ (con un margine disponibile di fr. 3'095.40) è in misura di garantire all'ex marito (il cui mantenimento va ritenuto prioritario rispetto a quello delle figlie maggiorenni) la copertura del suo fabbisogno minimo pari a fr. 1'145.-- mensili e l'ha pertanto condannata a versare tale importo fino al pensionamento di lui.  
Con riferimento alla decorrenza di tale obbligo di mantenimento, la Corte cantonale ha ricordato che, se è eccezionalmente possibile fissarla già dalla crescita in giudicato parziale del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (v. DTF 142 III 193 consid. 5.3), nel suo appello 11 ottobre 2015 (e nella sua replica 10 ottobre 2017) A.________ aveva egli medesimo proposto che il contributo in suo favore decorresse " dalla crescita in giudicato di tutti i punti della sentenza di divorzio " e, non essendovi ragione per scostarsi da tale richiesta, ha stabilito che l'obbligo alimentare cominciasse perciò con il passaggio in giudicato della sua sentenza. 
 
2.2. Nel gravame qui all'esame il ricorrente lamenta " un'applicazione arbitraria del diritto e della giurisprudenza federale e cantonale in vigore ", con " conseguente violazione " di numerose norme costituzionali (in particolare degli art. 5, 8 cpv. 3, 9, 29 e 30 cpv. 1 Cost.).  
 
2.2.1. Il ricorrente sottolinea di aver dovuto sollecitare due volte l'evasione della sentenza cantonale qui impugnata, la quale è stata emessa "ben quasi un anno dopo la sentenza del TF". A suo dire, "con il suo modo di agire, il TA di fatto rendeva esecutiva la propria sentenza 11.4.18 [recte: 19.4.18] invece di quella del TF". Egli vi intravvede "della malafede e l'obiettivo di favorire la ex moglie e le figlie maggiorenni rispetto all'ex marito".  
 
Il ricorrente pare rimproverare alla Corte cantonale una violazione del principio della buona fede (v. art. 5 cpv. 3 e 9 Cost.) e una ritardata giustizia (v. art. 29 cpv. 1 Cost.). La sua argomentazione, generica e fondata su mere speculazioni, non soddisfa però le severe esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF a una censura di violazione di diritti costituzionali e va quindi ritenuta inammissibile. 
 
2.2.2. Secondo il ricorrente, il contributo alimentare dovrebbe dec orrere già dall'11 giugno 2018 e cioè da l passaggio in giudicato del dispositivo pretorile che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio (dispositivo che era stato appellato dinanzi alla I Camera civile del Tribunale d'appello, la quale lo aveva confermato con la sentenza 19 aprile 2018), e non dalla crescita in giudicato della decisione qui impugnata. A suo dire, la Corte cantonale si sarebbe arbitrariamente avvalsa della frase contenuta nel suo appello 11 ottobre 2015, con la quale egli aveva chiesto che il contributo di divorzio decorresse "dalla crescita in giudicato di tutti i punti della sentenza di divorzio", "estrapolandola dal contesto generale" (poiché "era da intendere nella situazione del 2015", quando egli "era ancora speranzoso che la coppia potesse riappacificarsi") e senza tenere conto che egli "era ed è sprovvisto della benché minima conoscenza giuridica".  
Il ricorrente ricorda insomma di aver agito con atti propri, ma nemmeno egli pretende che la sua richiesta circa l'inizio dell'obbligo di mantenimento sarebbe stata poco chiara, contraddittoria o manifestamente incompleta (v. art. 56 CPC [RS 272] con riferimento all'obbligo di interpello del giudice). In tali condizioni, alla Corte cantonale non può essere rimproverata una violazione del diritto federale per non essersene scostata e, in conformità con il principio dispositivo (v. art. 58 cpv. 1 CPC), per non aver aggiudicato al ricorrente più di quanto egli aveva domandato. La censura è infondata. 
 
2.2.3. Per il ricorrente, inoltre, "incomprensibilmente e senza alcuna motivazione il TA fa terminare il contributo alimentare a favore di A.________ al momento dell'età pensionabile di quest'ultimo". A suo dire, infatti, l'ex moglie sarebbe in grado (fino al raggiungimento da parte di lei dell'età pensionabile) di continuare a versare l'importo di fr. 1'145.-- mensili anche quando egli sarà in pensione.  
Il ricorrente dimentica tuttavia che con il suo appello 11 ottobre 2015 egli aveva chiesto, per il periodo dopo il suo pensionamento, un contributo alimentare pari a fr. 484.10 mensili soltanto, importo che la Corte cantonale gli aveva accordato nella sua sentenza del 19 aprile 2018 (arrotondandolo a fr. 485.--) e oltre il quale essa non poteva statuire (v. art. 58 cpv. 1 CPC; v. sentenza della I Camera civile del Tribunale d'appello del 19 aprile 2018 consid. 13; v. anche DTF 146 III 169 consid. 2.2). Il ricorrente scorda inoltre che il Tribunale federale ha rinviato la causa a tale autorità cantonale affinché calcolasse nuovamente l'ammontare del contributo dovuto dall'ex moglie all'ex marito fino al raggiungimento dell'età pensionabile di quest'ultimo nonchè il momento di inizio di tale obbligo di mantenimento e che il nuovo giudizio della Corte cantonale era pertanto limitato a tale tematica (sull'effetto vincolante di una decisione di rinvio emanata dal Tribunale federale, v. DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2 e 2.1). Anche questa censura risulta così infondata.  
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va respinto nella misura della sua ammissibilità. 
 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, facendo difetto sin dall'inizio il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente, la quale non è stata invitata a pronunciarsi sul ricorso e non è quindi incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto. 
 
3.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
4.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
5.  
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 agosto 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini