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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_336/2020  
 
 
Sentenza del 22 febbraio 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Beusch, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 6 marzo 2020 dal Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino (52.2017.555). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il cittadino italiano A.________ vive in Svizzera dalla nascita (1975) e dal 25 agosto 1991 è titolare di un permesso di domicilio, poi trasformato in un permesso di domicilio UE/AELS. Nel 2003 si è sposato in Cina con una cittadina di quel Paese, che lo ha raggiunto in Svizzera, ottenendo un permesso di dimora per vivere con il consorte. 
Con sentenza pretorile del 3 dicembre 2008 l'unione è stata sciolta per divorzio. Con decreto del 18 giugno 2009, la Procura pubblica ticinese ha accertato che il matrimonio - organizzato da terzi per permettere a cittadine cinesi di ottenere dei permessi di soggiorno in Svizzera e avvenuto dietro compenso di fr. 35'000.-- - era fittizio. Nondimeno, ha considerato che - giusta la normativa in vigore al momento dei fatti - il comportamento di A.________ non fosse punibile. 
 
B.   
Nel corso del suo soggiorno nel nostro Paese, A.________ è stato a più riprese senza lavoro, ha beneficiato dell'assistenza pubblica (tra il 1999 e il 2002, ricevendo prestazioni per ca. fr. 35'000.--; tra il giugno 2014 e il dicembre 2015, ricevendo prestazioni per ca. fr. 30'000.--) e ha accumulato ingenti debiti privati (fino a gennaio 2016: 169 attestati di carenza beni per un importo complessivo superiore a fr. 350'000.--; 14 esecuzioni, per un totale superiore a fr. 20'000.--). Nel contempo, ha occupato le autorità penali nei seguenti termini: 
 
16.06.2009: condanna tramite decreto di accusa (DA) a una pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere da fr. 60.-- ciascuna (per complessivi fr. 720.--), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 600.-- per ripetuta truffa (commessa dal 18.01.2009 al 21.02.2009); 
10.05.2010: condanna tramite DA a una pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 60.-- ciascuna (per complessivi fr. 1'500.--) sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 300.--, nonché al versamento alla parte civile di fr. 2'725.-- (a titolo di risarcimento) per truffa (commessa il 14.08.2009); non revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al DA del 16.6.2019, ma prolungamento del periodo di prova di 2 anni; 
17.03.2014: condanna tramite DA a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 30.-- ciascuna (per complessivi fr. 5'400.--), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 300.--, per ripetuta truffa (commessa dal 28.08.2012 al 7.5.2013), falsità in documenti (commessa dal gennaio al febbraio 2013) e tentata truffa (commessa dal 28.04.2011 al 30.03.2013); non revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al DA del 10.05.2010, ma monito formale; 
08.01.2016: condanna tramite DA a una pena detentiva di 5 mesi e 15 giorni da espiare (pena parzialmente aggiuntiva a quella pecuniaria di cui al DA del 17.03.2014), con annotazione del riconoscimento delle pretese civili degli accusatori privati in ragione di fr. 7'091.70, per truffa qualificata (siccome commessa per mestiere), consumata e tentata (commessa da inizio 2015 al 01.12.2015). 
 
C.   
Con decisione del 15 marzo 2016, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato a A.________ il permesso di domicilio di cui disponeva, intimandogli di lasciare la Svizzera. In tale contesto, si è richiamata ai due ammonimenti dipartimentali indirizzatigli nel giugno 2010 e nel giugno 2014, alle condanne penali, a un ulteriore procedimento penale pendente per reato di truffa, agli ingenti debiti privati e, abbondanzialmente, anche al fatto che dal 30 luglio 2014 l'interessato era di nuovo a carico dell'aiuto sociale. 
La revoca è stata in seguito tutelata, sia dal Governo (4 ottobre 2017) che dal Tribunale amministrativo ticinese (6 marzo 2020). 
 
D.   
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 4 maggio 2020, A.________ si è quindi rivolto al Tribunale federale, chiedendo di annullare le decisioni cantonali e restituirgli il permesso di domicilio. 
La Corte ticinese si è riconfermata nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa ha fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio del Tribunale federale. Con decreto del 5 maggio 2020 è stato concesso l'effetto sospensivo al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'ordinanza federale del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus [COVID-19; RS 173.110.4]) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un permesso che esplicherebbe altrimenti ancora degli effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1).  
 
1.2. In ragione delcarattere devolutivo dei ricorsi interposti, l'insorgente è però legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Per quanto direttamente volte alla modifica delle decisioni emesse dalla Sezione della popolazione e dal Consiglio di Stato ticinesi, le sue conclusioni sono quindi inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in che consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; in effetti, il Tribunale federale tratta simili critiche unicamente se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2).  
Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (sentenza 2C_781/2019 del 23 gennaio 2020 consid. 2.2). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1). 
 
2.2. Dato che il ricorrente non li mette in discussione, con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento rispettivamente un apprezzamento arbitrario, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 Il 249 consid. 1.2.2; sentenza 2C_772/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 2.2, dalla quale risulta che anche aggiunte e precisazioni formulate liberamente nel testo non possono essere prese in considerazione).  
Sempre in relazione ai fatti, va nel contempo rilevato che le condizioni per la produzione del doc. C (che porta la data del 1° marzo 2020, e che viene accluso al gravame per attestare che, da quella data, il ricorrente si è trasferito dalla madre e non ha più spese legate alla locazione di un appartamento) non sono date, poiché un simile atto andava immediatamente trasmesso al Tribunale amministrativo ticinese, davanti al quale era pendente la causa (art. 99 cpv. 1 LTF che permette la produzione di nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore ciò che non è qui il caso; DTF 134 III 625 consid. 2.2; sentenza 2C_631/2020 del 19 agosto 2020 consid. 3.2). 
 
3.  
 
3.1. Al pari del Consiglio di Stato, la Corte cantonale ha concluso che l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) non garantisce al ricorrente nessun diritto di soggiorno in Svizzera.  
In particolare, esaminandone la situazione nel dettaglio, ha rilevato che le condizioni per riconoscere allo stesso lo statuto di lavoratore indipendente non erano date (assenza di introiti regolari e sufficienti a garantirne il sostentamento). 
 
3.2. L'insorgente non mette in discussione il ragionamento svolto dai Giudici ticinesi. Ritiene però che, alla luce dei contenuti del doc. C (che porta la data del 1° marzo 2020, e che viene accluso al gravame per attestare che, da quel momento, si è trasferito dalla madre e non ha più spese di alloggio), l'applicabilità dell'accordo sulla libera circolazione delle persone vada ora ammessa in quanto, senza le spese di locazione di un appartamento, i suoi introiti mensili sono di nuovo sufficienti.  
Nella misura in cui sostiene che la valutazione in merito all'applicabilità o meno alla fattispecie dell'ALC dipenda dai contenuti del doc. C, quindi da un fatto nuovo, che non è stato finora oggetto di nessun accertamento, occorre tuttavia ribadire che di tale allegato non può essere qui tenuto conto (precedente consid. 2.2). Di conseguenza, in assenza di elementi evidenti, atti a mettere in discussione il ragionamento svolto in sede cantonale, anche il Tribunale federale esaminerà il caso solo nell'ottica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) rispettivamente dell'art. 8 CEDU (nello stesso senso, cfr. le sentenze 2C_874/2019 del 4 novembre 2019 consid. 4 e 2C_896/2014 del 25 aprile 2015 consid. 3). 
 
4.   
La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio del ricorrente, che risiede in Svizzera dalla nascita, nel 1975. 
 
4.1. L'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI, cui la Corte cantonale si riferisce nel suo giudizio, prevede che il permesso di domicilio può essere revocato se lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. In base all'art. 63 cpv. 2 LStrI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 (RU 2017 6521), applicabile alla fattispecie (art. 126 LStrI; sentenza 2C_1072/2019 del 25 marzo 2020 consid. 7.1), questo motivo di revoca vale anche nei confronti di stranieri che soggiornano regolarmente e ininterrottamente in Svizzera da oltre 15 anni.  
 
4.1.1. Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI è data innanzitutto quando gli atti compiuti ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti, come l'integrità fisica, psichica o sessuale.  
Una simile lesione può però risultare anche dal cumulo di più violazioni di minore entità e, segnatamente, nel caso in cui, benché già più volte condannato, il beneficiario del permesso di soggiorno dimostra di non lasciarsi impressionare dalle condanne comminategli (art. 80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA; RS 142.201], nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018 [RU 2018 3173]; DTF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3; sentenza 2C_747/2019 del 19 novembre 2019 consid. 5.2 con un'ampia esposizione della giurisprudenza in materia). 
 
4.1.2. Oltre che in ragione delle condanne subite, una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b può essere d'altra parte constatata anche a causa del mancato adempimento - di carattere temerario - di doveri di diritto pubblico o privato (art. 80 cpv. 1 lett. b OASA, sempre nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018).  
Pure in presenza di una situazione di indebitamento, come quella rimproverata in concreto al ricorrente, è dunque necessario che essa sia dovuto a un comportamento colpevole e particolarmente riprovevole, ciò che non va ammesso con facilità (DTF 137 II 297 consid. 3.3; sentenza 2C_944/2019 del 26 maggio 2020 consid. 4.3 con rinvii). 
 
4.1.3. Quando l'indebitamento ha già dato luogo alla pronuncia di un ammonimento (art. 96 cpv. 2 LStrI), va in particolare constatato se la persona cui è stato indirizzato ha continuato ad accumulare debiti e non è intervenuto il miglioramento auspicato (sentenze 2C_354/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 2.2; 2C_573/2019 del 14 aprile 2020 consid. 2.3; 2C_62/2019 del 14 febbraio 2020 consid. 3.1.1 e 2C_71/2019 del 14 febbraio 2020 consid. 4.1.2).  
Decisivo è un confronto tra la situazione al momento dell'ammonimento e quello nel quale la misura prospettata dev'essere presa in via definitiva. Procedendo in tal senso, va anche considerato che chi è sottoposto a un pignoramento di salario ha una possibilità solo limitata di estinguere ulteriori debiti, di modo che alle esecuzioni già in atto se ne possono aggiungere altre, senza che in ciò possa essere necessariamente ravvisato un comportamento temerario (sentenze 2C_354/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 2.2 e 2C_658/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.2). 
 
4.1.4. Ritenuto che l'art. 80 OASA si riferiva sia all'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI (fino al 1° gennaio 2018, art. 62 lett. c) che all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI, bisogna nel contempo osservare che la questione a sapere se l'indebitamento temerario possa o meno essere considerato anche una lesione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI va giudicata in base all'entità dei debiti (sentenza 2C_944/2019 del 26 maggio 2020 consid. 4.3 con rinvii).  
In questo contesto, è difficile stabilire un chiaro limite. Secondo la giurisprudenza, ciò è a esempio il caso davanti a dei debiti per un importo: di fr. 213'790.-- (attestati di carenza beni, sentenza 2C_928/2019 del 26 febbraio 2020 consid. 4.1); di fr. 188'000.-- (attestati di carenza beni; sentenza 2C_517/2017 del 4 luglio 2018); di fr. 303'732.95 (attestati di carenza beni; sentenza 2C_164/2017 del 12 settembre 2017); di fr. 172'543.-- (attestati di carenza beni, cui si aggiungevano esecuzioni per fr. 4'239.--; sentenza 2C_997/2013 del 21 luglio 2014). 
 
4.2. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica infine solo se rispetta il principio della proporzionalità, come richiesto dall'art. 96 LStrI rispettivamente, in relazione alla tutela della vita privata e familiare, dall'art. 8 CEDU. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità devono tenere conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata (DTF 135 II 377 consid. 4.3).  
 
5.  
 
5.1. Nel suo giudizio, la Corte cantonale ha ammesso l'esistenza del motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI fondandosi: da un lato, sui precedenti penali del ricorrente; d'altro lato sugli ingenti debiti privati da lui temerariamente accumulati negli anni.  
Davanti al Tribunale federale, l'insorgente è per contro dell'avviso che le condizioni per applicare la norma citata non siano date. In effetti, indica che le condanne subite, per reati di natura esclusivamente finanziaria, non sono più di attualità. Inoltre, rileva come non ci sia nemmeno la temerarietà richiesta dall'art. 80 cpv. 1 lett. b OASA - nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018, applicabile alla fattispecie - in relazione al suo indebitamento. 
 
5.2. Ora, da un lato è vero che, benché siano andate in crescendo e non siano affatto da banalizzare tenendo conto degli importi in discussione, le condanne subite dal ricorrente (cfr. elenco contenuto nel precedente consid. B) non raggiungono ancora - per sé sole - la gravità richiesta per ammettere una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici (sentenza 2C_747/2019 del 19 novembre 2019 consid. 5.2 con un'esposizione della giurisprudenza a titolo di paragone e nella quale - sottolineando che si trattava di un caso limite - il Tribunale federale ha confermato l'esistenza di un motivo di revoca in base all'art. 63 cpv.1 LStrI in presenza di sette condanne nell'arco di tredici anni [infrazioni conto il patrimonio, l'integrità fisica, la LStrup] e dell'accumulo di una pena complessiva di 18 mesi di detenzione, 30 aliquote giornaliere e una multa di fr. 2'200.--). Altrettanto vero è però che la situazione debitoria dell'insorgente è grave a tal punto che la soglia per applicare alla fattispecie l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI è senz'altro raggiunta (precedente consid. 4.1.4, con riferimento alla giurisprudenza). Come risulta dagli accertamenti svolti dai Giudici ticinesi, che vincolano il Tribunale federale (precedente consid. 2.2), il 2 dicembre 2019 egli aveva in effetti accumulato attestati di carenza beni per fr. 368'968.-- ed esecuzioni per fr. 157'147.--.  
Constatato il raggiungimento della soglia quantitativa per riferirsi validamente all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI, resta quindi da verificare se il suo comportamento possa essere considerato anche temerario; in questo contesto, le autorità sono tenute a presentare seri indizi in tal senso, che spetta poi alla persona indebitata confutare adducendo prove in senso contrario (sentenze 2C_797/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 4.4 e 2C_138/2018 del 16 gennaio 2019 consid. 3.2). 
 
5.3. Come anticipato, la Corte cantonale ritiene che la temerarietà sia data. Dopo avere indicato che nel 2006 aveva a carico attestati di carenza beni per fr. 70'579.-- ed esecuzioni per fr. 14'638.--, rileva infatti che l'insorgente ha continuato ad accumulare debiti sia dopo il primo (28 giugno 2010) che dopo il secondo ammonimento (13 giugno 2014), che si richiamava a quello precedente. Detto ciò, prosegue quindi osservando quanto segue:  
 
"Pur volendo dare atto al ricorrente di avere proceduto ad alcuni pagamenti rateali in riduzione delle proprie pendenze presso l'UEF (cfr. scritto 22 febbraio 2017, accordi di pagamento sub doc. F allegato alla replica al Governo e doc. C allegato al gravame qui in esame), non si può nemmeno ritenere, a fronte dell'entità degli stessi (compresi tra 50.- fr. 200.- mensili), che egli abbia dato concreta dimostrazione della sua reale intenzione di porre definitivamente rimedio alla sua grave situazione debitoria. Anzi, non si può non evidenziare come egli abbia continuato a contrarre debiti anche dopo la decisione della precedente istanza. Dall'ottobre 2017 nei suoi confronti sono infatti stati emessi ulteriori sei ACB per complessivi fr. 13'968.-, promosse 18 esecuzioni per un totale di fr. 25'309.- ed effettuati quattro pignoramenti per complessivi fr. 14'196.--, tanto che al 2 dicembre 2019 risultavano a suo carico 182 ACB per un totale di fr. 364'968.- ed esecuzioni per un importo complessivo di fr. 157'147.- (doc. N). Come precedentemente illustrato (cfr.  supra, consid. 2.3), solo nel corso del 2019 sono state promosse esecuzioni per oltre fr. 25'000.-, importo cospicuo che corrisponde peraltro a più della metà del suo reddito annuo (fr. 41'000.- circa) ".  
 
5.4. Prendendo posizione sulla conclusione esposta, il ricorrente sottolinea l'importanza di tenere conto degli sforzi da lui profusi per sanare la situazione debitoria, ovvero del fatto che - per oltre un anno (dal novembre 2017 a fine 2018) - si sarebbe visto pignorare il proprio stipendio nell'ordine di fr. 200.-- mensili.  
Di conseguenza, chiede che i debiti contratti in tale periodo non siano presi in considerazione e che la temerarietà non sia ammessa, tanto più - aggiunge - se si considera che l'eccedenza mensile di cui ora (dopo essersi trasferito dalla madre) dispone, gli permette di far fronte alla situazione debitoria, evitandone per lo meno un peggioramento. 
 
5.5. Così argomentando, egli si riferisce tuttavia solo al lasso di tempo tra il novembre 2017 e la fine 2018, quando ha avuto luogo il pignoramento di salario, senza considerare che la temerarietà è stata constatata sia prima - in relazione all'aumento dei debiti nonostante gli ammonimenti ricevuti nel 2010 e 2014 - sia dopo, in relazione all'incremento massiccio delle esecuzioni registrato nel corso del 2019.  
 
5.5.1. Come risulta dal querelato giudizio, nei dieci anni durante i quali è stato anche ammonito a due riprese (2010 e 2014) l'insorgente è infatti passato da una situazione nella quale era gravato da 14 attestati di carenza beni per un totale di fr. 70'579.-- e 13 esecuzioni per un totale di fr. 14'638.-- (2006), a una situazione in cui era gravato da 169 attestati di carenza beni per un totale di fr. 350'302.-- e da 14 esecuzioni per un totale di fr. 20'656.-- (2016). Inoltre, ha continuato a indebitarsi anche in sede di ricorso: sia davanti al Governo ticinese, ovvero prima che gli fosse pignorato il salario; sia nel seguito, siccome al momento in cui i Giudici ticinesi si sono espressi risultava avere attestati di carenza beni per fr. 368'968.-- ed esecuzioni per fr. 157'147.--.  
 
5.5.2. Nel contempo, dal giudizio impugnato emerge anche che - nel solo 2019 - l'insorgente è stato oggetto di nuove esecuzioni per un importo totale di fr. 25'000.-- (sia nei confronti di enti pubblici che di privati), raggiungendo complessivamente la cifra di fr. 157'147.--, e questo proprio in un periodo in cui egli indicava di avere rinunciato a portare avanti la richiesta di aiuto sociale formulata il 14 agosto 2019, in ragione del fatto che le entrate della sua attività lavorativa indipendente gli permettevano di far fronte al suo mantenimento (al riguardo, cfr. la lettera indirizzata dalla patrocinatrice del ricorrente alla Corte cantonale il 5 dicembre 2019).  
 
5.6. Per quanto contesti il riconoscimento di un comportamento temerario riferendosi alla nuova situazione nella quale si troverebbe (indipendenza economica dovuta al fatto che beneficia dell'ospitalità della madre, presso la quale alloggia gratuitamente), va invece osservato:  
da un lato, che l'attestazione di cui al doc. C, accluso al ricorso presentato davanti al Tribunale federale, non può essere presa in considerazione (precedente consid. 2.2); 
d'altro lato, che non si vede come sia possibile smentire un giudizio di temerarietà dato in merito a un comportamento tenuto negli anni scorsi, attraverso la formulazione di semplici propositi per il futuro, che per altro suonano come degli impegni già presi in passato, senza poi essere mantenuti (giudizio impugnato, consid. 4.4, con riferimento al doc. F prodotto davanti all'istanza inferiore). 
 
5.7. In assenza di un'argomentazione atta a mettere in discussione i solidi indizi che risultano dal giudizio impugnato, anche la temerarietà del comportamento tenuto dal ricorrente, richiesta per l'ammissione di un motivo di revoca giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI a causa dell'indebitamento da lui accumulato, va di conseguenza confermata (sentenza 2C_138/2018 del 16 gennaio 2019 consid. 3.2). Come rilevato dalla Corte cantonale, il motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrl - a causa dell'indebitamento temerario accumulato in combinazione con la delinquenza - è quindi dato.  
 
6.   
Infine, con il proprio giudizio il Tribunale amministrativo non ha neanche violato il principio della proporzionalità, il cui rispetto è imposto sia dall'art. 96 LStrI che dall'art. 8 CEDU, norma convenzionale che il ricorrente può richiamare, a tutela della sua vita privata, in considerazione della durata del suo soggiorno in Svizzera (DTF 144 I 266). 
 
6.1. Per giungere alla conclusione che l'interesse alla revoca del permesso di domicilio sia preponderante rispetto all'interesse fatto valere a sostegno del suo mantenimento e che un trasferimento dell'insorgente in Italia - Paese in cui cultura e stile di vita sono nel complesso assai simili a quelli del Cantone Ticino - sia nella fattispecie esigibile, il Tribunale amministrativo ticinese ha proceduto alla ponderazione richiesta su varie pagine, nei considerandi 5 e 6 del proprio giudizio.  
Davanti al Tribunale federale, l'insorgente si confronta tuttavia con questa ponderazione solo in maniera frammentaria. Al p.to 12 del proprio ricorso, si limita in effetti a rilevare che, "contrariamente a quanto sostenuto dal TRAM": a) egli è nato e cresciuto in Svizzera; b) nel nostro Paese ha un impiego che gli permette di provvedere al suo debito mantenimento; c) in Patria non ha un alloggio e neppure un impiego; d) convive oggi con sua madre, che lo ospita (art. 42 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_874/2019 del 4 novembre 2019 consid. 6.2). 
 
6.2. Sia come sia, nella misura in cui, così esprimendosi, il ricorrente miri a denunciare che la ponderazione degli interessi sarebbe basata su fatti che non corrispondono alla realtà, occorre innanzitutto rilevare che la critica è manifestamente infondata.  
Da un lato, risulta infatti chiaro che nella loro ponderazione i Giudici ticinesi hanno considerato non solo che l'insorgente è nato e ha sempre vissuto in Svizzera (giudizio impugnato, consid. 5.2 primo paragrafo), ma anche che un trasferimento in Italia comporterà una sua riorganizzazione logistica e professionale (giudizio impugnato, consid. 5.2 ultimo paragrafo). D'altro lato, nemmeno può essere loro rimproverato di non avere tenuto conto del recente trasloco presso la madre e delle sue eventuali conseguenze economiche (diminuzione delle proprie uscite mensili), poiché lo stesso è stato comunicato per la prima volta al Tribunale federale (precedente consid. 2.2). 
 
6.3. Per il resto, va invece ribadito che il risultato cui giunge la Corte cantonale, nell'esercizio del potere di apprezzamento conferitole dalla legge, va condiviso, ragione per la quale alla ponderazione da essa svolta può essere rinviato anche in questa sede.  
 
6.3.1. In effetti, basti qui rilevare che alla lunga durata del soggiorno nel nostro Paese si contrappongono le enormi difficoltà di integrazione che l'insorgente ha dimostrato di avere, sia in relazione al suo forte indebitamento, che dura oramai almeno dal 2006 e che comporta già di per sé un valido interesse pubblico all'allontanamento (sentenze 2C_62/2019 del 14 febbraio 2020 consid. 4.2; 2C_797/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 4.4 e 5.2; 2C_138/2018 del 16 gennaio 2019 consid. 4.2 e sentenza della Corte EDU in re  Hasanbasic contro Svizzera dell'11 giugno 2013, n. 52166/09, § 59), sia in relazione al comportamento penalmente rilevante da lui tenuto tra il 2009 e il 2015: che si è aggravato nel tempo, nonostante i due ammonimenti indirizzatigli dalle autorità amministrative e il monito formulato con sentenza penale del 17 marzo 2014, e che - se da solo non permetteva di ammettere il motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv.1 lett. b LStrI (precedente consid. 5.2) - non può certo passare sotto silenzio nell'ambito di un apprezzamento complessivo della situazione. Come risulta dalla descrizione contenuta nei considerandi 4.2 e 4.3 del giudizio impugnato, va infatti sottolineato:  
che l'insorgente ha commesso truffe a più riprese, in parte per mestiere, e su un lasso di tempo lungo (agosto 2012-maggio 2013; inizio 2015-dicembre 2015, con danni per un valore complessivo di fr. 40'585.80), e ne ha pure tentate di altre - sempre per un tempo lungo (aprile 2011-marzo 2013; inizio 2015-dicembre 2015, quando è stato arrestato e posto in carcerazione) -, causando danni nell'ordine di decine di migliaia di franchi, ma rischiando di andare ben oltre, se solo si considera che la tentata truffa per cui è stato condannato nel marzo 2014, aveva per oggetto un importo complessivo di fr. 1'721'244.--; 
che alle truffe ha accompagnato altri reati (rendendosi colpevole di falsità in documenti, infrazione alla legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione; abuso di impianto per l'elaborazione di dati), e comportamenti che, nonostante non abbiano assunto rilievo penale, non parlano certo a favore di un'integrazione riuscita, andando semmai a completare il quadro in senso contrario (precedente consid. A, con riferimento al matrimonio fittizio concluso con una cittadina cinese dietro compenso di fr. 35'000.--, come accertato con decreto del 18 giugno 2009 del Ministero Pubblico ticinese). 
 
6.3.2. Contemporaneamente, con la Corte cantonale va pure sottolineato che il ricorrente è divorziato, senza figli e ancora relativamente giovane e che egli è anche libero di trasferirsi nella regione di confine tra Italia e Svizzera, a pochi chilometri da dove ha sempre vissuto.  
Così facendo, potrebbe infatti mantenere intatto il rapporto con la madre che vive nel Cantone Ticino, con terze persone che risiedono nel nostro Paese, e contenere più in generale pure altri inconvenienti legati al provvedimento di revoca deciso nei suoi confronti (sentenze 2C_887/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 6.2.1; 2C_468/2016 dell'11 agosto 2016 consid. 7.2; 2C_694/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 8.2 e 2C_622/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 5.2.1). 
 
7.   
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.  
 
 
Losanna, 22 febbraio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli