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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_211/2021  
 
 
Sentenza del 29 giugno 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, von Werdt, Schöbi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Gabriele Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.B.________, 
patrocinata dall'avv. Alberto F. Forni, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio su azione di un coniuge, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 febbraio 2021 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2019.138). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ (nato nel 1957) e B.B.________ (nata nel 1959) si sono sposati nel 1991 adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati due figli nel frattempo maggiorenni. I coniugi si sono separati nell'ottobre 2011; A.________ si è allora trasferito a X.________ in una casa di proprietà del suocero. Dopo il matrimonio, A.________ si è occupato della gestione e della digitalizzazione in società facenti capo al suocero, C.B.________. Dal 2008/2009 si è dedicato all'amministrazione di immobili appartenenti prima al suocero, in seguito da lui donati ai figli B.B.________ e D.B.________; questi ultimi lo hanno licenziato per il 15 maggio 2014.  
 
A.b. In data 19 dicembre 2013 B.B.________ ha intentato azione di divorzio presso la Pretura del Distretto di Lugano, che si è protratta - accompagnata da misure cautelari e decisioni di mutazione dell'azione - fino al 24 ottobre 2019, data in cui il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio delle parti, respingendo la richiesta di A.________ volta ad annullare o a dichiarare nulla la separazione dei beni e accertare l'applicabilità della partecipazione agli acquisti. Egli ha di conseguenza rigettato la domanda di lui volta ad ottenere la liquidazione dei beni, lo ha condannato a restituire a B.B.________ l'importo di fr. 70'980.-- (oltre interessi) in liquidazione dei rapporti di dare e avere e rifiutato l'omologazione di un accordo prematrimoniale 23 luglio 1991; il Pretore aggiunto ha di contro obbligato B.B.________ a versare a A.________ un contributo alimentare indicizzato di fr. 3'460.-- mensili fino al 31 agosto 2022 e di fr. 660.-- mensili in seguito, vita natural durante.  
 
B.  
 
B.a. Contro la sentenza pretorile A.________ è insorto al Tribunale di appello del Cantone Ticino, I Camera civile, con allegato 25 novembre 2019, chiedendo sia riconosciuta l'applicabilità delle regole sulla partecipazione agli acquisti, sia annullata la sua condanna alla restituzione di fr. 70'980.-- a B.B.________, infine che quest'ultima sia condannata a versargli un contributo alimentare mensile di fr. 6'342.50 (fino al momento in cui avrebbe occupato l'abitazione di X.________, in seguito fr. 8'842.50 mensili), dedotto l'importo che egli percepirà quale rendita AVS. Con appello incidentale, B.B.________ ha postulato l'omologazione dell'accordo prematrimoniale 23 luglio 1991 e l'annullamento di ogni contributo alimentare a A.________.  
 
B.b. Con il giudizio qui impugnato, datato 8 febbraio 2021, il Tribunale di appello ha respinto l'appello principale di A.________, mentre, accogliendo parzialmente quello incidentale di B.B.________, ha annullato il contributo alimentare mensile di fr. 660.-- che lei era stata obbligata a versare a A.________ dopo il raggiungimento della sua età pensionabile.  
 
C.  
A.________ (di seguito: ricorrente) insorge al Tribunale federale con ricorso in materia civile 15 marzo 2021. Con esso, postula la riforma del giudizio cantonale unicamente in punto al preteso contributo di mantenimento, che cifra ormai in fr. 5'514.-- mensili vita natural durante (ridotto a fr. 4'214.-- fino al momento in cui occuperà l'abitazione di X.________), dai quali dedurre la rendita AVS e l'importo di conversione del capitale LPP pari a fr. 1'350.--. Chiede inoltre una diversa suddivisione delle spese processuali e delle ripetibili di prima sede e di appello. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte parzialmente soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una vertenza civile (gli effetti accessori di un divorzio; art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore litigioso superiore alla soglia di fr. 30'000.-- fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 144 III 264 consid. 6.2.3; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.  
Il ricorrente ha scelto di sottoporre al Tribunale federale unicamente la questione del contributo di mantenimento a proprio favore, nella doppia prospettiva dell'importo allocato e della durata, lasciando invece cadere tutte le altre questioni ancora pendenti avanti al Tribunale di appello. Non vi è pertanto più ragione di chinarsi su queste ultime. 
 
3.  
 
3.1. Per dirimere la questione del contributo di mantenimento richiesto dal ricorrente, richiamati i criteri applicabili, il Tribunale di appello ha preliminarmente constatato che in ragione della sua lunga durata, della nascita di due figli comuni e dell'impatto decisivo sulla vita professionale del marito, il matrimonio aveva influito in modo concreto sulla situazione finanziaria di lui. Ha poi esposto che - confermando quanto in precedenza ritenuto dal Pretore aggiunto - a torto il ricorrente pretendeva di determinare il proprio tenore di vita facendo astrazione dai fabbisogni familiari. Erano pertanto inconferenti tanto l'importo a lui riconosciuto quale contributo alimentare in pendenza della causa di divorzio quanto il preteso dispendio familiare da lui dedotto dai documenti fiscali. Nell'impossibilità di accertare o escludere determinate allegazioni relative al dispendio effettivo durante la vita coniugale, il giudice era obbligato a procedere come nel caso di fatti non provati giusta l'art. 8 CC, dunque attenersi alle voci documentate del fabbisogno minimo del convenuto. I Giudici cantonali hanno indi passato in rassegna diverse posizioni contestate del "debito mantenimento" del ricorrente, confermandolo in fr. 3'760.-- come già accertato dal Pretore aggiunto, per concludere affrontando la questione a sapere se il ricorrente fosse in misura di far autonomamente fronte al proprio "debito mantenimento". Incontestati il reddito possibile di lui prima del pensionamento (fr. 300.--), l'ammanco mensile complessivo nonché la capacità dell'opponente di finanziare con il proprio margine disponibile l'ammanco, essi hanno implicitamente confermato l'obbligo a carico dell'opponente di versare al ricorrente contributi mensili di fr. 3'460.-- fino alla data del suo pensionamento.  
 
3.2. Con il ricorso in materia civile qui all'esame, il ricorrente ribadisce per l'essenziale gli argomenti già sottoposti all'attenzione delle istanze cantonali, segnatamente del Tribunale di appello: giustifica con "la disordinata e nebulosa (innanzitutto dal punto di vista fiscale) situazione della famiglia B.________ [...]" l'impossibilità "di documentare l'effettivo importante dispendio famigliare sostenuto in costanza di matrimonio", ribadisce che il suo tenore di vita non poteva in alcun caso essere inferiore all'importo riconosciutogli a titolo di contributo pendente divorzio, compulsa atti fiscali scelti per riaffermare alte spese della famiglia, per concludere che il Tribunale di appello, riconoscendogli unicamente un fabbisogno di soli fr. 2'610.65 oltre l'utilizzo dell'alloggio, aveva leso l'art. 8 CC e reso una decisione arbitraria oltre che manifestamente iniqua.  
 
3.3. Riprendendo, in termini praticamente identici, gli argomenti già sottoposti alle autorità di prima e seconda sede, il ricorrente formula censure squisitamente appellatorie. In particolare, invocando l'art. 8 CC (peraltro inapplicabile nel contesto, v. DTF 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza 5A_314/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 2.2) egli non si confronta del tutto con l'argomento principale dei Giudici cantonali, secondo il quale essi - come già il Pretore aggiunto prima di loro - non avevano alternativa se non quella di fondare i propri calcoli sul fabbisogno minimo di lui (v. supra consid. 1.2). E la motivazione della critica di arbitrario accertamento dei fatti - semmai sufficientemente sollevata - non risponde manifestamente alle esigenze di legge (v. supra consid. 1.3).  
Le censure si appalesano pertanto inammissibili. 
 
4.  
 
4.1. Sempre con riferimento al fabbisogno del ricorrente, il Tribunale di appello ha respinto la sua richiesta di includervi gli oneri sociali. Esso è giunto a tale conclusione dopo aver constatato che era incomprensibile come il ricorrente fosse giunto alle cifre postulate: in parte fatte valere in passato ma poi non più riprese, carenti a proposito dello statuto adottato (ossia se egli abbia adottato le percentuali di un lavoratore dipendente o di persona senza attività lucrativa), le cifre apparivano inaffidabili al punto di rendere impossibile il "sindacare la pretesa".  
 
4.2. Il ricorrente insorge contro la mancata presa in considerazione dei suoi oneri sociali. Notoriamente dovuti, essi avrebbero dovuto venir presi in considerazione d'ufficio al pari degli oneri fiscali. Calcolati sulla base del contributo riconosciutogli dai Giudici cantonali, tali oneri ammonterebbero a fr. 194.75 mensili, rispettivamente fr. 289.90 se calcolati sulla base di quanto da lui richiesto a titolo di contributo di mantenimento.  
 
4.3. Anche in questo contesto il ricorrente si limita a riproporre quanto asserito avanti alla Corte cantonale, senza affrontare e dissipare i dubbi dei Giudici di appello: non contesta, ad esempio, di non aver indicato quali percentuali egli avesse applicato ai propri calcoli, né spiega la scelta degli importi indicati alla Corte cantonale. Ne propone, in vece, di nuovi, apparentemente posti in relazione con le sue nuove conclusioni ricorsuali, ma non discute il rimprovero di non aver messo i giudici di prima e seconda istanza in misura di decidere.  
Anche questa censura si rivela inammissibile. 
 
5.  
 
5.1. È da ultimo controversa la capacità del ricorrente di finanziare il proprio "debito mantenimento" dopo il raggiungimento dell'età pensionistica nell'agosto 2022, e di converso l'eventuale obbligo contributivo dell'opponente successivamente alla data indicata.  
ll Pretore aggiunto, rammentate le condizioni alle quali è eccezionalmente possibile ordinare un contributo alimentare oltre la data di pensionamento del beneficiario, aveva constatato che il qui ricorrente, a quel momento e a fronte di un fabbisogno confermato in fr. 3'760.-- mensili, avrebbe percepito una rendita AVS mensile pari a fr. 1'633.-- e avrebbe disposto di un capitale LPP di fr. 148'000.-- nonché di una sostanza mobiliare di fr. 351'021.--. Ne aveva dedotto che, "pur trattandosi per l'essenziale di risparmi costituiti durante il matrimonio, e quindi suscettibili di essere utilizzati dopo il pensionamento", non sarebbe stato equo obbligarlo ad adoperare l'intera somma per il proprio sostentamento. Data la "ragguardevole disponibilità" dell'opponente, aveva considerato adeguato obbligare il ricorrente a intaccare la metà dei propri risparmi liberi, e l'opponente a versargli vita natural durante una pensione alimentare mensile di fr. 660.--. 
Al ricorrente, il quale obiettava che la regola secondo la quale un contributo di mantenimento non era più dovuto oltre l'età pensionabile in ragione della modifica (segnatamente riduzione) dei redditi delle parti e non per motivi puramente anagrafici, caso di specie non dato poiché l'opponente manteneva il suo potere contributivo anche oltre l'età pensionabile, i Giudici di appello hanno dapprima rammentato la costante giurisprudenza, secondo la quale "il coniuge creditore può anche essere tenuto a usare averi personali". Ciò avverrebbe nel caso di specie: posto che "non si scorge [...] quale altro scopo debba assolvere la sostanza accantonata da A.________ se non quello di sopperire alle necessità nella vecchiaia", "la possibilità di far fronte da sé solo con i propri mezzi - in concreto con la sostanza - al debito mantenimento dopo i 65 anni preclude al convenuto la possibilità di invocare la solidarietà postmatrimoniale". Accogliendo anzi l'appello incidentale, essi hanno ritenuto che il ricorrente dovesse essere chiamato a far fronte al proprio sostentamento con l'intera sua sostanza e non, come deciso in equità dal Pretore aggiunto, soltanto con una parte della stessa: considerato il capitale complessivo disponibile all'età di 65 anni prossimo al mezzo milione e un'aspettativa di vita di 20 anni (non contestata), con un consumo di fr. 470'000.-- il ricorrente - considerati anche gli interessi del capitale residuo nonché la diminuzione del suo onere fiscale - è stato ritenuto in grado di finanziare il proprio debito mantenimento. 
 
5.2. Il ricorrente, per riprendere le sue stesse parole, "ribadisce la propria contestazione già portata in sede di appello cantonale e non condivide la sentenza impugnata". Ripete infatti che non può essere determinante - sottintendendo: per una riduzione dei contributi di mantenimento - il raggiungimento dell'età pensionabile, bensì solo una modifica effettiva dei redditi, che non si verifica nel caso concreto; ogni altra interpretazione sarebbe lesiva dell'art. 125 CC e finanche arbitraria. A suo dire, la disciplina dell'art. 125 CC "è tale da permettere al giudice l'adozione di soluzioni appropriate ad ogni singolo caso, e la soluzione dovrà rivelarsi pertinente, rispettosa del principio della parità di trattamento e, soprattutto, rispettosa del senso e della portata che la solidarietà post matrimoniale comporta".  
 
5.3. Le censure del ricorrente non convincono.  
 
5.3.1. La Corte cantonale ha riassunto in modo corretto la giurisprudenza in tema di consumo del capitale al fine di provvedere al proprio sostentamento rispettivamente di contribuire al sostentamento dell'ex coniuge. Tale possibilità è riconosciuta dalla legge (art. 125 cpv. 2 n. 5 CC) ed ammessa da lungo tempo (DTF 147 III 393 consid. 6.1 con numerosi rinvii; 138 III 289 consid. 11.1.2 con numerosi rinvii; sentenze 5A_761/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 2; 5A_981/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 3.4, in FamPra.ch 2018 pag. 226), segnatamente quando si tratti di garantire il sostentamento dopo il pensionamento (DTF 147 III 393 consid. 6.1.4 con numerosi rinvii). A torto il ricorrente lo contesta.  
Certamente la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri ai quali deve obbedire la possibilità di far capo alla sostanza: l'entità della stessa (DTF 147 III 393 consid. 6.1.6 con numerosi rinvii); l'utilizzo che ne è stato fatto in pendenza di matrimonio (DTF 147 III 393 consid. 6.1.5 con numerosi rinvii); l'ampiezza e la durata del suo previsto consumo (DTF 147 III 393 consid. 6.1.7 con numerosi rinvii); il rispetto della parità di trattamento degli ex coniugi (DTF 147 III 393 consid. 6.1.2 con numerosi rinvii). Va poi ricordato che in proposito il giudice dispone di un ampio margine d'apprezzamento, che il Tribunale federale riesamina unicamente qualora l'istanza cantonale ne abbia abusato, giungendo in tal modo a un risultato iniquo e incompatibile con il sentimento di giustizia (DTF 147 III 393 consid. 6.1.8 con numerosi rinvii). 
 
5.3.2. Tuttavia, nel proprio gravame il ricorrente non affronta i succitati criteri né discute quanto in proposito ha addotto il Tribunale di appello motivando la propria decisione. Egli si limita a ribadire quanto detto in precedenza, richiamando in termini vaghi il dovere del giudice di trovare soluzioni adeguate di caso in caso, il senso e la portata della solidarietà postmatrimoniale - senza concretizzare il proprio pensiero spiegando perché la medesima sia stata lesa nel presente caso -, oppure ancora menzionando il principio della parità di trattamento, senza tuttavia indicare con la dovuta precisione (v. supra consid. 1.2) per quale ragione a suo dire tale principio non sarebbe stato rispettato nell'evenienza concreta.  
Ancora una volta del tutto evanescenti, le censure ricorsuali sfuggono per la maggior parte ad un esame nel merito. Per il resto, esse sono manifestamente infondate. 
 
6.  
In sede di conclusioni, il ricorrente ha pure chiesto la modifica della messa a carico delle spese e ripetibili di prima sede e di appello. La domanda è verosimilmente da intendersi subordinata al successo del proprio ricorso nel merito, che - come appena spiegato - non si realizza. Fosse invece da leggersi in modo indipendente dall'esito nel merito del ricorso, la domanda - priva di motivazione - sarebbe irricevibile. 
 
7.  
Ne discende che il ricorso va respinto nella ridotta misura della sua ammissibilità, con conseguenza d i spese giudiziarie a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, l'opponente non essendo stata invitata ad esprimersi e non essendo di conseguenza incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 giugno 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini