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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_700/2019  
 
 
Sentenza del 3 febbraio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Daniele Jörg, 
opponente. 
 
Oggetto 
modifica di sentenza di divorzio
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 luglio 2019 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2017.105). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ e B.________ si sono uniti in matrimonio il 20 settembre 2006 e hanno divorziato il 12 agosto 2010. Dall'unione è nato in data 3 gennaio 2007 il figlio C.________, affidato alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale. In una convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore, A.________ si era obbligato a versare un contributo alimentare mensile indicizzato di fr. 3'100.-- per il figlio C.________ fino alla maggiore età del medesimo, rispettivamente al termine della prima formazione appropriata. Fra marzo 2014 e marzo 2018 A.________ ha cambiato due volte datore di lavoro, intercalando dei periodi di disoccupazione; si è inoltre risposato con D.________, dalla quale ha avuto il 28 luglio 2014 la figlia E.________.  
 
A.b. In data 31 marzo 2014 A.________ ha convenuto B.________ avanti al Pretore del Distretto di Lugano chiedendo in modifica della sentenza di divorzio la riduzione a fr. 200.-- (come precisato in sede di arringhe finali) del contributo alimentare mensile a favore del figlio C.________ dall'aprile 2014 fino alla maggiore età del figlio.  
 
A.c. Con sentenza 11 ottobre 2017, in parziale accoglimento della petizione il Pretore ha ridotto il contributo alimentare a C.________ a fr. 2'650.-- mensili indicizzati dall'agosto 2014 fino alla maggiore età del figlio o fino al termine di una prima formazione appropriata, ponendo le spese processuali a carico di A.________ nella misura di quattro quinti e condannandolo al versamento di ripetibili ridotte.  
 
B.   
In data 20 novembre 2017 A.________ ha impugnato la sentenza pretorile avanti alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, chiedendo la riduzione del contributo alimentare per il figlio C.________ a fr. 200.-- mensili dall'aprile 2014 fino alla maggiore età di lui, indicizzato alla condizione che il suo reddito sia adeguato al rincaro in egual misura. Ha inoltre chiesto una riduzione delle spese processuali di prima sede e la loro messa a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Nelle sue osservazioni 8 maggio 2018 B.________ ha postulato di respingere l'appello e, con appello incidentale, ha chiesto di respingere integralmente la petizione. 
Con il qui impugnato giudizio 5 luglio 2019 il Tribunale di appello ha respinto l'appello principale di A.________ (nella misura della sua ammissibilità) e l'appello incidentale di B.________, ponendo le spese dei due appelli a carico degli appellanti soccombenti e condannando i medesimi al versamento di ripetibili alla rispettiva controparte. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 10 settembre 2019 A.________ (di seguito: ricorrente) chiede la riforma del giudizio cantonale nel senso che in parziale accoglimento della sua petizione 31 marzo 2014 egli venga condannato a versare un contributo alimentare mensile in favore del figlio C.________ di fr. 1'250.-- dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2016, di fr. 870.-- dal 1° gennaio 2017 al 2 gennaio 2019 e di fr. 1'170.-- dal 3 gennaio 2019 in poi, assegni familiari esclusi. Postula inoltre una diversa messa a carico delle spese di giudizio cantonali. Subordinatamente, chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell'incarto al Tribunale di appello per nuovo giudizio. 
 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato acquisito l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Interposto tempestivamente (combinati art. 100 cpv. 1 e art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e nella forma legale (art. 42 cpv. 1 LTF), il ricorso è rivolto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) e avente per oggetto un'azione di modifica di sentenza di divorzio, ovvero una pretesa civile di carattere pecuniario (art. 72 cpv. 1 LTF). Il valore litigioso minimo è raggiunto (combinati art. 74 cpv. 1 lett. b e art. 51 cpv. 4 LTF). Parte ricorrente, che ha partecipato alla procedura nell'istanza precedente e ha visto respinte le proprie conclusioni, ha un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata, e dunque diritto di interporre ricorso (art. 76 cpv. 1 LTF). Nell'ottica delle norme menzionate, il ricorso in materia civile è ammissibile. Inammissibile è, di converso, il ricorso sussidiario costituzionale formulato dal ricorrente a titolo abbondanziale (art. 113 LTF).  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità della censura (DTF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.   
Controversa è l'incidenza da riconoscere ai mutamenti che ha visto la situazione personale ed economica delle parti, in primo luogo del ricorrente, sul contributo di mantenimento pattuito dalle parti in favore del figlio e a suo tempo omologato nella sentenza di divorzio
 
2.1. Il contributo di mantenimento del figlio può, giusta l'art. 286 cpv. 2 CC (su rinvio dell'art. 134 cpv. 2 CC se fissato in sede di divorzio) - al pari di quello del coniuge post divorzio giusta l'art. 129 cpv. 1 CC -, essere modificato se dei fatti nuovi importanti e durevoli, tali da esigere appunto una modifica dell'assetto previgente, si producono nella situazione, precipuamente economica, di una delle parti, quali ad esempio l'invalidità, una lunga malattia, la perdita dell'impiego, ma anche l'insorgenza di nuovi obblighi familiari quali la nascita di altri figli posteriormente al divorzio (sentenza 5A_35/2018 del 31 maggio 2018 consid. 3.1 con rinvii). La procedura di modifica non vuole infatti correggere la sentenza di divorzio, bensì adattarla alle nuove circostanze (DTF 137 III 604 consid. 4.1.1; sentenze 5A_230/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 6.1; 5A_672/2017 del 20 aprile 2018 consid. 3.1; 5A_35/2018 cit. loc. cit.). Nuovo è il fatto che non fu preso in considerazione nella fissazione della rendita al momento del divorzio. Non è dunque decisivo che tale fatto fosse allora imprevedibile; è nondimeno lecito presumere che la rendita sia stata fissata tenendo conto delle modifiche prevedibili, ovvero quelle certe od altamente probabili benché future (DTF 138 III 289 consid. 11.1.1 con numerosi rinvii, in riferimento all'art. 129 cpv. 1 CC; sentenza 5A_230/2019 cit. loc. cit., in riferimento al mantenimento del figlio).  
 
2.2. La sopravvenienza di un fatto nuovo, quand'anche importante e durevole, non è tuttavia di per sé sufficiente: una modifica del contributo di mantenimento può entrare in considerazione unicamente qualora l'onere di mantenimento, alla luce dei criteri presi in considerazione nel giudizio originale, si trovi ormai ripartito in modo disequilibrato fra i genitori, in particolare se la prestazione del contributo allora fissato divenga eccessivamente onerosa per il genitore di condizione modesta (DTF 134 III 337 consid. 2.2.2; sentenze 5A_230/2019 cit. loc. cit.; 5A_672/2017 cit. loc. cit.). Il giudice deve allora procedere a una ponderazione degli interessi del figlio e dei genitori e, se date le condizioni, fissare il nuovo contributo di mantenimento previa attualizzazione, al momento dell'inoltro della domanda di modifica, di tutti i criteri di calcolo presi in considerazione nella sentenza di divorzio (DTF 137 III 604 consid. 4.1.1 e 4.1.2) e facendo appello al proprio potere d'apprezzamento (art. 4 CC; sentenze 5A_230/2019 cit. loc. cit.; 5A_672/2017 cit. loc. cit.; 5A_90/2017 del 24 agosto 2017 consid. 3.3).  
 
2.3. Quando l'azione in modifica della sentenza di divorzio concerne questioni relative ai figli, essa sottostà alla massima inquisitoria. L'obbligo del giudice di assumere tutte le prove atte e necessarie a stabilire i fatti rilevanti non è tuttavia senza limiti: non dispensa le parti dal collaborare attivamente alla procedura esponendo le proprie tesi, informando il giudice sui fatti di causa e indicandogli i mezzi di prova a disposizione. La parte ricorrente non può pertanto rimproverare genericamente al giudice di non aver assunto tutte le prove opportune, se non ha in precedenza esposto con chiarezza quali circostanze di fatto si siano modificate, e in qual modo, dal giudizio di divorzio, producendo la documentazione pertinente (sentenza 5C.216/2003 del 7 gennaio 2004 consid. 4.1.2 e 4.3).  
 
2.4. I principi esposti valgono pure per la modifica di contributi fissati mediante convenzione omologata dal giudice, salvo stipulazione contraria (v. art. 287 cpv. 2 CC), ovvero a meno che non sia stata pattuita l'esclusione di un adattamento successivo (sentenze 5A_672/2017 cit. loc. cit.; 5A_90/2017 del 24 agosto 2017 consid. 3.4, con riferimento a una convenzione di mantenimento omologata dall'autorità di protezione del minore). Un adattamento successivo è peraltro escluso anche con riferimento a fattori definiti di comune accordo dalle parti proprio allo scopo di impedire che vengano a crearsi situazioni ambigue; tali fattori non rappresenteranno in seguito termini di riferimento sulla base dei quali misurare eventuali cambiamenti (DTF 142 III 518 consid. 2.6.1). In presenza di una convenzione omologata è pertanto dovere del giudice esaminare preliminarmente se dalla medesima emergano criteri utili per giudicare di una sua eventuale modifica oppure la volontà di escludere ogni successivo adattamento (sentenze 5A_700/2016 del 6 novembre 2017 consid. 4.3; 5A_761/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 6).  
 
In quanto manifestazione di volontà, la convenzione va interpretata secondo i medesimi principi applicabili agli altri contratti: va in primo luogo ricercata la reale e comune intenzione delle parti (interpretazione soggettiva), in subordine la volontà oggettiva, determinando secondo le regole della buona fede il senso che ogni parte poteva e doveva attribuire alle dichiarazioni altrui, anche se questo senso non corrisponde alla volontà di una delle parti (sentenze 5A_760/2012 del 27 febbraio 2013 consid. 5.3.1 con numerosi rinvii, in FamPra.ch 2013 pag. 480; 5C.197/2003 del 30 aprile 2004 consid. 2.2, in FamPra.ch 2004 pag. 689). 
 
3.  
 
3.1. Così riassunto dai Giudici cantonali il giudizio di prima sede, il Pretore aveva accertato una contrazione del reddito mensile netto del qui ricorrente da oltre fr. 14'000.-- al momento del divorzio a fr. 7'958.-- dopo il secondo licenziamento. Quale nuovo importante fatto intervenuto dopo il divorzio, egli aveva tuttavia ritenuto la nascita della figlia E.________, senz'altro suscettibile di aumentare il fabbisogno del ricorrente; non aveva tuttavia proceduto ad una precisa ricostruzione di detto fattore, nulla essendo stato allegato al riguardo. Accertato poi in fr. 3'208.15 mensili il reddito della seconda moglie, in fr. 2'787.55 mensili il fabbisogno di lei e - sulla scorta delle tabelle zurighesi - in fr. 869.70 mensili il fabbisogno di E.________, il primo giudice ha riconosciuto che il ricorrente deve garantire a favore della neonata figlia l'importo di fr. 450.-- mensili. Dedotti questi dal contributo alimentare per C.________ pattuito in sede di divorzio (fr. 3'100.-- mensili), il Pretore lo ha ridotto a fr. 2'650.-- mensili.  
 
3.2. Nel principio, il Tribunale di appello ha condiviso l'opinione del Pretore, il quale, in mancanza di indicazioni sul fabbisogno minimo delle parti al momento del divorzio - che incombeva al ricorrente apportare -, aveva ritenuto di non poter confrontare la situazione originaria con quella al momento della decisione se non per quanto riguardava l'aumento del fabbisogno minimo del ricorrente dovuto alla nascita di E.________. Era allora da imputare al ricorrente se il Pretore non aveva potuto applicare il principio giurisprudenziale secondo il quale, una volta accertata la modifica importante e duratura della situazione economica di almeno una delle parti, il contributo avrebbe dovuto essere ridefinito in base ai criteri già adottati per il calcolo iniziale. Per il medesimo motivo non si può riconoscere una violazione degli art. 286 segg. CC né del principio dell'intangibilità del suo minimo fabbisogno.  
 
I Giudici cantonali hanno in seguito respinto la censura ricorsuale di disparità di trattamento nei confronti del figlio C.________ (poiché il minimo esistenziale del ricorrente secondo il diritto esecutivo non risultava leso), fra i figli (essendo il fabbisogno in denaro di E.________ comunque garantito), nei confronti della ex moglie (data l'impossibilità oggettiva di determinare se il mantenimento di C.________ denoti uno squilibrio fra i genitori rispetto alle circostanze al momento del divorzio), infine fra la prima e la seconda moglie (non beneficiando quest'ultima della giurisprudenza, nel frattempo abbandonata, che voleva che una madre non potesse venir obbligata a riprendere un'attività lavorativa prima dei dieci anni d'età del figlio). 
 
Il Tribunale di appello si è chinato in seguito in modo assai dettagliato sulle cifre dell'incarto, esaminando - e, in parte, correggendo gli importi ritenuti dal Pretore - nell'ordine il fabbisogno della figlia E.________, quello della seconda moglie, le entrate e il margine disponibile della seconda moglie, giungendo alla conclusione che, posto a confronto con la soluzione sviluppata adottando le cifre corrette, il giudizio di prima sede è addirittura favorevole al ricorrente. 
 
Altri punti di secondaria importanza verranno discussi, per quanto di bisogno, nel quadro dell'esame delle censure avanti al Tribunale federale. 
 
 
4.   
Le obiezioni del ricorrente contro il giudizio cantonale (che a suo dire violerebbe gli art. 134, 285 e 286 CC, l'art. 296 CPC e gli art. 9 e 29 cpv. 1 e 2 Cost.), lette nell'ordine in cui esse sono esposte nel ricorso in materia civile, non convincono. 
 
4.1. Il ricorrente censura un'errata applicazione dell'art. 286 CC fondata su un arbitrario accertamento delle prove. A torto il Tribunale di appello avrebbe ritenuto di dover prendere in considerazione il fabbisogno delle parti prima di procedere a un eventuale adattamento dei contributi di mantenimento dovuti al figlio C.________: "le parti avevano posto a fondamento della convenzione di divorzio i loro redditi e non considerato i loro fabbisogni". La norma citata autorizzerebbe detto modo di procedere, e un verbale 13 luglio 2010 proverebbe che le parti si erano accordate in tal senso.  
 
4.1.1. È dubbio che il menzionato verbale possa essere preso in considerazione. Il Tribunale di appello non vi fa riferimento nella sentenza impugnata, né il ricorrente pretende il contrario.  
 
4.1.2. Abbondanzialmente, quand'anche esso potesse essere considerato, a detta del ricorrente medesimo esso attesterebbe che le parti abbiano considerato principalmente i loro redditi al momento della redazione della loro convenzione di divorzio, ma non che esse abbiano, così facendo, voluto del tutto escludere il criterio del fabbisogno. Lo stesso ricorrente sottolinea come fosse apparso superfluo alle parti dettagliare il fabbisogno del figlio alla luce dell'ampia disponibilità economica del padre a quel momento. Ma fra considerare superfluo un approfondimento dei fabbisogni delle parti ed elevare il reddito a unico parametro del calcolo dei contributi di mantenimento, vi è una differenza sottile quanto fondamentale: il primo atteggiamento può configurare negligenza, mentre il secondo, ponderata e consapevole assunzione di un rischio - quello di rinunciare preventivamente a un'ipotetica invocazione futura di un criterio potenzialmente essenziale per il (ri) calcolo dei contributi di mantenimento. Affinché la seconda ipotesi possa essere ritenuta, dalla convenzione, letta in parallelo con i documenti che ne attestano la redazione e interpretazione, deve emergere chiaramente la consapevole volontà di rinuncia al richiamo a uno dei criteri usualmente considerati.  
Nel presente caso, il ricorrente si limita a esporre il proprio punto di vista, ma non spiega - con puntuali riferimenti al testo della convenzione medesima e alle circostanze e dichiarazioni che ne hanno accompagnato l'adozione e l'omologazione da parte del giudice del divorzio - quali passi starebbero a indicare la consapevole decisione che eventuali modifiche degli importi pattuiti dovessero orientarsi unicamente ad un'alterazione dei redditi. E anche prescindendo dall'insufficiente argomentazione da parte del ricorrente, che le parti abbiano risposto alla domanda (standard) del Pretore che esse ponevano a fondamento della convenzione i rispettivi redditi, non è ragione sufficiente per giungere a diversa conclusione. Peraltro, contrariamente all'opinione del ricorrente, la chiarezza sulle premesse di una convenzione è essenziale per la tutela dei diritti delle parti e non è in contrasto con la ricerca di soluzioni di compromesso. 
Se già ammissibile, la censura appare infondata. 
 
4.2. Il ricorrente recrimina poi una lesione del "principio secondo cui il contributo per un figlio non deve eccedere il suo fabbisogno"; in particolare esso non può più eccedere l'importo calcolato secondo le note tabelle di Zurigo, dopo che le circostanze si sono modificate in modo sostanziale. Pretende che il contributo a C.________ vada ricalcolato ex novoe in ogni caso ridimensionato al fabbisogno risultante dalle tabelle di Zurigo, senza maggiorazione; pure il suo fabbisogno avrebbe dovuto essere accertato, in maniera di permettere un calcolo dei contributi di mantenimento ai figli proporzionali al loro fabbisogno.  
 
La censura si fonda su premesse inammissibili. Essa è in primo luogo contraddittoria, dopo che il ricorrente ha sostenuto che non si deve far capo a un criterio - quello del fabbisogno - non considerato in sede di convenzione di divorzio. In secondo luogo, il ricorso non indica chi avrebbe fatto capo in modo errato alle cosiddette tabelle zurighesi. In terzo luogo, essa dà per scontato il ricorso a dati acquisiti d'ufficio, che come si vedrà appresso non è conforme alla giurisprudenza. 
 
In quanto ammissibile, la censura è infondata. 
 
4.3. Il ricorrente ritiene poi leso il principio inquisitorio applicabile nelle procedure del diritto di famiglia che coinvolgono figli minorenni (art. 296 cpv. 1 CPC) : se, per denegata ipotesi, fosse stato necessario accertare il fabbisogno delle parti al momento del divorzio, l'autorità inferiore doveva indagare d'ufficio e semmai interpellare le parti. Egli non avrebbe mai negato la propria collaborazione. Peraltro, con il richiamo della procedura a tutela dell'unione coniugale, il giudice disponeva di tutti i dati necessari.  
 
È, quella appena esposta, l'opinione personale del ricorrente. Come spiegato sopra, essa non corrisponde alla giurisprudenza sviluppata in merito all'azione di modifica della sentenza di divorziosupra consid. 2.3), e ancor meno a quella sviluppata nel quadro della modifica di una sentenza che omologa una convenzione di divorziosupra consid. 2.4).  
 
4.4. Il ricorrente invoca poi una lesione del suo diritto di essere sentito per avere il Tribunale di appello omesso di trattare la sua censura contro la decisione del Pretore, che in violazione dell'art. 286 cpv. 2 CC si sarebbe rifiutato di constatare una modifica rilevante e duratura delle circostanze a ragione del suo primo periodo di disoccupazione, protrattosi per più di quattro mesi e dunque rilevante ai sensi della giurisprudenza.  
 
Il diritto di essere sentito del ricorrente (per una definizione recente con riferimento a una motivazione sufficiente v. DTF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2) non è leso. Il Tribunale di appello ha addotto due spiegazioni a sostegno della decisione pretorile: in primo luogo, ha richiamato ancora una volta l'impossibilità di procedere a un confronto delle situazioni anteriori e attuali delle parti, mentre in secondo luogo e abbondanzialmente, ha rimproverato al ricorrente di non aver spiegato per quale ragione dovrebbe valere per lui un periodo di attesa in disoccupazione di soli due mesi e non di quattro. Ora, il ricorrente non si confronta del tutto con la seconda motivazione appena riassunta, foss'anche soltanto per criticarla siccome errata in fatto. Egli disattende in tal modo il suo obbligo di discutere tutte le motivazioni alternative richiamate dall'autorità precedente (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii; sentenza 4A_25/2020 del 29 giugno 2020 consid. 3.2), ciò che conduce all'inammissibilità della sua censura. 
 
4.5. Il ricorrente considera manifestamente insostenibile, e come tale contraria all'art. 9 Cost., la decisione del Pretore - confermata dal Tribunale di appello - di riconoscere al figlio C.________ un contributo di mantenimento tre volte superiore a quello "assicurato all'altra figlia", in quanto in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità nonché in contraddizione palese con la situazione effettiva.  
 
Non si tornerà ancora una volta sul rimprovero ai Giudici cantonali, già smentito (  supra consid. 4.2 e 4.3), di non aver stabilito d'ufficio i fabbisogni di entrambi i figli. La motivazione addotta a suffragio della censura di violazione del divieto d'arbitrio - ovvero il rapporto di tre contro uno del contributo garantito a C.________ rispetto a quello garantito a E.________ - si esaurisce nella generica espressione di un'opinione personale, senza confutazione degli argomenti addotti dai Giudici cantonali. Insufficientemente motivata, la censura va dichiarata inammissibile.  
 
4.6. Infondato è poi il rimprovero mosso dal ricorrente ai Giudici cantonali di averlo condannato in violazione del divieto d'arbitrio a far capo alla propria sostanza per garantire il mantenimento di C.________, senza chiamare a contribuire anche la ex moglie, beneficiaria di un ingente importo a titolo di liquidazione del regime dei beni. La giurisprudenza, richiamata anche dai Giudici cantonali, lo permette (sentenza 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020 consid. 7.1, destinato alla pubblicazione, con rinvio a DTF 138 III 289 consid. 11.1.2). Si aggiunga peraltro che la madre, alla quale è affidato il figlio C.________, assolve già in natura i propri doveri di mantenimento (sentenza 5A_311/2019 cit. consid. 5.5 con rinvii, destinato alla pubblicazione).  
 
4.7. Nell'ultima parte del proprio gravame, il ricorrente - ribadito l'obbligo (in ragione essenzialmente della diminuzione delle sue entrate e del limite massimo del fabbisogno del figlio) di un nuovo calcolo del fabbisogno e del contributo di mantenimento a favore del figlio C.________ sulla scorta delle tabelle zurighesi, adottate pure per la figlia E.________ - ne propone una propria versione a integrazione del rispettivamente in contrapposizione con il calcolo dei Giudici cantonali. Il Tribunale di appello, come già visto (  supra consid. 3.2), si è chinato infatti in modo assai dettagliato sugli importi dell'incarto, giungendo alla conclusione che, posto a confronto con la soluzione sviluppata adottando le cifre corrette, il giudizio di prima sede si rivelava addirittura favorevole al ricorrente.  
 
4.7.1. Apparentemente, il ricorrente si è fatto fuorviare dai dettagliati calcoli effettuati dai Giudici cantonali. Parrebbe tuttavia che il Tribunale di appello intendesse procedere soltanto a una "prova del nove", a una verifica del calcolo del giudice di prima istanza; in nessun caso l'intenzione era di sviluppare un calcolo ex novo del contributo alimentare per C.________, facendo completa astrazione dagli (ignoti) criteri adottati inizialmente. In quanto proposto in quest'ultima prospettiva, dunque, il calcolo dei vari fabbisogni da parte del ricorrente si rivela inammissibile in quanto non pertinente: in mancanza di termini di paragone relativi ai dati posti alla base della sentenza di divorzio, l'esercizio è sterile e fine a se stesso.  
 
4.7.2. Osservato abbondanzialmente che il ricorrente si limita a esporre il proprio calcolo, senza premurarsi di indicare ove questo si differenzi da quello dell'autorità cantonale e senza peraltro criticare il calcolo di quest'ultima, si hanno più ragioni per dichiarare la censura inammissibile.  
 
4.7.3. Per scrupolo di completezza si ricorda che con la sentenza 5A_311/2019 già citata (  supra consid. 4.6), il Tribunale federale ha modificato radicalmente il metodo di calcolo del contributo di mantenimento del figlio, abbandonando il pluralismo dei metodi tollerato fino a quel momento e dichiarando unicamente applicabile (con eccezioni qui senza rilievo) quello cosiddetto del fabbisogno minimo con ripartizione dell'eccedenza, come poco prima deciso per il cosiddetto contributo per la cura del figlio introdotto al 1° gennaio 2017 (sentenza cit. consid. 6, destinato alla pubblicazione, con rinvio alla DTF 144 III 377 consid. 7). Viene in tal modo a cadere la possibilità di limitarsi a riferirsi a schemi o tabelle sul genere di quelle zurighesi, in uso in molti Cantoni, fra i quali il Cantone Ticino.  
 
L'adozione di questo unico metodo di calcolo non ha tuttavia influsso alcuno sulle regole applicabili all'azione di modifica della sentenza di divorzio; in particolare non abolisce l'onere, per la parte istante, di allegare i dati presi in considerazione al momento della sentenza di divorzio e i corrispondenti dati validi al momento dell'introduzione dell'azione di modifica (  supra consid. 2.3). Ora, visto che nel caso presente un'attualizzazione dei dati come postulata dal ricorrente si rivela impossibile proprio in ragione delle lacunose allegazioni di lui, non vi è ragione di soffermarsi oltre sui calcoli effettuati dal Tribunale di appello.  
 
4.8. Si evince infine dalle conclusioni del ricorrente che egli desidererebbe una differente messa a carico delle spese di prima e seconda istanza rispetto a quanto statuito dai Giudici cantonali. A parte che la richiesta sembra essere formulata nell'eventualità di un esito a lui favorevole del gravame - ciò che, come appena esposto, non si verifica -, la sua conclusione è sprovvista della benché minima motivazione.  
 
Essa è allora infondata nella misura della sua ricevibilità. 
 
5.   
In conclusione, il ricorso si rivela infondato nella misura della sua ammissibilità, e va evaso in tal senso. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, che non ha dovuto esprimersi nella sede federale (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 febbraio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini