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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_593/2018  
 
 
Sentenza dell'11 luglio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Segreteria di Stato della migrazione, 
Quellenweg 6, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Divieto d'entrata, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 5 giugno 2018 dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI (incarto F-5101/2016). 
 
 
Fatti:  
Con sentenza del 5 giugno 2018 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame presentato il 22 agosto 2016 dal cittadino dominicano A.________ (1985) contro il divieto d'entrata emanato nei suoi confronti dalla Segreteria di Stato della migrazione il 19 luglio 2016 e valido fino al 18 luglio 2026. Negata l'applicabilità dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'istanza inferiore è giunta alla conclusione che il provvedimento in questione rispettava sia la legislazione interna (LStr) che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). 
Il 9 luglio 2018, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui, in riforma della pronuncia del Tribunale amministrativo federale, postula che il provvedimento preso nei suoi confronti sia annullato rispettivamente che la sua durata sia ridotta ad un periodo di quattro anni. Domanda inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo e l'assistenza giudiziaria. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio, con piena cognizione, la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369). Se non è manifesta, la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità incombe però a chi insorge (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 353 consid. 1 pag. 356).  
 
1.2. L'impugnativa è stata presentata contro una decisione del Tribunale amministrativo federale in una causa di diritto pubblico; va quindi esaminato se sia ricevibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico. La facoltà di interporre ricorso sussidiario in materia costituzionale non è infatti data (art. 113 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in ambito di diritto degli stranieri concernenti l'entrata in Svizzera; questo motivo d'esclusione non si applica se il gravame è stato inoltrato da una persona che può prevalersi dell'ALC (DTF 131 II 352 consid. 1.2 pag. 354 seg.; sentenza 2C_110/2012 del 26 aprile 2012 consid. 1.1).  
 
2.2. Come detto, il Tribunale amministrativo federale è giunto alla conclusione che il ricorrente non potesse riferirsi all'ALC. Ha in effetti rilevato che sia lui sia sua moglie sia sua figlia hanno la sola cittadinanza dominicana e che il richiamo al precedente matrimonio con una cittadina italo-dominicana è anch'esso escluso.  
 
2.3. Ricorrendo davanti a questa Corte, l'insorgente non si avvede dell'art. 83 lett. c cifra 1 LTF. Nel contempo, si limita genericamente a denunciare violazioni "dei disposti dell'ALC" senza addurre spiegazione alcuna. Ritenuto che le considerazioni che hanno condotto l'istanza precedente ad escludere l'applicazione dell'ALC vanno condivise e che il ricorrente non fornisce nessun argomento che possa condurre ad altra conclusione, occorre pertanto constatare che il motivo d'esclusione previsto dall'art. 83 lett. c cifra 1 LTF trova applicazione anche alla fattispecie.  
 
3.   
Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura prevista dall'art. 108 LTF. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto esso doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese seguono quindi la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al Tribunale amministrativo federale, Corte VI. 
 
 
Losanna, 11 luglio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli