Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
[AZA 0/2] 
 
2A.319/2001 
 
II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
************************************************** 
 
11 ottobre 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, 
presidente, Müller e Merkli. 
Cancelliere: Cassina. 
 
________ 
Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato l'11 luglio 2001 da A.________ (1968), Pianezzo, patrocinata dall'avv. Stefano Zanetti, Bellinzona, contro la decisione emessa il 15 giugno 2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa, in materia di mancato rilascio del permesso di dimora (ricongiungimento familiare) alle figlie B.________(1986) e C.________(1993), che oppone la ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- A.________, cittadina brasiliana, è entrata in Svizzera il 20 aprile 1997. Il 26 settembre successivo ha contratto matrimonio con D.________, cittadino italiano domiciliato nel Cantone Ticino, ottenendo così un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovatole. 
 
B.- Il 16 aprile 1999, A.________ ha chiesto all' Ufficio regionale degli stranieri di Bellinzona che le sue due figlie B.________ e C.________ fossero autorizzate a risiedere nel nostro Paese. La domanda è stata ripetuta il 10 giugno 1999 tramite l'utilizzo dell'apposito formulario, sul quale A.________ ha indicato che le sue due figlie si trovavano in Ticino già dal 1° aprile 1999. 
 
Il 31 agosto 1999 la Sezione dei permessi e dell' immigrazione del Cantone Ticino ha risolto di respingere la richiesta. Essa ha rimproverato a A.________ di avere fatto entrare in Svizzera le figlie senza il necessario visto e di aver voluto in questo modo porre le autorità davanti al fatto compiuto. La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 5 settembre 2000. 
 
C.- Il 15 giugno 2001 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame introdotto da A.________ avverso la suddetta decisione governativa. I giudici cantonali hanno in sostanza ritenuto che nel caso concreto non fossero date le condizioni previste dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) per rilasciare un permesso di dimora alle figlie dell'insorgente. 
 
 
D.- L'11 luglio 2001 A.________ ha introdotto davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che il citato giudizio sia annullato e che venga concesso alle figlie B.________ e C.________ il permesso di soggiornare in Svizzera. Lamenta la violazione degli art. 9 (recte 29) Cost. , 17 cpv. 2 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142. 20), 8 cpv. 4 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 1° marzo 1949 (ODDS; RS 142. 201) e dell'art. 8 CEDU
 
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nel proprio giudizio. Sia il Consiglio di Stato ticinese che l'Ufficio federale degli stranieri hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa. 
 
E.- Con decreto del 7 agosto 2001, il Giudice presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 123 I 112 consid. 1 con rinvii). 
 
a) In materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione della legislazione federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 126 II 425 consid. 1 con numerosi rinvii). 
 
b) La ricorrente invoca l'art. 8 CEDU. Per prassi, lo straniero che è titolare unicamente di un permesso di dimora, può appellarsi a tale norma solo se ha un diritto certo ad ottenere il citato permesso o il suo rinnovo (DTF 126 II 425 consid. 2a, 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1b). Nel caso concreto, la ricorrente è coniugata con un cittadino italiano al beneficio di un permesso di domicilio: 
in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS essa ha, quindi, un diritto certo al rinnovo del suo permesso di dimora. Affinché l'art. 8 CEDU sia applicabile, occorre inoltre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esista una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1 consid. 1e con rinvii). La ricorrente non è per il vero mai stata in grado di dimostrare in modo del tutto ineccepibile di avere mantenuto con le figlie un rapporto vivo ed intenso durante il periodo in cui esse abitavano in Brasile. L'esistenza di un simile legame può comunque essere in linea di massima ammessa, visto tra l'altro che entrambe le figlie vivono ormai con la madre dal mese d'aprile del 1999. In simili circostanze v'è da ritenere che la ricorrente possa appellarsi all'art. 8 CEDU. Ne consegue che il gravame, tempestivo, è ricevibile. 
 
 
c) L'insorgente non può per contro dedurre alcun diritto al ricongiungimento con la propria prole dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. In effetti, affinché tale norma possa trovare applicazione è necessario che lo straniero, con il quale il coniuge, rispettivamente i figli, intendono ricongiungersi risieda in Svizzera al beneficio di un permesso di domicilio oppure che l'Ufficio federale degli stranieri abbia già fissato la data a contare dalla quale tale permesso potrà essere accordato. Ora, è pacifico che, nel caso concreto, tali condizioni non sono soddisfatte. 
 
 
2.- Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l' eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, nonché la lesione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a OG); in quest'ultimo caso il ricorso di diritto amministrativo assume la funzione di ricorso di diritto pubblico (DTF 123 II 385 consid. 3, con rinvii). Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l' applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. L'insorgente può inoltre censurare l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 104 lett. b OG). Considerato comunque che nel caso concreto la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). 
 
3.- a) La ricorrente fa valere in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentita. Afferma che né a lei, né alle sue due figlie è stata data la possibilità di esprimersi oralmente sulla lite, malgrado ne avesse fatta formale richiesta. 
 
b) La censura s'avvera infondata. Il diritto di essere sentito, sgorgante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e non dall'art. 9 Cost. come erroneamente indicato nel gravame), comprende varie facoltà tra cui, per quanto qui più interessa, quella di esprimersi prima che una decisione sia presa. La medesima non comprende però il diritto di esprimersi oralmente (DTF 117 II 132 consid. 3b con rinvii). 
Ora, la ricorrente ha avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni e quelle delle figlie per scritto sia davanti al Consiglio di Stato, sia dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo sia, da ultimo, in questa sede, ragione per la quale i suoi diritti di parte non risultano essere stati violati. 
 
4.- Nel merito l'insorgente si appella agli art. 8 CEDU e 17 cpv. 2 LDDS. Quest'ultima disposizione non risulta tuttavia applicabile alla fattispecie in esame, dal momento che, come visto sopra, A.________ non beneficia di un permesso di domicilio in Svizzera. Per il che la vertenza, va esaminata unicamente dal punto di vista della citata norma convenzionale. 
 
a) Come è stato giustamente rilevato dai giudici cantonali, anche in presenza di figli minorenni, dall'art. 8 CEDU non può essere dedotto alcun diritto incondizionato all'ottenimento di un permesso di soggiorno qualora, in particolare, lo straniero abbia preso lui stesso la decisione di vivere separato dalla propria famiglia in un altro paese (DTF 122 II 289 consid. 3b, 385 consid. 4b; 119 Ib 81 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Per prassi, il ricongiungimento della prole con un genitore residente in Svizzera va rifiutato se la separazione della famiglia è il risultato della libera volontà di quest'ultimo, se non sussistono interessi preponderanti tali da modificare i rapporti esistenti e non è stato accertato che un simile cambiamento sia imperativo e, infine, se non vi sono da parte delle autorità ostacoli al mantenimento delle relazioni intrattenute sino a quel momento. Pertanto il ricongiungimento di un figlio con il genitore che vive nel nostro Paese presuppone, da un lato, che sia con quest'ultimo che egli intrattiene le relazioni familiari più intense, dall' altro, che sia accertata la necessità della sua venuta in Svizzera. Per valutare questi aspetti non bisogna tenere conto soltanto della situazione passata, ma anche degli eventuali cambiamenti intervenuti e delle prospettive future. 
In ogni caso non può essere ritenuto unicamente determinante il fatto che la prole abbia sempre vissuto all' estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il ricongiungimento non diverrebbe in pratica mai possibile. 
 
È necessario per contro accertare presso quale dei genitori il figlio abbia vissuto e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova situazione familiare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal diritto civile. Restano tuttavia riservati i casi in cui le nuove relazioni famigliari sono chiaramente definite - come ad esempio in presenza del decesso del genitore titolare della custodia sui figli o di un cambiamento sostanziale dei bisogni di mantenimento - e quelli in cui l'intensità della relazione si è trasferita da un genitore all'altro (DTF 122 II 385 consid. 4b, 119 Ib 81 consid. 4b). I principi esposti valgono per analogia anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e la prole è restata al paese d'origine in cura ad una terza persona o presso un familiare che non sia né il padre, né la madre (DTF 125 II 585 consid. 2c). 
 
b) Nel caso di specie la ricorrente è partita dal Brasile nel mese di aprile del 1997 lasciando la propria prole in affidamento a sua madre e ad una zia. Certo, la sua separazione dalle figlie B.________ e C.________ non è stata particolarmente lunga (circa due anni) ed è avvenuta allorquando quest'ultime avevano, rispettivamente, 3 ½ e 11anni. Si deve però ritenere che tale separazione è avvenuta per una libera scelta dell'interessata. Inoltre si deve considerare che entrambe le figlie hanno vissuto sin dalla nascita in Brasile dove, verosimilmente, hanno frequentato anche le scuole. È quindi in questo Paese che esse hanno i vincoli culturali più stretti. Per converso, le medesime non hanno particolari legami con la Svizzera, salvo la loro madre. Inoltre va rilevato che le due bambine sono figlie di padri diversi, i quali a loro volta, da quanto è dato a sapere, vivono ancora in Brasile. Dagli atti emerge addirittura che C.________ sottostà all'autorità parentale del padre sin dal 1992, anno in cui quest'ultimo ha divorziato dall'insorgente. Ora, come giustamente rilevato dalle autorità federali nelle osservazioni al presente gravame, il semplice fatto che egli abbia acconsentito a che la propria figlia viva in Svizzera con la madre non è nel presente ambito di alcun rilievo. Caso mai occorrerebbe una modifica della sentenza di divorzio che attribuisca alla ricorrente l'esercizio dell'autorità parentale su C.________. Procedura questa che nemmeno la stessa A.________ afferma di avere mai intrapreso. 
 
La ricorrente non ha neppure saputo dimostrare l' intervento di un cambiamento delle circostanze tale da giustificare l'accoglimento della sua domanda di ricongiungimento. 
Ella si è infatti limitata ad asserire, per la prima volta davanti al Tribunale amministrativo ticinese, che la nonna, di 80 anni, e la zia, affetta da una malattia, non erano più in grado di occuparsi delle due bambine, senza però addurre alcuna prova a sostegno di simili affermazioni. 
Ora, benché la procedura amministrativa federale sia retta dalla massima inquisitoria - secondo la quale spetta di principio alle autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa - va comunque rilevato che, soprattutto laddove le parti abbiano introdotto una domanda nel loro interesse o si trovino in condizione di meglio conoscere i fatti, le medesime sono tenute a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle loro allegazioni. In simili circostanze la responsabilità di addurre gli elementi atti a dimostrare lo stato di fatto e l'onere di amministrare le prove sono ripartiti tra le parti e l'autorità giudicante (RDAT 1998 II n. 41 consid. 3b). Condizione questa che non risulta essere stata adempiuta nel caso concreto. 
 
Per il che, visto quanto precede, non si può affermare che, rispetto al momento della partenza della ricorrente dal Brasile siano intervenute delle modifiche nelle relazioni familiari tali da imporre l'accoglimento della domanda di ricongiungimento litigiosa. 
 
c) A tutto quanto appena esposto si deve aggiungere che, nell'istanza per il rilascio di un permesso di dimora presentata in seguito alla celebrazione delle nozze con D.________, la ricorrente aveva sottaciuto alle autorità cantonali di essere madre di due figlie rimaste in Brasile. 
Orbene, giusta l'art. 3 cpv. 2 LDDS, lo straniero è tenuto ad informare in modo esatto l'autorità in merito a tutte le circostanze che hanno un'importanza decisiva per la concessione del permesso. Inoltre, l'art. 8 cpv. 4 ODDS, prevede che i familiari, il cui congiunto o parente straniero in Svizzera abbia, nella procedura per la concessione del permesso, taciuto l'esistenza, non hanno diritto ad ottenere un'autorizzazione di dimora o di domicilio nell'ambito di un'eventuale domanda di ricongiungimento. Benché tale norma si riferisca ai casi previsti dall'art. 17 cpv. 2 LDDS, i principi in essa contenuti sono applicabili per analogia anche laddove la richiesta di un permesso di soggiorno si basa sull'art. 8 CEDU. Gli art. 3 cpv. 2 LDDS e 8 cpv. 4 ODDS hanno per scopo di permettere alle autorità di prendere in considerazione, sin dall'inizio, tutte le conseguenze che la concessione di un permesso di domicilio o di dimora potrebbe comportare sul sovrappopolamento di stranieri e, eventualmente, sul mercato del lavoro (DTF 115 Ib 97 consid. 3b). Malgrado il tenore letterale dell'art. 8 cpv. 4 ODDS, il fatto di nascondere l'esistenza d'un congiunto o di un figlio non comporta il decadimento automatico della possibilità d'ottenere il permesso richiesto: tale circostanza deve comunque essere tenuta in considerazione allorquando si tratta di esaminare se una simile autorizzazione debba o meno essere rilasciata (sentenza non pubblicata del Tribunale federale 3 dicembre 1997 in re A. Lombardo, consid. 3b). Come pure si deve tenere conto, nell' ambito dell'esame di una domanda di ricongiungimento familiare, del fatto che la ricorrente ha fatto giungere le figlie in Svizzera senza rispettare la procedura d'entrata prevista in questi casi dalla legge, per quindi inoltrare pochi giorni dopo il loro arrivo la domanda per il rilascio di un permesso di dimora. Un simile comportamento, volto a mettere le autorità davanti al fatto compiuto, non può essere tutelato. Se già la legislazione federale fa dipendere il ricongiungimento familiare in Svizzera dall'adempimento di una serie di ben precise condizioni (cfr. consid. 4a), a più forte ragione si deve ammettere che, in una situazione come quella appena illustrata, è possibile soprassedere ad un simile atteggiamento da parte dello straniero soltanto se sono dati motivi straordinari. Ciò che non è il caso nella fattispecie in esame, dal momento che, come già si è detto, non esistono addirittura interessi preponderanti che impongano una modifica delle relazioni familiari esistenti. 
 
 
d) Stante quanto precede, il ricorso dev'essere dunque respinto. Benché severa, la decisione impugnata risulta infatti rispettosa del diritto federale e della giurisprudenza in materia. 
 
5.- Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 3 OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Tribunale amministrativo, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e all'Ufficio federale degli stranieri. 
Losanna, 11 ottobre 2001 VIZ 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,