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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_518/2021  
 
Decreto del 12 luglio 2021 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. Associazione A.________, 
2. B.________ SA, 
patrocinate dall'avv. Ignazio Maria Clemente, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Mendrisio, 
 
Banca C.________, 
patrocinata dall'avv. Patrick Bianco. 
 
Oggetto 
condizioni d'asta e elenco oneri, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 giugno 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.54). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con sentenza 21 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso 17 maggio 2021 inoltrato dall'Associazione A.________ contro le condizioni d'asta e l'elenco oneri (relativi al fondo n. 1352 RFD di X.________) depositati il 10 maggio 2021 dall'Ufficio di esecuzione di Mendrisio nell'esecuzione promossa dalla Banca C.________ nei confronti della B.________ SA. 
Contro la sentenza cantonale, l'Associazione A.________ e la B.________ SA sono insorte dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile 24 giugno 2021. Mediante decreto 28 giugno 2021 il Tribunale federale ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, subordinatamente di adozione di misure cautelari. 
 
2.  
Con scritto 2 luglio 2021 le ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso in materia civile. 
In tali condizioni, la Giudice presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC). 
Le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso (art. 66 cpv. 1 LTF; v. decreto 5A_568/2016 del 31 gennaio 2017). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente decreta:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico delle ricorrenti. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 12 luglio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini