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[AZA 7] 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Gianella, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 5 aprile 2001 
 
nella causa 
Dott. A.________, ricorrente, 
 
contro 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- Il dott. A.________, avvocato, è stato amministratore unico, poi presidente del consiglio d'amministrazione e in seguito, dal 17 novembre 1995, nuovamente amministratore unico, con firma individuale, della T.________ SA. Con decreto pretorile del 18 giugno 1998 è stato pronunciato il fallimento della società. Il 5 agosto seguente è stata ordinata la sospensione della liquidazione fallimentare per mancanza di attivi. 
H 436/00 Ge 
Mediante decisione del 4 agosto 1999 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 1'319. 60 in conseguenza del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita, per il periodo da gennaio a novembre 1997, ne ha postulato il risarcimento da A.________. 
 
B.- A seguito dell'opposizione interposta dall'interessato, la Cassa ha promosso azione innanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante petizione del 20 settembre 1999. 
Con giudizio 27 ottobre 2000 i primi giudici hanno, in accoglimento della petizione, condannato A.________ a risarcire la Cassa dell'importo preteso, dopo aver addebitato al convenuto grave negligenza nell'osservanza dei doveri quale amministratore unico della fallita. 
 
C.- A.________ insorge con ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio cantonale chiedendo, in annullamento della pronunzia, la reiezione della petizione della Cassa. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
Cassa e Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinunciano dal formulare una proposta. 
 
Diritto : 
 
1.- a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
b) Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. DTF 119 V 80 consid. 1b, 118 V 69 consid. 1b con riferimento). 
Nella misura in cui concerne danni addebitabili al non avvenuto versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
 
2.- a) La Corte cantonale ha condannato il ricorrente al risarcimento di fr. 1'319. 60, pari agli oneri sociali rimasti impagati dalla T.________ SA nel periodo da gennaio a novembre 1997. 
 
b) Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici hanno già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato pagamento dei medesimi per grave negligenza, essi possano essere pretesi anche dagli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. 
Essi hanno inoltre ricordato che la condizione essenziale dell'obbligo di risarcire il danno consiste, ai sensi del testo medesimo dell'art. 52 LAVS, nel fatto che il datore di lavoro, intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato le prescrizioni e cagionato in tal modo un pregiudizio. 
 
Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. 
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). 
 
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). 
L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b). 
 
3.- a) Nel proprio gravame il ricorrente contesta le conclusioni dei primi giudici nella misura in cui lo hanno ritenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa. Dopo aver precisato che il pagamento dei contributi paritetici era di competenza del direttore amministrativo, finanziario e commerciale della ditta, il quale fruiva di firma individuale, egli rileva che nella sua qualità di amministratore unico aveva il solo compito di sorvegliare quest'ultimo affinché provvedesse al versamento degli oneri sociali. Riferisce inoltre di aver sollecitato nel maggio 1998 il direttore a voler pagare i contributi sociali riferiti al 1997. 
Conclude asserendo essere lo scoperto evidentemente riconducibile al fatto che la T.________ SA non era più in grado di effettuare tale versamento, atteso che il 18 giugno 1998 ne è stato decretato il fallimento. 
 
b) Gli argomenti addotti dal ricorrente sono ben lungi dal costituire motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza. È evidente che si tratta di circostanze non invocabili quali esimenti, dal momento che, accettando il mandato di amministratore unico della fallita, l'interessato si è assunto anche gli oneri che tale funzione comporta. Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta del personale cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratti - come in concreto - di un amministratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pure esatto che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte. 
 
c) A.________, avvocato, ha dimostrato di non avere corretta nozione dell'istituto della responsabilità ex art. 52 LAVS. Le argomentazioni capziose del ricorrente a nulla gli giovano. Addurre di non essere responsabile del danno causato alla Cassa perché suo unico compito era quello di sorvegliare il direttore affinché pagasse i contributi sociali - incombeva infatti a quest'ultimo l'allestimento della dichiarazione dei salari versati e il contestuale pagamento dei corrispondenti contributi paritetici - e affermare che se non vi è stato pagamento è perché la T.________ SA non era più in grado di provvedervi non ha effetto liberatorio quanto agli obblighi di vigilanza e di diligenza cui l'amministratore unico di una società anonima deve far fronte. 
Ma vi è di più: al ricorrente, quale amministratore unico di una società a struttura personale semplice, non doveva né poteva sfuggire, se solo avesse operato con il dovere di diligenza richiesto in materia di gestione, che la fallita aveva o poteva avere problemi d'ordine finanziario ben prima della verifica da lui effettuata nel maggio 1998. Non è infatti dato a divedere come un amministratore unico, che è anche avvocato, non si sia potuto rendere conto, con la tempestività che le circostanze del caso concreto esigevano, del deteriorarsi della situazione finanziaria di una società anonima dotata di un capitale sociale di due milioni di franchi, ancorché operante in un settore in continua evoluzione quale quello della tecnologia laser, tale da non consentire nemmeno il pagamento di fr. 1'319. 60 di contributi. Segnali premonitori dovevano essere presenti ben prima del maggio 1998. Infatti, una partecipazione attiva e responsabile nell'amministrazione della società, come lo esigeva peraltro la sua funzione di amministratore unico, nonché l'attenta lettura dei bilanci della stessa, avrebbero per certo dovuto e potuto permettergli di rendersi sollecitamente conto delle difficoltà d'ordine finanziario in cui si era venuta a trovare la ditta. L'inattività del ricorrente denota una grave mancanza del dovere di diligenza necessario alla corretta gestione degli affari sociali, ritenuto che non basta, al riguardo, la prudenza che si è soliti osservare nei propri affari ("diligentia quam in suis"; DTF 122 III 198 consid. 3a e riferimenti). 
 
Ne consegue che A.________ dovrà risarcire il danno alla Cassa. 
 
4.- In quanto non è statuito su un tema relativo all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del ricorrente in applicazione dell'art. 156 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I. In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo 
è respinto. 
 
II. Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
 
 
III. Non si assegnano indennità di parte. 
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 5 aprile 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: