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[AZA] 
I 158/99 Ws 
IVa Camera  
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 19 aprile 2000  
 
nella causa 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino
Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
F._________, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
F a t t i :  
 
    A.- F._________, nata nel 1961, affetta da astigm- 
atismo elevato su cheratocono all'occhio destro, nel 1995 è 
stata sottoposta ad un terzo intervento di cheratoplastica 
perforante. L'assicurazione invalidità ha assunto tale 
operazione chirurgica e le spese per l'acquisto di lenti a 
contatto quali mezzi ausiliari. 
    Con provvedimento 24 marzo 1997 l'Ufficio dell'assicu- 
razione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha comunicato 
all'assicurata che, a dipendenza di una modifica dell'Alle- 
gato all'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da 
parte dell'assicurazione invalidità, dal 1° marzo 1997 non 
le era più riconosciuta la copertura dei costi per le lenti 
a contatto. 
 
    B.- Adito dall'interessata, il Tribunale delle assi- 
curazioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, 
ne ha accolto il gravame con pronunzia 1° febbraio 1999. 
L'istanza cantonale ha riconosciuto il diritto alla con- 
segna delle lenti a contatto per l'occhio destro quali mez- 
zi ausiliari, reputando le stesse un complemento importante 
della cheratoplastica subita nel 1995 e assunta dall'AI a 
titolo di provvedimento sanitario d'integrazione. 
 
    C.- Con ricorso di diritto amministrativo a questa 
Corte l'UAI postula l'annullamento del giudizio cantonale. 
Nega che nel caso particolare le lenti a contatto possano 
essere ritenute un complemento importante dell'operazione 
di cheratoplastica. A suo avviso un simile rapporto quali- 
ficato non sussiste quando il mezzo ottico in questione già 
era necessario prima dell'intervento con la stessa indica- 
zione e, quindi, apporta un beneficio qualsiasi, ma solo se 
il suo utilizzo modifica sostanzialmente la situazione 
preesistente. 
    L'assicurata e l'Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali (UFAS) hanno rinunciato a determinarsi. 
 
D i r i t t o :  
 
    1.- a) Nel querelato giudizio il Tribunale cantonale 
ha già correttamente ad esaustivamente illustrato le norme 
legali e regolamentari disciplinati il diritto a mezzi 
ausiliari in generale e, in particolare, alla presa a cari- 
co dei costi relativi ad occhiali e lenti a contatto secon- 
do la cifra 7.02* dell'elenco allegato all'Ordinanza sulla 
consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per 
l'invalidità (OMAI) (art. 8 cpv. 1 e 3 lett. d, 21 LAI, 
art. 14 OAI e 2 OMAI). A detta esposizione può quindi esse- 
re fatto riferimento. 
 
    b) Giova comunque essere ribadito che secondo la cifra 
7.02* dell'Allegato all'OMAI, nella sua versione in vigore 
a decorrere dal 1° marzo 1996, l'assicurato ha diritto alla 
consegna di lenti a contatto se esse costituiscono un 
complemento importante di provvedimenti sanitari d'integra- 
zione. 
    Al proposito, il Tribunale federale delle assicurazio- 
ni ha giudicato conforme alla legge il nuovo tenore della 
cifra 7.02* dell'allegato all'OMAI nella misura in cui, di- 
versamente dalla precedente disciplina, anche nei casi di 
grave cheratocono o astigmatismo irregolare molto pronun- 
ciato subordina il diritto a lenti a contatto a carico del- 
l'assicurazione per l'invalidità alla condizione che questi 
mezzi ausiliari costituiscano un complemento importante di 
provvedimenti sanitari d'integrazione. Ha altresì ribadito 
che si può generalmente parlare di "un complemento impor- 
tante" in questo senso unicamente se esiste un rapporto 
qualificato tra il provvedimento sanitario e la necessità 
di fornire un mezzo ausiliario, evenienza questa che si 
verifica quando il successo di un provvedimento sanitario è 
garantito solo grazie all'ulteriore applicazione di un mez- 
zo ausiliario (consid. 2d non pubblicato e consid. 5 e 6 
della sentenza DTF 124 V 7 segg; cfr. anche Pra 1992 no. 45 
pag. 165 consid. 4; DTF 109 V 259 consid. 3; RCC 1984 pag. 
349 consid. 3b). 
    Infine, in una sentenza del 16 aprile 1998 ha dichia- 
rato contrarie alla LAI e alla sua Ordinanza le Circolari 
AI n. 109 del 9 ottobre 1996 e n. 123 del 12/27 giugno 1997 
così come la cifra marginale 661/861.3 della Circolare del- 
l'UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assi- 
curazione per l'invalidità (CPSI), nella sua versione in 
vigore dal 1° gennaio 1998, secondo le quali dal 1° marzo 
1996 nel caso di cheratoplastica effettuata in ragione di 
astigmatismo irregolare o cheratocono non possono più esse- 
re concesse lenti a contatto a titolo di mezzi ausiliari 
nella misura in cui esse già erano necessarie prima del- 
l'intervento chirurgico (Pra 1999 no. 78 pag. 436 segg.). 
 
    2.- Nella fattispecie, l'opponente ha beneficiato di 
provvedimenti sanitari ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI 
nella forma dell'assunzione della cheratoplastica all'oc- 
chio destro eseguita il 23 febbraio 1995. Dalla certifica- 
zione 15 dicembre 1998 del dott. A._________, specialista 
in oftalmologia, risulta che l'efficacia funzionale del 
provvedimento sanitario precitato, vale a dire 
l'ottenimento della riabilitazione visiva, richiede 
l'ulteriore applicazione di una lente a contatto all'occhio 
operato. Una correzione con altri mezzi ottici non è in 
effetti possibile poiché la paziente lamenta un difetto di 
refrazione unilaterale superiore alle 4 diottrie. 
    In queste condizioni, a ragione il Tribunale cantonale 
ha ammesso l'esistenza di un rapporto qualificato ai sensi 
della precitata giurisprudenza tra l'intervento chirurgico 
del 1995 e la necessità di fornire le lenti a contatto e, 
quindi, riconosciuto il controverso diritto dell'assicurata 
alla presa a carico dell'AI delle spese per le lenti a ti- 
tolo di mezzi ausiliari. Questa Corte deve condividere tale 
conclusione osservato pure come dall'attestato del dott. 
A._________ risulti altresì che - condizione conforme al 
principio dell'economia della prestazione (art. 21 cpv. 3 
LAI) - la lente a contatto all'occhio interessato deve nel- 
la specie necessariamente sostituire gli occhiali (ZAK 1980 
pag. 61 consid. 2; cfr. anche le versioni francesi e tede- 
sche della cifra 7.02* dell'Allegato all'OMAI). 
    D'altro canto dall'inserto non sono desumibili elemen- 
ti che possano lasciar presumere che la lente a contatto 
sia divenuta indispensabile a causa di un peggioramento 
delle affezioni oftalmologiche intervenuto successivamente 
alla cheratoplastica, ipotesi questa che secondo la 
giurisprudenza avrebbe escluso il riconoscimento della pre- 
stazione litigiosa (sentenze inedite 16 giugno 1998 in re 
B., I 101/97 e 9 luglio 1999 in re G., I 272/98). 
 
    3.- Alla luce di quanto precede, gli argomenti di cui 
si prevale l'Ufficio ricorrente per negare il diritto con- 
troverso non sono pertinenti. Essi non meritano quindi in 
questa sede più ampio sviluppo, essendo peraltro, nella lo- 
ro sostanza, già stati discussi nella menzionata pronunzia 
16 aprile 1998 (Pra 1999 no. 78 pag. 436 segg.). 
    Giova comunque ancora essere osservato che nella pre- 
citata sentenza non pubblicata del 9 luglio 1999 (I 272/98) 
questa Corte, prendendo posizione sulle critiche mosse dal- 
l'UFAS all'illustrata giurisprudenza, ha confermato la sus- 
sistenza di un diritto alla consegna di lenti a contatto 
quali mezzi ausiliari dopo una cheratoplastica effettuata 
in ragione di un astigmatismo irregolare preesistente e/o 
un cheratocono anche quando la necessità di portare le len- 
ti sia anteriore alla cheratoplastica. Nella specie non vi 
è motivo di riconsiderare tale prassi, nel frattempo più 
volte confermata (sentenze I 452/98, I 454/98, I 455/98, 
I 456/98, I 457/98, I 461/98, I 255/99, I 368/99). 
    Quanto infine al privilegio che, secondo l'amministra- 
zione, discenderebbe dalla normativa legale in materia di 
concessione di mezzi ausiliari per gli assicurati che si 
sottopongono ad un'operazione di cheratoplastica rispetto a 
quelli che, pur soffrendo di astigmatismo, ancora non vi 
devono ricorrere, esso non sostituisce una disparità di 
trattamento. Deve infatti essere considerato che nei casi 
di anomalie di rifrazione, come il cheratocono o l'astigma- 
tismo irregolare, la cheratoplastica (trapianto della 
cornea) viene riconosciuta come un provvedimento sanitario 
ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI solo in situazioni ben 
qualificate, segnatamente unicamente se si è in presenza 
di uno stadio finale funzionale stabile (DTF 100 V 97). Ta- 
le è il caso qualora la cornea è deformata da cicatrici o 
incurvata a tal punto che una correzione mediante mezzi 
ausiliari ottici non risulta più possibile (consid. 2d non 
pubblicato della sentenza DTF 124 V 7; cfr. anche ZAK 1991 
pag. 486 con riferimento alla cifra marginale 661/861.15 
CPSI; cifra marginale 661/861. 2 CPSI; sentenza non pubbli- 
cata 28 luglio 1999 in re M., I 613/98). 
 
    4.- In esito a quanto precede, il gravame deve essere 
respinto e la pronunzia cantonale querelata integralmente 
confermata. 
 
    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- 
razioni 
 
p r o n u n c i a :  
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
    Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
    all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 19 aprile 2000 
In nome del 
                    
Tribunale federale delle assicurazioni  
Il Presidente della IVa Camera: 
 
La Cancelliera: