Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_629/2021  
 
 
Sentenza del 16 dicembre 2021  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, Ottostrasse 24, 7000 Coira, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 23 febbraio 2021 (S 19 107 ang). 
 
 
Visto:  
la decisione del 15 luglio 2019 dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI (UAI), che ha attribuito ad A.________ una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2019, 
la sentenza emessa il 23 febbraio 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni che ha respinto il ricorso presentato da A.________ contro la decisione dell'UAI, 
 
 
considerando:  
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati, 
che il Tribunale amministrativo ha fondato la propria sentenza essenzialmente sulle valutazioni del perito Dr. med. B.________, il quale ha concluso, dopo un esame approfondito dei punti litigiosi, per un'incapacità lavorativa del 20% in attività adeguate dal 22 gennaio 2019 da cui deriva la soppressione della rendita, 
che la Corte cantonale (consid. 5.3-5.4) ha spiegato le ragioni per cui non sarebbe stato possibile scostarsi dalla perizia del Dr. med. B.________ nemmeno alla luce degli altri referti medici agli atti (Dr. med. C.________, Dr. med. D.________, Dr. med. E.________ e Dr. med. F.________), 
che il ricorrente evoca di non essere stato visitato dal Dr. med. G.________, citato nella sentenza cantonale, di non avere svolto nuove visite mediche a causa della situazione pandemica e di voler incaricare un avvocato di fiducia per proseguire la procedura nei modi opportuni, 
che tali critiche non sono sufficienti per dimostrare un accertamento manifestamente inesatto dei fatti o per quali motivi la sentenza cantonale sarebbe contraria al diritto federale, 
che, diversamente da altre procedure, dinanzi al Tribunale federale occorre presentare entro il termine legale un atto di ricorso completo di tutte le censure motivate, senza possibilità di rinviare in alcun modo in un secondo tempo la presentazione in tutto o in parte dei propri argomenti (cfr. DTF 137 IV 339 consid. 2.4; sentenza 8C_379/2021 del 7 giugno 2021), 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 16 dicembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Bernasconi