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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_447/2021  
 
 
Sentenza del 9 novembre 2021  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, Ottostrasse 24, 7000 Coira, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 6 luglio 2021 (S 20 130). 
 
 
Visto:  
la decisione del 22 febbraio 2019, confermata su opposizione del 30 ottobre 2020, dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, che ha condannato A.________ (congiuntamente a B.________ e C.________) al risarcimento di fr. 58'720.15 per contributi paritetici AVS/AI/IPG e CAF non saldati per gli anni 2016 e 2017 oltre a spese amministrative, 
la sentenza del 6 luglio 2021 del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione, 
il ricorso al Tribunale federale di A.________ con cui è chiesto, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza cantonale e delle decisioni amministrative nel senso di liberarlo da ogni responsabilità, 
i decreti del 9 settembre 2021 e del 5 ottobre 2021 con cui è stato chiesto un anticipo delle spese entro un termine improrogabile scadente il 18 ottobre 2021, 
la lettera del 14 ottobre 2021 (timbro postale) con cui A.________ chiede di stralciare il ricorso, qualora non possa essere accettata l'accensione di un'ipoteca legale su di un fondo di sua proprietà, 
 
 
considerando:  
che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF), 
che la legge presuppone il versamento dell'importo in denaro entro il termine improrogabile prestabilito (sull'osservanza del termine si veda DTF 114 Ib 67 consid. 1; cfr. anche sentenza 5P.317/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 6.3), 
che tale pagamento deve avvenire in contanti, mentre è esclusa la presentazione di un pegno o di una cauzione bancaria (sentenza 4P.148/2005 del 28 giugno 2005 consid. 2), 
che l'accensione di un'ipoteca sul fondo di proprietà, rimasta peraltro al mero stadio di ipotesi, non può entrare in linea di considerazione, 
che pertanto il ricorso, visto il mancato pagamento dell'anticipo delle spese, deve essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le misure cautelari richieste con il ricorso hanno perso di interesse, 
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 9 novembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Bernasconi