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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_760/2020  
 
 
Sentenza del 29 ottobre 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Comune di X.________, 
patrocinato dall'avv. Gianfranco Barone. 
 
Oggetto 
ricusa (misurazione catastale), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 agosto 2020 
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2020.56). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro la misurazione catastale effettuata nel Comune di X.________ in relazione ai mappali di proprietà di A.________, B.________ e C.________, sia questi ultimi sia il predetto Comune hanno inoltrato reclamo. Entrambi i reclami sono stati demandati a un perito unico, che li ha respinti con separate decisioni 30 ottobre 2006.  
A.________, B.________ e C.________ (quest'ultimo nel frattempo deceduto) hanno introdotto due cause contro il Comune di X.________ dinanzi al Pretore di Lugano Marco Peverelli (sezione 2). Con istanza 26 agosto 2008 essi hanno chiesto la ricusa di quest'ultimo. Con decisione 7 aprile 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza. Tale decisione è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 5D_77/2009 dell'8 gennaio 2010. Dopo essere stato informato che tale sentenza era stata impugnata dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, il 4 giugno 2010 il Pretore Marco Peverelli ha sospeso formalmente le cause. 
 
1.2. A far tempo dal 1° gennaio 2020 il Pretore Marco Peverelli è stato sostituito dal Pretore Matteo Pedrotti. Con due ordinanze 22 aprile 2020 quest'ultimo ha assegnato agli attori un termine di trenta giorni per indicare se conservano un interesse alla lite e, in caso affermativo, per precisare esattamente le loro richieste di giudizio, rendendoli attenti al fatto che in caso di decorso infruttuoso del termine avrebbe stralciato dai ruoli i due procedimenti.  
 
Con istanza 28 aprile 2020 A.________ e B.________ hanno chiesto la ricusa del Pretore Matteo Pedrotti. L'istanza è stata trasmessa per competenza al Pretore di Lugano viciniore Franca Galfetti Soldini (sezione 3), che con ordinanza 30 aprile 2020 ha assegnato a A.________ e B.________ un termine per versare l'importo di fr. 250.-- quale anticipo per le spese della procedura di ricusa. Decorso infruttuoso tale termine, con ordinanza 3 giugno 2020 il Pretore ha assegnato loro un ultimo termine, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento non sarebbe entrato nel merito dell'istanza. 
Mediante reclamo 10 giugno 2020 A.________ e B.________ hanno chiesto che " la signora Galfetti non operi nessuna sentenza ". Con sentenza 3 agosto 2020 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo. La Corte cantonale, dopo aver osservato che A.________ e B.________ non contestavano le due ordinanze in sé, bensì la competenza del Pretore Franca Galfetti Soldini a occuparsi dell'istanza di ricusa del Pretore Matteo Pedrotti, e lasciato aperta la questione a sapere se ciò era ammissibile, ha spiegato che la trasmissione dell'istanza alla pretura viciniore era conforme all'art. 37 cpv. 5 della legge ticinese del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL /TI 177.100). 
 
2.   
Con " ricorso in materia civile e in materia costituzionale " 15 settembre 2020, A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza 3 agosto 2020 dinanzi al Tribunale federale. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
Il gravame all'esame non soddisfa tali esigenze di motivazione. I ricorrenti, infatti, non si confrontano con il già menzionato argomento contenuto nella sentenza della III Camera civile del Tribunale d'appello (unica decisione qui impugnabile; v. art. 75 cpv. 1 LTF), ma si limitano ad esporre apoditticamente la loro versione dei fatti e a formulare accuse nei confronti del loro precedente legale e delle varie autorità giudiziarie ticinesi che si sono occupate del caso. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 ottobre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini