Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_168/2020  
 
Decreto del 14 gennaio 2021 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Sagl, 
patrocinata dall'avv. Davide Cerutti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Giorgio Battaglioni, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 13 novembre 2019 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni (KSK 19 1). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza 13 novembre 2019 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto un reclamo interposto da A.________ Sagl contro il rigetto provvisorio dell'opposizione pronunciato il 18 dicembre 2018 dal Tribunale regionale Moesa nel quadro della procedura esecutiva promossa da B.________ SA con precetto esecutivo xxx dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa per l'incasso dell'importo di fr. 885'000.-- oltre interessi. 
 
Mediante ricorso datato 26 febbraio 2020 A.________ Sagl (ricorrente) ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. 
Con decreto 20 marzo 2020 il Presidente della Corte adita ha respinto la richiesta di conferire effetto sospensivo al ricorso. 
 
2.   
Con scritto 7 gennaio 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso in ragione di un accordo intervenuto tra le parti in data 5 gennaio 2021, dichiarando altresì di rimanere responsabile per le spese giudiziarie, di cui ha chiesto la riduzione o finanche la rinuncia al prelievo in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, e precisando infine che le parti hanno rinunciato all'assegnazione di ripetibili. 
 
3.   
In tali condizioni, il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC). 
 
Come da acc ordo intervenuto fra le parti, le spese giudiziarie della sede federale sono poste a carico della parte che ritira il ricorso (v. art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC). Considerato lo stadio della procedura nel quale è avvenuto il ritiro, tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF (v. decreti 5A_793/2018 dell'8 novembre 2018 consid. 3; 5A_568/2016 del 31 gennaio 2017). Sempre come da accordo non vengono assegnate ripetibili. 
 
 
Per questi motivi, il Giudice unico decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del la ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Losanna, 14 gennaio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Marazzi 
 
La Cancelliera: Antonini