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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_568/2022  
 
 
Sentenza del 9 novembre 2022  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione sociale cantonale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 agosto 2022 (42.2022.37). 
 
 
Visto:  
la sentenza del 29 agosto 2022 (incarto n. 42.2022.37) con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza inoltrata da A.________ il 28 marzo 2022 di revisione della precedente sentenza cantonale del 26 aprile 2021 (incarto n. 42.2021.5-6) - passata incontestata in giudicato - con la quale era stato respinto il suo ricorso contro le decisioni su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) dell'11 e del 13 gennaio 2021, con cui le era stato negato il diritto a ulteriori prestazioni assistenziali dal dicembre 2020, 
"l'istanza di designazione di un patrocinatore d'ufficio e/o di proroga dei termini di scadenza" di A.________ inoltrata al Tribunale federale il 5 settembre 2022 (timbro postale), con cui è stata anche chiesta "la concessione dell'effetto sospensivo e/o altri provvedimenti cautelari d'urgenza" nei confronti della sentenza cantonale, 
la comunicazione del 9 settembre 2022 con cui, per ordine del Presidente della I Corte di diritto sociale, l'interessata è stata informata sui presupposti per la concessione del gratuito patrocinio, sull'improrogabilità dei termini di ricorso nel senso dell'art. 47 cpv. 1 LTF come infine sulle condizioni eccezionali per la restituzione di un termine inosservato, in particolare in relazione a una situazione di malattia, 
il ricorso, previa concessione dell'effetto sospensivo, dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, come pure di designazione di un difensore d'ufficio nel senso dell'art. 41 LTF, inoltrato al Tribunale federale da A.________ il 26 settembre 2022 (timbro postale), volto all'annullamento della sentenza cantonale, al riconoscimento "dell'assistenza sociale (ordinaria e/o d'urgenza) e alla revisione della sentenza n. 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021", 
 
 
considerando:  
che la ricorrente procede con il medesimo memoriale di ricorso del 26 settembre 2022 sia contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 agosto 2022 di cui all'incarto n. 42.2022.37 (oggetto della presente vertenza) che contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 agosto 2022 di cui all'incarto n. 42.2022.44, chiedendo la congiunzione delle cause, 
che tale domanda di congiunzione delle cause va respinta in quanto le censure sono dirette contro due diverse sentenze cantonali che concernono due procedure completamente distinte (art. 24 cpv. 2 PC combinato con l'art. 71 LTF; sul tema cfr. DTF 144 V 173 consid. 1.1 con riferimenti), segnatamente quella oggetto della presente vertenza (incarto cantonale n. 42.2022.37 e causa federale 8C_568/2022) con cui viene chiesto di decidere sulla revisione della sentenza cantonale del 26 aprile 2021 (incarto n. 42.2021.5-6) passata incontestata in giudicato (in merito alle decisioni su reclamo dell'USSI dell'11 e del 13 gennaio 2021) e quella concernente l'incarto cantonale n. 42.2022.44 (causa federale 8C_570/2022) con cui è stato statuito sulle sorti della decisione su reclamo dell'USSI del 27 maggio 2022 riferita, nel merito, al diniego del diritto a prestazioni d'urgenza e assistenziali, 
che la domanda della ricorrente di designazione di un patrocinatore nel senso dell'art. 41 LTF in quanto degente presso la clinica B.________ con la conseguente impossibilità di trattare il gravame va respinta, in quanto l'art. 41 LTF istituisce una rappresentanza obbligatoria in caso di incapacità manifesta a fare valere da sé le proprie ragioni in giudizio, che va ammessa soltanto a condizioni restrittive, segnatamente quando la parte appare manifestamente incapace nella procedura interessata (sul tema cfr. sentenza 4A_13/2022 del 7 febbraio 2022 con riferimenti), ciò che non è il caso nella fattispecie in esame, come del resto la ricorrente nemmeno sostiene, 
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF), 
che, per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e art. 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 LTF), 
che oggetto della vertenza dinanzi all'autorità giudiziaria precedente era la revisione (art. 61 lett. i LPGA e art. 24 e art. 25 Lptca; sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) della sentenza del 26 aprile 2021, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino aveva respinto il ricorso di A.________ contro le decisioni su reclamo dell'USSI dell'11 e del 13 gennaio 2021 che le negavano il diritto a ulteriori prestazioni a far tempo dal dicembre 2020, confermando le decisioni formali del 16 novembre e del 1° dicembre 2020, 
che dagli accertamenti della Corte cantonale è emerso che l'insorgente non ha portato fatti nuovi o nuovi mezzi di prova idonei a far emergere una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale si era pronunciato il Tribunale cantonale nella sua precedente sentenza del 26 aprile 2021, nel frattempo passata incontestata in giudicato, 
che la ricorrente si limita a indicare che il rifiuto della revisione sarebbe del tutto sproporzionato, formulando in sostanza critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza però dimostrare perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto negando i presupposti per la revisione processuale, 
che nemmeno il riferimento alle argomentazioni già sollevate davanti all'autorità giudiziaria precedente sorregge la ricorrente, in quanto le esigenze di motivazione per i ricorsi al Tribunale federale non sono realizzate quando ci si limita a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, senza confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2), 
che alla domanda "d'assistenza sociale (ordinaria e/o d'urgenza) " non può essere dato seguito, in quanto esula dall'oggetto della presente lite, 
che il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, esso deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, per quanto ancora di interesse, deve essere respinta data l'assenza di ogni possibilità di successo del ricorso fin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 LTF), 
che l'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Le cause 8C_568/2022 e 8C_570/2022 non sono congiunte. 
 
2.  
La domanda di designazione di un patrocinatore è respinta. 
 
3.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
4.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto. 
 
5.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
6.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 9 novembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi