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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_501/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 10 gennaio 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dagli avv. Silvio Pestelacci e Luca Pestelacci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Corinne Koller Baiardi, 
opponente, 
 
Autorità regionale di protezione 1, 
sede di Chiasso, via Lavizzari 11b, 6830 Chiasso. 
 
Oggetto 
nomina del curatore educativo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 maggio 2017 dalla Giudice supplente della Camera di protezione 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2016.146). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dalla relazione tra A.________ e B.________ è nato nel 2003 C.________. Tra i genitori vi è una situazione di forte conflitto, con coinvolgimento del figlio, che ha dato luogo a numerose procedure, segnatamente relative al diritto di visita del padre. Per quanto qui di rilievo basti precisare che con sentenza 5A_513/2013 dell'8 maggio 2014 il Tribunale federale ha incaricato l'Autorità regionale di protezione 1, sede di Chiasso, di nominare al minore un nuovo curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) idoneo, vale a dire con competenze pedagogiche e di mediazione. 
Con decisione 5 giugno 2014 l'Autorità regionale di protezione 1 ha quindi designato D.________ quale nuova curatrice. In accoglimento di un reclamo di A.________, con sentenza 29 settembre 2015 la Vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha tuttavia annullato tale risoluzione per violazione del diritto di essere sentiti dei genitori di C.________ e ha retrocesso l'incarto all'Autorità regionale di protezione 1 affinché proceda alla nomina di un curatore implicando i predetti genitori nella scelta. Un ricorso di B.________ contro tale sentenza è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 5A_869/2015 del 18 marzo 2016. 
Dopo aver dato modo ai genitori di proporre diverse candidature, con decisione 7 luglio 2016 l'Autorità regionale di protezione 1 ha designato D.________ quale nuova curatrice. 
 
B.   
Con sentenza 31 maggio 2017 la Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha respinto il reclamo introdotto da A.________ contro la decisione 7 luglio 2016. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 30 giugno 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando l'annullamento della decisione 7 luglio 2016 dell'Autorità regionale di protezione 1 ed il rinvio dell'incarto a quest'ultima affinché emetta una nuova decisione, debitamente motivata, di nomina di un curatore idoneo. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) rimedio è diretto contro una decisione pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in materia di protezione dei minori e degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) dalla parte soccombente nella sede cantonale che ha dimostrato di avere un interesse degno di protezione all'annullamento del giudizio cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF; v. sentenza 5A_868/2015 del 18 marzo 2016 consid. 1.1). Alla luce dei citati disposti, il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF
 
2.  
La ricorrente lamenta innanzitutto una lesione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Sostiene che il Tribunale d'appello non si sarebbe confrontato con la censura secondo cui la decisione dell'autorità di protezione era carente di motivazione poiché la nomina di D.________ era fondata su argomentazioni generiche e vaghe. 
Lasciando aperta la questione a sapere se la ricorrente avesse effettivamente già formulato tale critica dinanzi al Tribunale d'appello, giova rilevare che l'asserita violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. sarebbe stata in ogni modo sanata nell'ambito della procedura di reclamo: l'autorità di ricorso era infatti munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. art. 450a cpv. 1 CC) e l'asserita mancanza di motivazione più specifica non era atta a creare una grave violazione del diritto di essere sentita della ricorrente (v. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2). 
La censura va quindi respinta. 
 
3.   
La ricorrente ritiene poi che l'autorità inferiore sarebbe incorsa in un accertamento manifestamente inesatto dei fatti ed in una violazione dell'art. 400 cpv. 1 CC
 
3.1. Per il Tribunale d'appello, secondo cui l'art. 400 cpv. 1 CC è applicabile, per analogia, anche ad un curatore ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC, D.________ risulta idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti. Dal suo curriculum vitae emerge che ella ha una laurea in pedagogia, dispone di una lunga esperienza in qualità di curatrice educativa per la vigilanza delle relazioni personali e collabora da anni con Preture ed autorità di protezione. Il Giudice cantonale ha inoltre escluso un conflitto di interessi per il fatto che la curatrice nominata lavora in qualità di formatrice presso la Scuola X.________ a Y.________, dove lavora anche la ricorrente: non è dimostrato che lavorare per la stessa struttura sia costitutivo di un conflitto di interessi ed in ogni modo la ricorrente è attiva nell'ambito della valutazione delle competenze degli allievi nelle materie di fisica e biologia, mentre D.________ è attiva nell'ambito della psicologia. L'autorità inferiore ha pertanto confermato la sua nomina quale curatrice educativa per la vigilanza delle relazioni personali.  
 
3.2. La ricorrente ritiene invece che la curatrice nominata sarebbe inidonea. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe commesso un arbitrario accertamento dei fatti: D.________ non avrebbe né una laurea in pedagogia né alcuna formazione in ambito pedagogico, bensì unicamente un diploma in terapia psicomotoria, e le sue esperienze professionali si situerebbero unicamente in ambito psicomotorio. Inoltre ella non disporrebbe di alcuna formazione ed esperienza in materia di mediazione. Vi sarebbe poi un conflitto di interessi risultante dal fatto che la ricorrente, durante le sessioni di esami presso la Scuola X.________, interverrebbe in qualità di esperta "in tutte le materie" (non soltanto in fisica e biologia) e potrebbe pertanto essere chiamata a valutare il lavoro svolto da D.________ quale formatrice.  
 
3.3. La lettura del curriculum vitae di D.________ (doc. 4 agli atti) proposta dalla ricorrente è tuttavia incompleta ed inesatta: da tale documento risulta infatti che la curatrice nominata ha conseguito, oltre ad un diploma in terapia psicomotoria, anche un diploma per educatori professionali, la cui "equipollenza con laurea triennale in scienze dell'educazione" non è contestata dall'insorgente. Oltre alla formazione in ambito pedagogico, D.________ sta pure ultimando una formazione quale mediatrice familiare. La sua pluriennale esperienza quale curatrice e consulente educativa appare del resto evidente e rende infondati i dubbi della ricorrente circa la sua capacità di occuparsi di questo "caso complesso", nel quale è "coinvolto un ragazzo adolescente di 14 anni" che si "oppo[ne] ad incontrare il padre".  
 
Inoltre, contrariamente a quanto affermato nel rimedio all'esame, dal doc. 6 agli atti non risulta che la ricorrente intervenga, per la Scuola X.________, quale esperta "in tutte le materie" - e cioè anche nelle materie che esulano dall'ambito della disciplina di sua competenza (cioè le scienze naturali; v. anche art. 14 seg. del regolamento ticinese del 1° luglio 2015 delle scuole professionali [RL 5.2.2.1.1]) - e che vi sia così un possibile conflitto di interessi. La ricorrente non pretende, per il resto, che un tale conflitto possa nascere dal solo fatto di lavorare per la stessa struttura. 
 
Ella non riesce pertanto a confutare l'idoneità della curatrice nominata. Anche questa censura, che peraltro rasenta la temerarietà, si appalesa infondata.  
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, il quale non è stato invitato a presentare una risposta al ricorso e non è quindi incorso in spese della procedura dinanzi al Tribunale federale. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 gennaio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini