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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.269/2005 /biz 
 
Sentenza del 20 gennaio 2006 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Escher, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________ e B.A.________, per sé e in rappresentanza della figlia C.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
privazione della custodia parentale (art. 310 CC), 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
29 settembre 2005 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
B.A.________ e A.A.________ sono stati privati il 22 febbraio 1996 della custodia parentale sulla figlia C.A.________ (nata nel 1991), la quale è stata collocata presso una famiglia affidataria. Alla fanciulla è pure stato nominato un curatore. Negli anni seguenti le autorità giudiziarie hanno avuto occasione di statuire più volte sulla privazione della custodia parentale, sul collocamento e sulla disciplina del diritto di visita. 
 
Il 22 giugno 2004 la Commissione tutoria regionale (CTR) 7 ha revocato l'affidamento di C.A.________ alla famiglia affidataria, trasferitasi nella Svizzera tedesca, ha confermato la privazione della custodia parentale e ha collocato - a spese dei genitori - la ragazza presso un foyer a Mendrisio, con l'obbligo di frequentare la locale scuola media. La vigilanza sul collocamento è stata affidata al Servizio sociale di Lugano e il diritto di visita (sotto sorveglianza) dei genitori è stato fissato in due ore e mezzo ogni tre settimane. 
 
Il 18 febbraio 2005 l'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele ha respinto un ricorso 19 luglio 2004 dei genitori con riferimento alla richiesta di revocare la privazione della custodia parentale e il collocamento in un istituto. Per quanto attiene al diritto di visita, ha ritenuto superato il gravame dal nuovo assetto stabilito dalla CTR 7 e "formalizzato" dalla medesima autorità di vigilanza con decisione del 14 febbraio 2005. Ha altresì annullato il dispositivo concernente l'addebito delle rette per l'istituto, atteso che la questione è stata decisa separatamente il 12 gennaio 2005. 
B. 
Con sentenza 29 settembre 2005 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato la decisione del 18 febbraio 2005, permettendo ai genitori di visitare la figlia - riservati gli adattamenti che il curatore è abilitato a decidere di caso in caso - ogni due settimane dalle ore 11:00 del sabato fino alle ore 21:30 della domenica, una serata ogni due settimane dalle ore 18 alle ore 20, una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale e una settimana alternativamente durante quelle di carnevale o Pasqua. Per il resto, i giudici cantonali hanno confermato quanto disposto dall'autorità di vigilanza. La Corte cantonale ha segnatamente rilevato che, sebbene l'art. 310 cpv. 3 CC non sia più applicabile in seguito alla partenza della famiglia affidataria dal Ticino, sussistono nondimeno altre gravi ragioni, suscettibili di mettere a repentaglio lo sviluppo della ragazza, che ostano al ripristino immediato della custodia parentale (art. 310 cpv. 1 CC). 
C. 
Con ricorso per riforma del 29 ottobre 2005 A.A.________ e B.A.________, insorti pure in rappresentanza della figlia C.A.________, postulano la revoca della privazione della custodia parentale e l'annullamento dei dispositivi della sentenza 22 giugno 2004 con cui la CTR 7 aveva collocato C.A.________ in un foyer di Mendrisio (n. 3), posto le rette dell'internato a carico dei genitori (n. 4), attribuito la vigilanza sul collocamento al Servizio sociale di Lugano (n. 5) e affidato la regolamentazione del diritto di visita sorvegliato (una volta ogni due mesi) al curatore in collaborazione con i responsabili del foyer (n. 6). Essi chiedono altresì di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Dopo aver chiesto al Tribunale federale di evadere con urgenza il loro ricorso, ripercorrono ed interpretano la procedura di privazione della custodia parentale iniziata nel 1996. Ritengono inoltre che in concreto non sussistano gravi motivi ai sensi dell'art. 310 CC per negare ai genitori la custodia della figlia e affermano che semmai dovesse insorgere un pericolo per la salute della ragazza, le autorità tutorie potranno intervenire con un provvedimento adeguato alle circostanze, qualora i genitori non dovessero cercare uno specialista che li aiuti. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Giusta l'art. 44 lett. d OG, in materia di regolamentazione delle relazioni personali e di privazione o ripristino della custodia parentale è possibile adire il Tribunale federale con un ricorso per riforma. Il gravame, tempestivo, è pertanto in linea di principio ammissibile. Atteso che i genitori sono indubbiamente legittimati a chiedere in nome proprio la revoca della privazione della custodia parentale, può rimanere indecisa, ai fini della ricevibilità del presente rimedio, la questione a sapere se sussiste una collisione d'interessi con la figlia che impedirebbe loro di rappresentarla (art. 306 cpv. 2 CC che rinvia alle disposizioni sulla curatela di rappresentanza). 
1.2 Nella prima pagina del ricorso, i ricorrenti indicano di essere rappresentati dal "Sindacato dei Consumatori". Sennonché, giusta l'art. 29 cpv. 2 OG, sono ammessi come difensori in cause civili - come si rivela quella in esame (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 3.1 ad art. 29 OG) - unicamente avvocati patentati e professori di diritto di università svizzere. Il predetto sindacato non rientra manifestamente in nessuna delle due menzionate categorie. Il ricorso è tuttavia pure firmato dai ricorrenti e può quindi essere esaminato come un'impugnativa presentata da ricorrenti non patrocinati. 
2. 
La Corte cantonale, ritenuto che l'art. 310 cpv. 3 CC non risultava più applicabile in seguito alla partenza dal Ticino della famiglia affidataria presso la quale C.A.________ aveva vissuto per oltre 8 anni, ha proceduto ad un riesame della situazione, giungendo alla conclusione che l'art. 310 cpv. 1 CC ostacola un rientro immediato della ragazza nella famiglia naturale perché, per non mettere a repentaglio lo sviluppo psichico della ragazza che si trova in un'età delicata, bisogna accordare all'adolescente tempo per approfondire le relazioni di recente riallacciate con i genitori naturali. I giudici cantonali hanno del resto rilevato che il ritorno in famiglia sarà verosimilmente più impegnativo dell'attuale soggiorno in un istituto in cui ella è al riparo da pressioni e conflitti. Essi riconoscono tuttavia, citando il rapporto del direttore del foyer, che le relazioni fra figlia e genitori sono evolute a tal punto che dall'inizio 2005 la ragazza trascorre interi fine settimana con la famiglia naturale, ma ritengono che i genitori non possono pretendere di recuperare in pochi mesi una relazione tanto compromessa dal "vissuto antecedente molto conflittuale che ha generato paure, realtà frammentate, fragilità" nonché "rabbie in C.A.________ e nei sistemi familiari". La Corte cantonale indica però che, qualora l'evoluzione positiva dovesse continuare, il rientro potrebbe avvenire nel giugno 2006. 
 
I giudici cantonali, constatato che un rientro affrettato della figlia potrebbe compromettere il suo equilibrio evolutivo, hanno reputato che l'eventuale insorgere delle difficoltà prospettate dall'educatore di riferimento superino le capacità educative di genitori medi, motivo per cui la decisione di collocare la ragazza in un istituto è conforme al principio della sussidiarietà, della proporzionalità e della complementarità. Trattandosi di dover ricostruire dopo anni di separazione la relazione genitori-figlia, non è nemmeno possibile impedire eventuali minacce dello sviluppo psichico con ammonimenti o istruzioni ai genitori, misure che servono invece a colmare lacune nella cura e nell'educazione della prole. Sempre secondo la Corte cantonale, non entrano neppure in linea di conto la designazione di persone o uffici di controllo o la nomina di un curatore educativo, perché tali misure vengono adottate in caso di dubbi sulle capacità educative dei genitori, le quali non sono in concreto messe in discussione, sebbene i ricorrenti sembrino sottovalutare lo sforzo psichico richiesto alla figlia per ritornare in famiglia. 
3. 
Con un ricorso per riforma può essere fatta valere una violazione del diritto federale, ad esclusione dei diritti costituzionali (art. 43 cpv. 1 OG). Il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservate la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista (art. 63 cpv. 2 OG) o la necessità di un loro completamento in seguito alla mancata considerazione, da parte della Corte cantonale, di fatti pertinenti, regolarmente allegati (art. 64 OG). La parte ricorrente che nella giurisdizione per riforma vuole scostarsi dalla fattispecie accertata nella sentenza impugnata per uno dei predetti motivi deve specificare con precisione di quale trattasi (DTF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Giova infine ricordare che giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG non possono essere criticati accertamenti di fatto: una critica dell'apprezzamento delle prove effettuato dall'autorità cantonale dev'essere proposta con un ricorso di diritto pubblico fondato sul divieto dell'arbitrio. 
 
I ricorrenti non invocano nessuna delle eccezioni che permettono alla giurisdizione per riforma di scostarsi dagli accertamenti contenuti nella sentenza cantonale. Basandosi sulle dichiarazioni degli educatori, la cui competenza professionale non è peraltro nemmeno messa in dubbio nell'atto ricorsuale, la Corte cantonale ha effettuato una serie di accertamenti vincolanti per il Tribunale federale, fra cui la constatazione che la figlia è vissuta per anni in una famiglia affidataria, che il suo sviluppo psichico potrebbe essere compromesso nell'eventualità di un rientro affrettato nella famiglia naturale, con la quale ella aveva solo di recente riallacciato relazioni che nell'ottobre 2004 erano ancora deboli e cariche di paure. 
4. 
Giusta l'art. 310 cpv. 1 CC quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente. Il pericolo che impone l'allontanamento del figlio deve risiedere nel fatto che presso i genitori egli non viene né protetto né sostenuto nel modo necessario per garantire il suo sviluppo fisico, psichico e morale. Determinante è la situazione al momento della privazione della custodia parentale. Le circostanze devono essere valutate in modo severo, atteso che il menzionato provvedimento può unicamente essere deciso se altre misure sono rimaste infruttuose o appaiano fin dall'inizio destinate all'insuccesso (Cyril Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5a ed., Berna 1999, margin. 27.36). 
4.1 I ricorrenti negano che in concreto siano dati i presupposti per continuare la privazione della custodia parentale, la quale dovrebbe invece essere ripristinata. Affermano di essere disposti, qualora la figlia dovesse effettivamente avere problemi, ad avvalersi di specialisti, che devono però poter essere scelti da loro e non essere imposti dalle autorità. Quest'ultime potranno intervenire nel caso in cui essi dovessero omettere di prendere le misure necessarie, pronunciando un ammonimento od impartendo istruzioni. Ricordano che la relazione genitori-figlia si è rafforzata e affermano che in altre paragonabili situazioni l'esistenza di un conflitto di lealtà di un minore non costituiva un motivo che impediva il ripristino della custodia parentale: citano numerosi estratti di una sentenza in cui la Corte cantonale non avrebbe lasciato il figlio presso la famiglia affidataria, ma lo avrebbe fatto tornare dal padre. Sempre a mente dei ricorrenti, anche il fatto che C.A.________ abbia reagito positivamente al trasferimento nell'istituto lascia presumere che ella sopporterà bene l'ulteriore cambiamento causato dal rientro in famiglia. 
 
Nella fattispecie alla Corte cantonale non può essere rimproverata una violazione del diritto federale per aver ritenuto che il pericolo, che non permette di - immediatamente - ripristinare la custodia parentale, risiede nella minaccia che l'eventualità di un repentino ritorno in famiglia rappresenta per l'equilibrio evolutivo dell'adolescente, la quale ha trascorso la maggior parte della sua vita in una famiglia affidataria e ha avuto un vissuto molto conflittuale. A tale proposito l'argomentazione ricorsuale sembra dimenticare che in concreto non si tratta unicamente di ovviare ad un conflitto di lealtà, ma occorre ricostruire una relazione che è stata pesantemente compromessa in passato. Atteso che - come già osservato - il pericolo che minaccia l'adolescente verrebbe causato da un rientro prematuro presso la famiglia naturale, non appare possibile d'improvvisamente ripristinare la custodia parentale. L'equazione dei ricorrenti, che sembrano escludere dalla positiva integrazione della ragazza nel foyer gli effetti negativi indicati nella sentenza impugnata nel caso di un ritorno presso i genitori, misconosce la diversità delle due situazioni e che - come rilevato dai giudici cantonali - all'interno dell'istituto l'adolescente è al riparo da pressioni e conflitti. Il principio della proporzionalità non richiede del resto che una misura incisiva sia unicamente presa dopo che altre misure più blande siano state adottate e fallite. Lo scopo perseguito dalle autorità cantonali di non causare con un brusco rientro nella famiglia naturale un pericolo per lo sviluppo psichico della ragazza, può in concreto unicamente essere realizzato non ripristinando (al momento) la custodia parentale. Si può tuttavia aggiungere che la stessa Corte d'appello prospetta un rientro in famiglia della figlia al termine dell'anno scolastico in corso, se l'evoluzione dei rapporti con i genitori continua ad essere positiva. 
4.2 Secondo i ricorrenti, l'autorità potrebbe inoltre unicamente impedire di riprendere il figlio a genitori che falliscono nella cura e nell'educazione, circostanza che in concreto non si verifica. Con tale argomentazione essi misconoscono che la privazione della custodia parentale ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC non è una sanzione nei confronti dei genitori, ma dev'essere pronunciata quando sussiste - come in concreto - un pericolo per il figlio a cui questi non può essere sottratto in altro modo: la causa del pericolo è infatti irrilevante e non deve essere imputabile ai genitori. 
5. 
Da quanto precede discende che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale confermando la privazione della custodia parentale e il ricorso si rivela infondato su questo punto. Poiché, come peraltro espressamente indicato nel gravame, l'impugnativa si dirige unicamente contro la privazione rispettivamente contro il mancato ripristino della custodia parentale, le altre richieste ricorsuali devono essere intese come un corollario alla domanda principale, senza alcuna portata propria. Il ricorso non contiene del resto motivazione alcuna riferita a tali richieste, che si rivelano quindi inammissibili (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. I ricorrenti hanno altresì postulato di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e hanno allegato al ricorso una sommaria distinta, sprovvista di un qualsiasi documento giustificativo, concernente i loro asseriti introiti e spese. Ora, agli istanti compete, pena la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria, di allegare e dimostrare per quanto possibile la loro situazione reddituale e patrimoniale (DTF 125 IV 161 consid. 4a). In concreto, i ricorrenti hanno completamente ignorato la richiesta formulata per ordine del presidente della Corte adita di fornire i documenti che dimostrerebbero la pretesa indigenza, che pertanto non risulta per nulla provata. A prescindere da tale circostanza, la domanda di assistenza giudiziaria deve pure essere respinta perché fa difetto il secondo presupposto dell'art. 152 cpv. 2 OG, concernente le possibilità di esito favorevole del ricorso. La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti. 
4. 
Comunicazione ai ricorrenti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 20 gennaio 2006 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: