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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.130/2002 
6S.387/2002 /viz 
 
Sentenza del 25 febbraio 2003 
Corte di cassazione penale 
 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Kolly e Karlen, 
cancelliere Ponti. 
 
A.________, 
X.________AG, 
entrambe patrocinate dal lic. iur. Marc Schaner, 
Hallwylstrasse 77, 8004 Zurigo, 
 
contro 
 
Il responsabile giusta l'art. 27 CP dell'articolo pubblicato 
il 5 agosto 2001 sul giornale "K.________" intitolato 
"Z.________" 
opponente, patrocinato dall'avv. Franco Ballabio, via Frasca 3, casella postale 2179, 6901 Lugano, 
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 
6900 Lugano. 
 
Decreto di non luogo a procedere (art. 27, 28 CP), 
 
(ricorso di diritto pubblico e ricorso per cassazione contro la sentenza del 19 agosto 2002 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino). 
 
Fatti: 
A. 
Il 20 novembre 2001 A.________, direttrice della società X.________AG di Zurigo, sporgeva querela nei confronti del giornalista indicato come "m.b." ritenendo false nonché lesive del suo onore alcune affermazioni contenute nell'articolo a firma di quest'ultimo pubblicato il 5 agosto 2001 sul giornale "K.________" intitolato "Z.________", che si riferiva a un'inchiesta condotta in Italia su un traffico illegale di oggetti archeologici. La querela era estesa anche al principale editore del settimanale ticinese. 
B. 
Con decreto del 23 novembre 2001, il Ministero pubblico del Cantone Ticino pronunciava il non luogo a procedere nei confronti dei menzionati querelati. Il Procuratore pubblico riteneva infatti che, da un lato, la querela era tardiva e che, dall'altro, non precisava nel merito quali affermazioni sarebbero inveritiere, senza interesse pubblico o pubblicate sapendole tali. 
C. 
Il 19 agosto 2002 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) del Cantone Ticino respingeva la promozione dell'accusa proposta dalla denunciante. La Corte cantonale, pur ritenendo la querela tempestiva, osservava che questa era stata sporta nei confronti del giornalista "m.b." e del principale editore del giornale, mentre, secondo l'art. 27 cpv. 2 prima frase CP, non essendo nella fattispecie individuabile con esattezza l'autore dell'articolo, l'istanza avrebbe dovuto essere formalmente diretta contro il redattore responsabile. 
D. 
Con tempestivi ricorsi di diritto pubblico e per cassazione, A.________ e la società X.________AG sono insorte dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza della CRP, chiedendone l'annullamento. 
E. 
Invitato a presentare una risposta, il Procuratore pubblico si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. Da parte sua, il patrocinatore del giornale "K.________" ha postulato la reiezione dei gravami, giudicandoli tardivi. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a; 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1). 
1.1 La decisione impugnata è pervenuta al legale delle ricorrenti il 30 agosto 2002; il termine di 30 giorni per interporre il ricorso di diritto pubblico (art. 89 OG) e il ricorso per cassazione (art. 272 PP) scadeva pertanto il 29 settembre 2002; sennonché, essendo questo giorno una domenica, giusta l'art. 32 cpv. 2 OG il termine scade il primo giorno feriale seguente, ossia lunedì 30 settembre 2002. I gravami risultano pertanto tempestivi. 
1.2 Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con quest'ultimo possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali quali la violazione del diritto di essere sentito, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP). 
 
 
I. Ricorso di diritto pubblico (6P.130/2002) 
2. 
Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. È irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b; 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 127 IV 189 consid. 3; 125 I 253 consid. 1b; 121 IV 317 consid. 3b; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 127 IV 189 consid. 3; 125 I 253 consid. 1b). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost. (cfr. DTF 126 I 81 consid. 3-6, 97 consid. 1a). 
 
Un interesse giuridico, proprio a conferire la legittimazione ricorsuale, è invece riconosciuto a chi è vittima ai sensi della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5). La legittimazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV presuppone però che il ricorrente sia stato leso direttamente nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (v. in generale sulla nozione di vittima DTF 127 IV 236 consid. 2b/bb; 125 II 265 consid. 2); ora, per consolidata giurisprudenza, i reati contro l'onore (art. 173 e segg. CP) non sono di regola suscettibili di comportare una lesione diretta dell'integrità psichica della persona toccata dalle dichiarazioni diffamanti, calunniose o ingiuriose (DTF 122 IV 71 consid. 3a con riferimento anche ad altri reati; 120 IV 44 consid. 2c, 120 Ia 157 consid. 2d/aa), ne le insorgenti lo dimostrano in alcun modo. Ne deriva che non possono essere ritenute vittime ai sensi dell'art. 2 LAV e che pertanto una loro legittimazione a ricorrere fondata su questi disposti non entra in considerazione. 
3. 
Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, purché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 127 II 161 consid. 3b con riferimenti). Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di offrire mezzi di prova o di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 122 I 267 consid. 1b; 121 IV 317 consid. 3b; 120 Ia 220 consid. 2a). 
4. 
A mente delle ricorrenti la sentenza impugnata va anzitutto annullata perché emanata in violazione del diritto di essere sentito sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost. Esse rimproverano ai giudici ticinesi di non averle interpellate prima di procedere all'emanazione di una decisione a loro sfavorevole fondata su una sostituzione dei motivi di diritto, negando così loro la possibilità di esporre le ragioni per le quali il redattore responsabile del giornale non era stato esplicitamente indicato tra i destinatari della querela. 
4.1 Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 121 I 230 consid. 2a). Secondo costante giurisprudenza, natura e limiti del diritto di essere sentito sono determinati in primo luogo dalla normativa processuale adottata dal Cantone; solo quando le disposizioni cantonali sono insufficienti, o assenti, tornano applicabili i principi che la prassi ha dedotto dall'art. 4 vCost. (DTF 126 I 15 consid. 2a). Nella fattispecie, non invocando le ricorrenti la violazione di norme processuali cantonali, occorre esaminare se l'autorità ticinese abbia violato le garanzie minime sgorganti direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 125 I 257 consid. 3a; 124 I 49 consid. 3a). 
4.2 Dal diritto di essere sentito la giurisprudenza ha dedotto varie facoltà, fra le quali il diritto per ogni persona di esprimersi prima che venga emanata una decisione a suo detrimento. All'interessato deve pertanto essere concessa l'opportunità di prendere conoscenza degli atti di causa, di fornire prove rilevanti per il giudizio, partecipare alla loro assunzione o perlomeno determinarsi in proposito, quando ciò può influire sull'esito del procedimento (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa con riferimenti; 123 I 63 consid. 2a). In linea di principio, tale norma non assicura al cittadino il diritto di pronunciarsi sull'apprezzamento dei fatti o, in modo più generale, sulla motivazione giuridica della decisione. Una simile pretesa va comunque rispettata laddove l'autorità intende fondare la sua decisione su di una norma o una motivazione giuridica completamente nuova, precedentemente non invocata dalle parti e di cui non si poteva presumere la pertinenza nella fattispecie (DTF 124 I 49 consid. 3c; 123 I 63 consid. 2d; 115 Ia 94 consid. 1b e i riferimenti). 
4.3 Nel caso in esame la Corte cantonale non ha basato la sua decisione su documenti inaccessibili alle ricorrenti. Né si può sostenere che la pertinenza del motivo relativo alla mancata indicazione nella querela del redattore responsabile quale persona punibile ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 prima frase CP non fosse prevedibile o che non fosse nota alle parti: nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2002 all'istanza di promozione dell'accusa, il patrocinatore del giornale "K.________" aveva infatti osservato che è prassi usuale, nei casi in cui l'identificazione dell'autore dell'articolo risulta impossibile, denunciare il redattore responsabile del giornale. 
 
Ad ogni modo, dal tenore del gravame emerge che, anche qualora fossero state interpellate, le ricorrenti non avrebbero potuto addurre alcuna motivazione idonea ad inficiare il risultato degli accertamenti effettuati dalla Corte cantonale; le motivazioni addotte a sostegno della mancata indicazione del redattore responsabile quale destinatario della querela (il fatto di non aver potuto procurarsi una copia completa del giornale, la tattica ostruzionistica e dilatoria della redazione del settimanale, il tempo relativamente ridotto a disposizione per preparare la querela, le difficoltà legate alla comprensione della lingua italiana e alla distanza geografica) risultano pretestuose e non possono sanare l'errata interpretazione da parte delle ricorrenti - e del loro patrocinatore - del disposto di cui all'art. 27 cpv. 2 prima frase CP. Su questo punto il ricorso si avvera dunque infondato. 
5. 
Per i medesimi motivi invocati al considerando precedente, le ricorrenti postulano inoltre l'annullamento della sentenza impugnata siccome viziata da formalismo eccessivo. 
 
Per costante giurisprudenza, l'eccesso di formalismo è una forma particolare di diniego di giustizia, e ricade dunque sotto l'art. 29 Cost (e non l'art. 5 cpv. 3 Cost., come erroneamente asserito nel gravame). Esso si realizza nei casi in cui per una determinata procedura vengono poste regole rigorose senza una giustificazione sostanziale, ossia qualora la severa applicazione di norme procedurali non risulta giustificata da nessun interesse degno di protezione e diventa di conseguenza fine a sé stessa, complicando in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale e impedendo in maniera inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 125 I 166 consid. 3a e rif.). 
Orbene, alla CRP non si può rimproverare di aver agito con un eccesso di formalismo, dato che la sua decisione si basa su una chiara norma legale e una consolidata giurisprudenza. I giudici ticinesi hanno osservato come la querela sia stata formalmente sporta solo nei confronti del giornalista "m.b." e del principale editore, a difetto quindi del redattore responsabile, e che anche la frase "[...] di aprire un'inchiesta contro le persone responsabili di questo giornale" non è sufficientemente precisa a riguardo delle persone che si intendevano querelare, tenuto anche conto del fatto che la querela è stata redatta da un avvocato (DTF 97 IV 153 consid. 3, pagg. 158-159). È d'uopo inoltre rilevare che molte delle difficoltà evocate dalle insorgenti, come quella di reperire una copia integrale del giornale (e quindi identificare il redattore responsabile) o ancora quelle legate alle incomprensioni linguistiche, potevano essere facilmente superate incaricando tempestivamente del caso un avvocato ticinese, come d'altronde è avvenuto in seguito per l'inoltro dell'istanza di promozione dell'accusa. 
 
Il ricorso di diritto pubblico deve pertanto, nei limiti della sua ammissibilità, essere integralmente respinto. 
 
 
II. Ricorso per cassazione (6S.387/2002) 
6. 
Contrariamente al diritto previgente, l'art. 270 PP nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio 2001 (FF 2000 3136 e segg.), non prevede più per il danneggiato, quand'anche parte civile, la facoltà di impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali, tale facoltà essendo stata volontariamente ristretta alle vittime ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV e ai loro parenti (art. 270 lett. e PP; DTF 127 IV 189 consid. 2a; FF 1999 8445 e 8437). La qualità di vittima essendo stata negata alle ricorrenti (v. supra consid. 2), esse risultano sprovviste della legittimazione attiva giusta l'art. 270 lett. e PP. 
6.1 
Giusta l'art. 270 lett. f PP, al querelante è tuttavia riconosciuta la legittimazione a ricorrere per cassazione ove la lite concerna il diritto di querela in quanto tale e le sue condizioni (DTF 127 IV 185 consid. 2; 120 IV 44 consid. 3b e 7, 107 consid. 1b). Invocando una violazione degli art. 27 e 28 CP, le ricorrenti sostengono che le autorità cantonali avrebbero a torto accertato la mancata designazione tra i querelati del redattore responsabile a fianco del giornalista autore dell'articolo e dell'editore, come richiesto dall'art. 27 cpv. 2 prima frase CP: se il redattore non era stato indicato espressamente nel titolo della querela, esse fanno notare come nel testo abbiano poi chiaramente chiesto di "[...] aprire un'inchiesta contro le persone responsabili di questo giornale" - intendendo quindi anche contro il redattore responsabile - e che, secondo la giurisprudenza, è possibile presentare anche una querela contro ignoti. Le insorgenti sottolineano inoltre come le autorità ticinesi non abbiano debitamente considerato alcuni importanti fattori quali l'ostruzionismo del giornale, che non ha voluto comunicare l'identità completa dell'autore dell'articolo litigioso, come pure il tempo relativamente ridotto a disposizione e le difficoltà legate alla comprensione della lingua italiana. 
6.2 Queste censure si rivelano tuttavia infondate. Come rettamente esposto nella sentenza impugnata, le ricorrenti avrebbero dovuto presumere che la redazione del giornale non volesse comunicare le esatte generalità del giornalista "m.b.", e che quindi questo non fosse individuabile ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 CP. In simili evenienze, la legge designa molto chiaramente che la prima persona punibile risulta il redattore responsabile, di facile identificazione dato che, secondo l'art. 322 cpv. 2 CP, deve figurare sull'impressum del giornale (Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, n. 1157-1159, pag. 334). Se ne deduce che, al momento di inoltrare la denuncia, le ricorrenti disponevano, o comunque avrebbero potuto disporre, di tutte le informazioni necessarie per redigere un atto formalmente corretto, che indicasse la persona punibile ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 27 cpv. 2 prima frase CP e 322 CP; anche una querela sporta contro il "redattore responsabile", senza indicazione delle generalità di costui, sarebbe stata sufficiente. Né esse possono prevalersi di una querela contro ignoti, dal momento che nel caso concreto il redattore responsabile era identificabile senza particolari difficoltà (DTF 97 IV 153 consid. 3). Infine, come già rilevato nella trattazione del parallelo ricorso di diritto pubblico, anche i (presunti) ostacoli legati alla distanza geografica e alla scarsa conoscenza della lingua italiana potevano essere superati incaricando tempestivamente del caso un avvocato ticinese, il quale avrebbe avuto tutto il tempo - nel termine trimestrale previsto all'art. 29 CP - di preparare una querela corretta. 
 
Da quanto esposto, ne scende che la Corte cantonale non ha violato le norme sul diritto di querela; il ricorso per cassazione, nella misura in cui è ammissibile, va pertanto disatteso. 
 
 
III. Sulle spese 
7. 
Visto l'esito dei ricorsi, le spese processuali sono poste a carico delle ricorrenti soccombenti, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e 7 OG e 278 cpv. 1 PP). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui sono ammissibili, il ricorso per cassazione e il ricorso di diritto pubblico sono respinti. 
2. 
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Procuratore pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 25 febbraio 2003 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: