Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.175/2004 /viz 
 
Sentenza del 22 dicembre 2004 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________, 
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Michela Ferrari-Testa, 
 
contro 
 
B.A.________, 
convenuta e opponente, patrocinata dall'avv. dott. 
Franco Gianoni, 
 
Oggetto 
divorzio, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata 
il 18 giugno 2004 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.A.________, nato nel 1948, e B.A.________, nata nel 1947, si sono sposati nel 1972. Dalla loro unione sono nati, nel 1977, N.________ e, nel 1981, D.________. A entrambi i coniugi vengono corrisposte rendite d'invalidità, alla moglie dal marzo 1994 e al marito dal 1° febbraio 1999. Il 1° gennaio 2000 A.A.________ ha inoltrato un'azione di divorzio innanzi al Pretore di Lugano, il quale, con sentenza 1° giugno 2002, ha sciolto per divorzio il matrimonio delle parti e disciplinato le conseguenze accessorie del divorzio. 
B. 
Con sentenza 18 giugno 2004 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto sia l'appello principale della convenuta che quello adesivo dell'attore, modificando parzialmente le conseguenze accessorie del divorzio. La Corte cantonale ha segnatamente fissato il contributo alimentare mensile in favore della convenuta in fr. 664.-- fino al 31 gennaio 2010 e in fr. 1'358.75 dopo tale data, le ha riconosciuto un'indennità ex art. 124 CC di fr. 30'000.-- e l'ha condannata a pagare all'attore fr. 31'688,50. La Corte cantonale ha ordinato la compensazione degli ultimi due importi citati e ha accordato alla convenuta un termine di trenta giorni dalla crescita in giudicato della sentenza per il versamento del saldo di fr. 1'688.50. I giudici cantonali hanno ritenuto che l'aumento dovuto all'abitazione familiare è, tenuto conto della donazione di fr. 11'000.-- ricevuta dalla convenuta ed investita nell'immobile, di soli 69'870.--. Essi hanno pure reputato che il Pretore aveva a torto riconosciuto all'attore l'importo di fr. 20'896.--, risultante da un nuovo calcolo dei contributi provvisionali di mantenimento alla luce della rendita AI sottaciuta dalla convenuta, perché il giudice del divorzio non può, in linea di principio, modificare retroattivamente le misure cautelari adottate durante la causa. All'attore spetterebbero pertanto fr. 31'688.50 (fr. 34'935.-- dall'aumento di valore dell'abitazione familiare a cui vanno aggiunti fr. 9'380.--, pari alla metà del valore del mobilio, e sottratti fr. 12'626.50 per tasse, spese ripetibili e un contributo alimentare arretrato in favore della convenuta). Sempre secondo la sentenza impugnata sarebbero pure dati i presupposti per assegnare alla convenuta un'indennità di fr. 30'000.-- fondata sull'art. 124 CC. Per quanto attiene al contributo alimentare, i giudici cantonali hanno accertato che gli introiti dell'ex moglie diminuiranno dopo il 1° febbraio 2010, poiché dopo tale data le prestazioni erogatele da un'assicurazione privata cesseranno. 
C. 
Il 25 agosto 2004 A.A.________ è insorto contro la sentenza cantonale sia con un ricorso di diritto pubblico che con un ricorso per riforma. Con quest'ultimo rimedio postula la modifica della sentenza cantonale nel senso che l'appello principale sia, in quanto ammissibile, respinto e che i dispositivi concernenti l'appello adesivo siano modificati nel senso che egli sia tenuto a versare alla convenuta un contributo alimentare mensile di fr. 664.-- e che ella sia condannata a versargli fr. 67'521.-- entro trenta giorni dalla crescita in giudicato della sentenza. Postula altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'attore contesta la liquidazione del regime dei beni. Afferma che la moglie non ha provato né di aver ricevuto una donazione di fr. 11'000.-- né di averla investita in lavori attinenti all'abitazione coniugale. Nemmeno le ripetibili e gli oneri processuali arretrati di complessivi fr. 12'626,50 riconosciuti all'ex coniuge sarebbero da includere nella liquidazione del regime matrimoniale, poiché non trattasi di acquisti. A torto la Corte cantonale avrebbe poi negato la legittimità della pretesa di fr. 20'986.--, atteso che la convenuta aveva incassato contributi alimentari provvisionali troppo elevati poiché aveva sottaciuto di ricevere una rendita AI. Alla convenuta non spetterebbe poi alcuna indennità fondata sull'art. 124 CC e non si giustificherebbe nemmeno concederle - come invece aveva fatto il Pretore - una dilazione di diciotto mesi per il pagamento dell'importo risultante dalla liquidazione del regime dei beni. Ritiene infine che il contributo alimentare per l'ex moglie non debba essere modificato per il periodo successivo al 2010. 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
1. 
In data odierna è stato respinto, nella misura in cui è ammissibile, il parallelo ricorso di diritto pubblico. Nulla osta quindi all'esame del presente ricorso per riforma. 
2. 
L'attore contesta innanzi tutto che la convenuta abbia "sufficientemente provato" di aver ricevuto dalla madre una donazione di fr. 11'000.-- e di averla investita in lavori di trasformazione dell'abitazione coniugale. La Corte cantonale avrebbe quindi a torto detratto dall'aumento di valore dell'immobile - da suddividere fra i coniugi - tale importo. 
Con tale censura, l'attore dimentica che giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c secondo periodo OG, l'atto di ricorso non deve criticare accertamenti di fatto, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale. La Corte cantonale ha infatti accertato l'esistenza e l'utilizzo della contestata donazione sulla base delle risultanze probatorie agli atti. Atteso che una critica dell'apprezzamento delle prove effettuato dall'autorità cantonale è improponibile nell'ambito del ricorso per riforma (DTF 125 III 78 consid. 3a con rinvii), la censura si rivela di primo acchito inammissibile. 
3. 
Secondo l'attore, i giudici cantonali non potevano includere nella liquidazione del regime matrimoniale - poiché non trattasi di acquisti - l'importo di fr. 12'626,50, composto di ripetibili, oneri processuali, nonché di un contributo alimentare arretrato dovuti alla convenuta. Sarebbero infatti pretese di altra natura, che esulano dalla procedura di liquidazione del regime matrimoniale e che avrebbero quindi dovuto essere oggetto di separate istanze ad hoc. 
Giusta l'art. 205 cpv. 3 CC (peraltro pure citato nella sentenza impugnata), nell'ambito dello scioglimento e della liquidazione del regime matrimoniale, i coniugi regolano i loro debiti. Tali debiti non devono avere il loro fondamento nel diritto matrimoniale, ma possono essere debiti di qualsiasi natura (Heinz Hausheer, Commento basilese, n. 26 ad art. 205 CC). La Corte cantonale non ha pertanto violato il diritto federale prendendo in considerazione pure i predetti crediti della convenuta. 
4. 
L'attore sostiene poi che la Corte cantonale avrebbe dovuto riconoscergli una pretesa di fr. 20'986.--, atteso che in pendenza di causa la convenuta aveva incassato contributi di mantenimento provvisionali troppo elevati, perché aveva sottaciuto di percepire una rendita AI. Contesta che, come indicato nella sentenza impugnata, il giudice del divorzio possa unicamente modificare il contributo alimentare provvisionale se è stata ottenuta una revisione dell'assetto cautelare. Afferma che spesso, dopo aver esperito l'istruttoria di merito, il Pretore corregge i contributi alimentari. Inoltre, il primo giudice non aveva "tecnicamente" corretto le decisioni cautelari, ma semplicemente considerato nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale quanto ricevuto di troppo dall'ex moglie. La soluzione adottata dalla Corte cantonale sarebbe pure profondamente ingiusta, poiché premia la parte che ha intenzionalmente omesso di menzionare un'entrata. 
Come rilevato dalla Corte cantonale, il Tribunale federale ha già avuto modo di specificare che l'autorità materiale di cosa giudicata, di cui beneficiano le decisioni provvisionali emanate in pendenza di causa, impedisce di rimettere in discussione - anche in modo indiretto - retroattivamente tali decisioni con la sentenza di divorzio (DTF 127 III 496 consid. 3bb pag. 502); per poter ottenere la restituzione del montante pagato di troppo, la parte lesa deve preliminarmente chiedere l'annullamento della decisione provvisionale inficiata dalle dichiarazioni menzognere con una domanda di revisione del diritto cantonale (DTF 127 III 496 consid. 3c pag. 503). Seppur possibile, come indicato nella sentenza impugnata, l'attore non ha intrapreso passo alcuno in tal senso, né nulla più può fare (art. 348 cpv. 1 CPC ticinese). Mancando il tempestivo annullamento della decisione provvisionale, la censura è manifestamente infondata e dev'essere respinta. 
5. 
5.1 A mente dell'attore nemmeno l'attribuzione alla convenuta di un'indennità fondata sull'art. 124 CC sarebbe giustificata, perché ella, percependo un contributo alimentare, una rendita AI e un reddito immobiliare, non ha alcuna lacuna previdenziale. L'attore non possiede invece alcuna sostanza e sarebbe gravato da debiti. 
5.2 La Corte cantonale ha accertato che l'avere (teorico) di vecchiaia accumulato dall'attore durante il matrimonio ammontava il 1° dicembre 2000 a fr. 289'968,45, ha considerato che trattasi di un matrimonio di lunga durata (23 anni) e che vista l'età e la parziale invalidità (del 70%, rispettivamente del 75%) che affligge i coniugi, essi non potranno più costituirsi un'adeguata previdenza. La convenuta non ha inoltre entrate sufficienti per coprire da sola il suo fabbisogno, non dispone di liquidità e l'abitazione coniugale assegnatele è fortemente ipotecata. Sebbene anche l'attore non possieda sostanza, egli è titolare di un credito di fr. 31'688.50 verso l'ex moglie, scaturente dalla liquidazione del regime matrimoniale. In queste circostanze la Corte cantonale ha ritenuto giustificato assegnare alla convenuta un'indennità fondata sull'art. 124 CC di fr. 30'000.--, che vista l'assenza di liquidità delle parti va soluta per compensazione. Nonostante l'elevato ammontare della prestazione di libero passaggio la Corte cantonale ha ritenuto che, in considerazione del modesto reddito conseguito dall'attore, non è possibile imporgli un'indennità più elevata da corrispondere mediante un pagamento rateale. 
5.3 Se un coniuge è affiliato ad un istituto di previdenza professionale e se non è intervenuto alcun caso di assicurazione, il giudice del divorzio divide la prestazione di libero passaggio (art. 122 CC). Se invece è già sopraggiunto - come nella fattispecie - un caso di previdenza, il giudice fissa un'adeguata indennità (art. 124 CC). Trattasi di un giudizio di equità (art. 4 CC) che deve tenere conto di tutte le particolarità del caso concreto (DTF 127 III 433 consid. 3 pag. 439), fra cui figura pure la durata del matrimonio (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero, FF 1996 I 1, pag. 115). Ciò non significa che il giudice debba fare completa astrazione dalla prestazione d'uscita: è del tutto conforme al diritto federale dapprima determinare l'ammontare di tale prestazione e poi stabilire i bisogni di previdenza delle parti (DTF 129 III 481 consid. 3.4.1 pag. 488). Giova ricordare che quando un tribunale cantonale decide secondo l'equità, il Tribunale federale esamina con riserbo l'apprezzamento esercitato dall'ultima istanza cantonale ed interviene unicamente se i giudici cantonali si sono senza motivo scostati dai principi sviluppati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, qualora essi abbiano considerato aspetti senza pertinenza o - al contrario - omesso di considerare circostanze rilevanti o, ancora, se la decisione impugnata conduce ad un risultato manifestamente ingiusto o ad un'ineguaglianza scioccante (DTF 130 III 504 consid. 4.1 pag. 508 con rinvii; 126 III 223 consid. 4a pag. 227 seg.). 
In concreto, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte cantonale si è basata sui summenzionati criteri sviluppati dalla giurisprudenza. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la situazione finanziaria della convenuta non è migliore di quella dell'attore. Infatti, in base agli incontestati calcoli della sentenza impugnata, fino al mese di febbraio 2010 la convenuta consegue un reddito mensile di fr. 2'592.-- ed ha un fabbisogno di fr. 3'256.--. Per contro, l'attore ha introiti mensili di fr. 4'835.-- con un fabbisogno minimo di fr. 3'610.--. Anche dopo aver colmato mediante il versamento di un contributo alimentare l'ammanco dell'ex moglie di fr. 664.--, egli dispone pertanto ancora di un'eccedenza di fr. 561.--, mentre la convenuta vede unicamente coperto il suo minimo esistenziale. Ne segue che, assegnando alla convenuta quale indennità ex art. 124 CC un importo che corrisponde a poco più del 10% della prestazione d'uscita, la Corte cantonale non ha abusato del suo potere di apprezzamento in sfavore dell'attore. Pure questa censura risulta quindi manifestamente infondata. 
6. 
Poiché da quanto precede discende che la sentenza impugnata va confermata sia con riferimento alla liquidazione del regime matrimoniale, rispettivamente alla concessione di un'indennità ex art. 124 CC, sia in relazione all'incontestato termine di 30 giorni assegnato alla convenuta per procedere al versamento del saldo dovuto all'ex coniuge, non occorre esaminare l'argomentazione con cui l'attore ritiene che l'importo molto più elevato da lui reclamato debba essergli versato senza una dilazione superiore ad un mese. 
7. 
Infine l'attore reputa errato modificare il contributo alimentare dopo il 2010, poiché troppi fatti possono cambiare nel frattempo e anche qualora le prestazioni erogate dall'assicurazione privata dovessero a tale data cessare, la convenuta riceverebbe nondimeno un capitale di fr. 30'000.--. Inoltre, non sarebbe vero che il suo fabbisogno diminuirà, perché una volta scaduto l'attuale contratto di leasing dell'automobile, egli lo rinnoverà e gli si dovrà riconoscere il relativo importo, che sarebbe pure stato riconosciuto nel fabbisogno della controparte. 
Nella fattispecie l'attore pare ignorare che per la determinazione del contributo alimentare il giudice si fonda sulle circostanze vigenti al momento del divorzio, ma che egli deve pure tener conto delle successive prevedibili modifiche, adattando il relativo importo (cfr. a titolo di esempio Urs Gloor/ Annette Spycher, Commento basilese, n. 22 ad art. 125 CC). Mettendo in dubbio che nel 2010 le prestazioni erogate da un assicuratore privato alla convenuta cessino, l'attore dimentica un'ulteriore volta che nell'ambito di un ricorso per riforma non possono essere criticati gli accertamenti di fatto operati dalla Corte cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c secondo periodo OG). Egli pare altresì misconoscere che la Corte cantonale ha tenuto conto del fatto che nel 2010 il predetto assicuratore farà un versamento di fr. 30'000.-- e ha per tale motivo aggiunto al reddito mensile della convenuta fr. 100.-- provenienti dal consumo di tale capitale nel corso di 25 anni. Occorre infine osservare che i giudici cantonali non hanno incluso alcuna quota leasing nel fabbisogno della convenuta, ma si sono limitati a riconoscerle il costo dell'assicurazione dell'auto e la tassa di circolazione. Anche su questo punto l'argomentazione ricorsuale si rivela, in quanto ammissibile, manifestamente infondata. 
8. 
Da quanto precede discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, perché manifestamente infondato. Pure la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, senza che occorra esaminare l'indigenza del ricorrente, poiché il ricorso era fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 e 2 OG). La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, che non è stata invitata a presentare una risposta e che non è quindi incorsa in spese per la procedura federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 22 dicembre 2004 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: