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Regesto

Pignoramento di salario per crediti relativi a contributi per il mantenimento (art. 93 LEF).
Ove il pagamento di un contributo per il mantenimento incida nel minimo d'esistenza del debitore, anche una differenza minima (nella fattispecie: Fr. 53.05) nel calcolo della quota pignorabile può dar luogo alla modifica del verbale di pignoramento (consid. 5c).
Nel determinare il salario pignorabile, le autorità d'esecuzione devono esaminare d'ufficio se il contributo per il mantenimento sia indispensabile per il titolare del credito alimentare. Se ciò non è il caso, il pignoramento del salario non può incidere nel minimo d'esistenza del debitore. Una decisione contraria a tale norma è nulla (consid. 6, 7).

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referenza

Articolo: art. 93 LEF