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Regesto

Art. 153 cpv. 1 CC; perdita da parte del coniuge divorziato che vive in concubinato del diritto alla rendita.
Ove il coniuge divorziato a cui è accordata una rendita viva in concubinato, occorre esaminare nel modo più preciso possibile, ai fini di un'eventuale applicazione analogica dell'art. 153 cpv. 1 CC, se l'unione libera costituisca una comunione assimilabile a quella coniugale. Il coniuge divorziato perde il suo diritto alla rendita solo se nel suo comportamento sia ravvisabile un abuso di diritto. Ciò dev'essere, di regola, presunto nel caso di un'unione libera stabile durante un lungo periodo di tempo; il fatto che il concubinato duri da cinque anni al momento in cui è promossa l'azione di modifica della sentenza di divorzio comporta l'inversione dell'onere della prova. Al coniuge creditore della rendita è tuttavia consentito di provare che motivi particolari e seri non gli permettono di contare su di un mantenimento simile a quello a cui avrebbe diritto in virtù del matrimonio.

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Articolo: Art. 153 cpv. 1 CC