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Regesto

Riconoscimento ed esecuzione in Svizzera di una sentenza civile americana pronunciata nei confronti di un convenuto contumace.
1. Eccezione alla natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico (consid. 2).
2. Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 3).
3. Nozione e contenuto dell'ordine pubblico formale, ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP. Ordine pubblico attenuato in sede di riconoscimento (consid. 4a). La violazione dell'ordine pubblico procedurale non va esaminata d'ufficio da parte del giudice adito per il riconoscimento (consid. 4b).
4. L'assenza di notificazione ufficiale della sentenza contumaciale americana non viola l'ordine pubblico svizzero (consid. 4c). Sussiste tale violazione in caso di assenza di una motivazione sul merito? (consid. 4d).

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referenza

Articolo: art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP