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Regesto

Nullità di un brevetto europeo a seguito della divulgazione prematura dell'invenzione; decorrenza del termine di grazia nel caso di una divulgazione non opponibile; art. 52 cpv. 1, 54, 55 cpv. 1 CBE e art. 1 cpv. 1, 7, 7b, 26 cpv. 1 n. 1 LBI.
1. Condizioni alle quali deve essere ritenuto che un'invenzione è stata resa accessibile al pubblico (consid. 1).
2. Per il computo del termine di grazia previsto all'art. 55 cpv. 1 CBE, occorre porsi al momento del deposito della domanda del brevetto europeo. Una precedente domanda nazionale fondante la priorità non può, contrariamente alla regola dell'art. 7b LBI, essere presa in considerazione (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 55 cpv. 1 CBE, art. 7b LBI