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Regesto

Contratto d'architetto; responsabilità nel caso di superamento del preventivo; calcolo del danno (art. 398 cpv. 2 CO).
Il danno che l'architetto è tenuto a risarcire al committente per la fiducia che questi riponeva nell'attendibilità del preventivo non corrisponde al maggior valore oggettivo della costruzione, ma bensì alla differenza tra il valore oggettivo della costruzione e l'utilità soggettiva per il committente.

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referenza

Articolo: art. 398 cpv. 2 CO