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Regesto

Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 4, 12, 19 PA; art. 19 segg. LMSI; art. 12 OCSP. Controllo di sicurezza relativo alle persone, registrazione sonora dell'audizione personale, verbalizzazione scritta.
L'enumerazione delle disposizioni della procedura civile federale applicabili a titolo completivo per analogia giusta l'art. 19 PA è esaustiva (consid. 2).
In relazione all'audizione personale nell'ambito del controllo di sicurezza, il diritto di essere sentito dell'interessato (art. 29 cpv. 2 Cost.) è sufficientemente garantito se il contenuto essenziale del colloquio è riportato per iscritto, se nel contesto del diritto di consultare gli atti gli è data la possibilità di ascoltare integralmente i nastri originali della registrazione, suscettibili, tra l'altro, di essere utilizzati come mezzo di prova, e se egli può liberamente esprimersi a questo riguardo (consid. 4).
Non è necessario riportare per iscritto nella sua integrità e nel suo esatto tenore la registrazione del colloquio effettuata su supporto sonoro (consid. 5).

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Articolo: Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 4, 12, 19 PA, art. 12 OCSP