Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 21 cpv. 1, art. 27 cpv. 1 LAI; art. 14 cpv. 1, art. 24 cpv. 2 OAI; art. 2 cpv. 4 OMAI, cifra 5.07 allegato OMAI: Portata della convenzione tariffale - applicabile dal 1° aprile 1999 - conclusa tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e i fornitori di prestazioni per la consegna di apparecchi acustici.
La consegna di un apparecchio acustico secondo le aliquote tariffali convenzionali crea la presunzione di un'assistenza acustica sufficiente. Condizioni alle quali l'assicurazione per l'invaliditā deve assumersi un apparecchio acustico il cui costo eccede quanto previsto dalle aliquote tariffali convenzionali (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 21 cpv. 1, art. 27 cpv. 1 LAI, art. 14 cpv. 1, art. 24 cpv. 2 OAI, art. 2 cpv. 4 OMAI