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Regesto

Art. 82 cpv. 1 LPGA: Applicabilitā intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA in caso di prestazioni durevoli.
Per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invaliditā giā prima dell'entrata in vigore della LPGA, il 1° gennaio 2003, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (consid. 1).

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Articolo: Art. 82 cpv. 1 LPGA