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Regesto

Effetto del rimando della causa all'autorità cantonale (art. 66 cpv. 1 OG).
Quando il Tribunale federale rimanda una causa per completamento della fattispecie su punti precisi, l'autorità cantonale è unicamente autorizzata a tenere conto - nella misura in cui il diritto cantonale lo consenta - di fatti nuovi in relazione a tali punti (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 66 cpv. 1 OG