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Regesto

Art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF; impignorabilitą delle prestazioni cantonali complementari all'AVS e all'AI.
La legge ginevrina sulle prestazioni cantonali complementari all'AVS e all'AI ha per scopo la copertura dei bisogni vitali. Le prestazioni che ne sgorgano, riservate dal diritto federale all'art. 2 cpv. 2 LPC, sono del tutto impignorabili conformemente agli art. 20 LPC e 92 cpv. 1 n. 9a LEF (consid. 4).
Limiti dell'impignorabilitą assoluta. Il fatto che il debitore sia al beneficio di prestazioni sociali totalmente impignorabili rende inefficace la censura secondo cui il suo minimo vitale verrebbe oltrepassato (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF, art. 2 cpv. 2 LPC, art. 20 LPC