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Regesto

Art. 46 cpv. 1 LCA; art. 131 CO.
Ognuna delle rendite dovute in virtù di un contratto di assicurazione contro l'incapacità di guadagno si prescrive in due anni conformemente al termine previsto dall'art. 46 cpv. 1 LCA. Tale disposizione non disciplina la questione particolare dell'estinzione del rapporto di base su cui si fonda il diritto a ricevere delle rendite. Per questa entra unicamente in linea di conto l'art. 131 CO, il rapporto di base essendo sottoposto al termine decennale dell'art. 127 CO (consid. 1 e 2, specialmente 2.5).

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referenza

Articolo: Art. 46 cpv. 1 LCA, art. 131 CO, art. 127 CO