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Regesto

Art. 8 e art. 9 cpv. 1 LAFam; versamento di assegni familiari a terzi.
Un versamento a terzi a norma dell'art. 9 cpv. 1 LAFam deve essere autorizzato senza indugio, se la persona a cui sono destinati gli assegni familiari (o il suo rappresentante legale) dimostra che l'avente diritto non versa gli assegni contrariamente all'art. 8 LAFam. La regolamentazione del versamento a terzi non puņ essere intesa nel senso di esigere in casi precari un esame preliminare della Cassa di compensazione sul corretto uso del denaro conformemente ai bisogni (consid. 5.3).

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Articolo: Art. 8 e art. 9 cpv. 1 LAFam, art. 9 cpv. 1 LAFam