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Regesto

Art. 13 LAFam; art. 7 cpv. 1 OAFami; art. 2 combinato con l'art. 67 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; diritto agli assegni familiari di cittadini di paesi terzi.
Il cittadino di un paese terzo, il quale è impiegato da un datore di lavoro svizzero, e i cui figli sono cittadini di uno Stato membro dell'UE e risiedono in uno Stato membro, non ricade nel campo di applicazione personale del Regolamento (CE) n. 883/2004; in assenza di qualsiasi disposizione prescritta in un accordo internazionale, a norma dell'art. 7 cpv. 1 OAFami, egli non ha diritto agli assegni familiari per i propri figli (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 7 cpv. 1 OAFami, Art. 13 LAFam, art. 67 del