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Regesto

Art. 16, 17, 30 cpv. 3 e 36 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; art. 14 Patto ONU II; art. 69 e 70 CPP; § 11 cpv. 2 AEV/ZH; esclusione dei media dal dibattimento dinanzi al tribunale d'appello e dalla pronuncia della sentenza.
L'importanza per lo Stato di diritto e la democrazia del principio della pubblicità della giustizia esige che un'esclusione del pubblico e dei media da un processo penale possa essere ordinata soltanto in maniera molto restrittiva, segnatamente in presenza di interessi contrapposti preponderanti (consid. 3.1). Un divieto d'accesso a tutela delle esigenze di protezione dei bambini, dei giovani e delle vittime può entrare in considerazione solo quando restrizioni meno incisive sono inadeguate a raggiungere lo scopo perseguito; deve essere limitato alle fasi della procedura in cui sono affrontati aspetti particolarmente sensibili per le persone interessate, dalle quali una loro diffusione pubblica non può essere pretesa (consid. 3.6.1).
Nella fattispecie, l'esclusione totale dei giornalisti accreditati dal dibattimento d'appello e dalla comunicazione orale della sentenza viola il principio della pubblicità della giustizia, la libertà dei media e quella d'informazione, tanto più che l'interesse alla protezione degli accusatori privati non prevale sugli interessi dei media alla raccolta e alla diffusione delle informazioni, nonché a un controllo efficace del funzionamento della giustizia (consid. 3.6 e 3.7).

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Articolo: Art. 16, 17, 30 cpv. 3 e 36 Cost., art. 6 n. 1 CEDU, art. 14 Patto ONU II, art. 69 e 70 CPP