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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_883/2021  
 
 
Sentenza del 7 luglio 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione di mantenimento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 settembre 2021 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2020.167). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. I coniugi B.________ e C.________ vivono separati dal dicembre 2003. Hanno due figli, D.________ (1995) e A.________ (1999). La procedura di divorzio, avviata dalla moglie nel 2006, è stata stralciata dai ruoli nel gennaio 2018 per perenzione processuale. Nelle more di quella procedura, era stato fissato un contributo alimentare a favore della figlia A.________ dell'importo di fr. 1'305.-- mensili a partire dal marzo 2011.  
 
A.b. A.________ divenuta maggiorenne il 26 gennaio 2017, il padre ha smesso di versarle il contributo fissato in precedenza.  
 
A.c. A.________ ha convenuto allora il padre in giudizio avanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano in data 20 ottobre 2017, chiedendo un contributo alimentare di fr. 3'170.25 mensili; il medesimo magistrato, precedentemente chiamato in causa per un tentativo di conciliazione non coronato da successo (udienza 22 giugno 2017), aveva in quell'ambito a titolo cautelare confermato l'obbligo contributivo del padre a partire dal 1° maggio 2017 per l'importo di fr. 1'305.-- mensili (decreto 10 maggio 2017).  
 
A.d. Ottenuta la maturità nel giugno 2019, A.________ si è iscritta al Collegio E.________ (USA).  
 
A.e. Con sentenza 13 ottobre 2020, il Pretore aggiunto ha - in parziale accoglimento della petizione - condannato B.________ a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 1'765.-- mensili dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2022; ha contemporaneamente obbligato la figlia a informare regolarmente il padre sull'andamento degli studi e sull'esito degli esami, autorizzando quest'ultimo a sospendere i pagamenti qualora la figlia avesse disatteso i propri obblighi. Il Pretore aggiunto ha altresì fissato il medesimo contributo per la figlia a titolo cautelare, fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito.  
 
B.  
 
B.a. Con allegato 12 novembre 2020, B.________ ha chiesto al Tribunale di appello (I Camera civile) di respingere integralmente la petizione di A.________, di porre a carico di lei le spese processuali di prima istanza e di condannarla a versargli adeguate ripetibili. Subordinatamente, ha chiesto la fissazione del contributo alimentare a un massimo di fr. 865.-- mensili. A.________ ha chiesto la reiezione dell'appello del padre e, con appello incidentale, la messa a carico di lui di tutte le spese processuali.  
 
B.b. Con la qui impugnata sentenza 23 settembre 2021, il Tribunale di appello ha accolto il gravame di B.________, ha riformato il giudizio pretorile nel senso che la petizione di A.________ è respinta, ha posto le spese di prima sede a carico della convenuta soccombente e l'ha condannata al pagamento della tassa di giustizia di seconda sede nonché di ripetibili a favore del padre, respingendo in tal modo anche l'appello incidentale, per il quale non sono state riscosse spese processuali.  
 
C.  
Con ricorso in materia civile 25 ottobre 2021, A.________ (di seguito: ricorrente) ha chiesto l'annullamento della sentenza di appello 23 settembre 2021 e la conferma della sentenza pretorile 13 ottobre 2020. Ella ha chiesto inoltre la concessione del gratuito patrocinio e la designazione dell'avv. F.________ quale suo patrocinatore remunerato dallo Stato. 
 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato acquisito l'incarto cantonale. 
 
Viene preso atto che in pendenza della procedura federale, B.________ (di seguito: opponente) ha comunicato la cessazione del mandato della sua patrocinatrice, mentre la ricorrente ha reso nota la sostituzione del proprio patrocinatore. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) impugnativa è stata proposta dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria, il cui valore litigioso (calcolato in applicazione dell'art. 51 cpv. 4 LTF) supera la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o abbia tratto dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con rinvii). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può quindi limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 349 consid. 3). Critiche di natura meramente appellatoria sono inammissibili (DTF 130 I 258 consid. 1.3; sentenza 4A_334/2021 del 15 dicembre 2021 consid. 2).  
 
2.  
Controversa è la responsabilità per l'assenza di rapporti personali tra padre e figlia, che il Tribunale di appello ha attribuito a lei, negandole così il postulato contributo di mantenimento fondato sull'art. 277 cpv. 2 CC
 
2.1. L'obbligo di mantenimento dei genitori cessa con la maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). Il concetto di ragionevole esigibilità secondo l'art. 277 cpv. 2 CC non concerne unicamente la situazione economica, bensì anche la relazione personale fra il debitore di alimenti ed il figlio (esigibilità tanto in senso economico quanto personale: DTF 129 III 375 consid. 3; 127 I 202 consid. 3e; sentenze 5A_340/2021 del 16 novembre 2021 consid. 3.1, parzialmente in FamPra.ch 2022 pag. 262; 5A_664/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.1, in FamPra.ch 2016 pag. 519; 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 3.1; 5A_503/2012 del 4 dicembre 2012 consid. 3.1, in FamPra.ch 2013 pag. 525).  
 
2.2. I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l'assistenza, i riguardi ed il rispetto che il bene della comunione richiede (art. 272 CC). Le relazioni personali sono un'espressione di questo dovere, e la loro interruzione ne costituisce una violazione (sentenza 5C.231/2005 del 27 gennaio 2006 consid. 2, in FamPra.ch 2006 pag. 488). L'assenza di ogni e qualsiasi rapporto personale, attribuita al solo comportamento del figlio, può dunque giustificare un rifiuto del contributo alimentare. La giurisprudenza esige tuttavia che l'attitudine del figlio sia ascritta a sua colpa (DTF 120 II 177 consid. 3c), ciò che va apprezzato dal punto di vista soggettivo del figlio; quest'ultimo deve aver provocato l'interruzione delle relazioni personali con il suo rifiuto ingiustificato di intrattenerle, con la sua attitudine particolarmente litigiosa oppure con la sua ostilità profonda. In altre parole, al figlio deve poter essere rimproverata la responsabilità dell'assenza di rapporti con il genitore chiamato a versare i contributi alimentari (sentenze 5A_340/2021 cit. eod. loc.; 5A_664/2015 cit. eod. loc.; 5A_182/2014 cit. consid. 3.2; 5A_503/2012 cit. consid. 3.3.2; 5A_560/2011 del 25 novembre 2011 consid. 4.1.1, in FamPra.ch 2012 pag. 496; 5A_563/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2009 pag. 520). Se tali condizioni sono adempiute, la conferma di un obbligo di mantenimento oltre la maggiore età equivarrebbe a sminuire il ruolo del genitore a quello di mero sostegno finanziario, ciò che certamente non corrisponde alla volontà del legislatore ("Zahlstelle", "parent payeur"; sentenze 5A_182/2014 cit. eod. loc.; 5A_560/2011 cit. eod. loc.; 5A_563/2008 cit. eod. loc.).  
Questa giurisprudenza impone un riserbo particolare quando deve essere giudicato il comportamento - oggettivamente riprovevole - di un figlio nei confronti di uno od entrambi i genitori divorziati: va allora tenuto conto delle emozioni che il divorzio dei genitori suscita nel figlio, e delle tensioni che ne scaturiscono, senza che gliene si possa muovere rimprovero. La ragione di questo riserbo viene tuttavia meno man mano che il figlio cresce, potendosi esigere da lui che con l'età prenda distanza dagli avvenimenti passati; se egli persiste nel proprio atteggiamento di rifiuto anche dopo il raggiungimento della maggiore età, benché il genitore si sia comportato correttamente nei suoi confronti, allora tale atteggiamento gli può venire imputato a colpa (DTF 129 III 375 consid. 3.4; sentenze 5A_182/2014 cit. eod. loc.; 5A_503/2012 cit. consid. 3.3.1; 5A_560/2011 cit. eod. loc.). In altre parole: se da un lato quanto più un figlio è giovane, tanto più ha egli bisogno di aiuti per il suo mantenimento, d'altro lato quanto più egli è giovane, tanto meno sarà capace di prendere le dovute distanze da esperienze traumatizzanti vissute nel rapporto con i suoi genitori. Corrispondentemente vale che se da un canto con il crescere diminuisce la dipendenza del figlio dai contributi alimentari prestati dai genitori, dovrebbe d'altro canto pure aumentare la sua capacità di distanziarsi da avvenimenti passati. Con l'avanzare dell'età del figlio si giustifica pertanto di ridurre le esigenze poste all'eccezione del genitore che ritenga un suo obbligo di mantenimento ormai non più ragionevolmente esigibile (sentenza 5A_340/2021 cit. eod. loc.). 
 
2.3. L'applicazione del concetto di ragionevole esigibilità dell'art. 277 cpv. 2 CC è una questione di diritto, mentre l'accertamento delle circostanze che il tribunale pone alla base della propria valutazione e che sono la causa - anche psicologica, dunque interiore -- dell'assenza di relazioni fra genitore e figlio, è questione fattuale (sentenze 5A_340/2021 cit. eod. loc.; 5A_182/2014 cit. consid. 3.3; 5A_503/2012 cit. consid. 3.3.3).  
 
2.4. Nell'esame dell'esigibilità del mantenimento del figlio maggiorenne, il giudice dispone di un ampio margine d'apprezzamento, in applicazione dell'art. 4 CC (DTF 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; sentenze 5A_182/2014 cit. consid. 3.4; 5A_503/2012 cit. consid. 3.3.4; 5A_560/2011 cit. consid. 4.1.2). Il Tribunale federale si impone un certo riserbo nel riesame di tali decisioni ed interviene unicamente in caso di eccesso o abuso della latitudine di apprezzamento, segnatamente nel caso in cui la decisione impugnata si basi su un apprezzamento insostenibile delle circostanze, si riveli inconciliabile con le regole del diritto e dell'equità, od ometta di tener conto di tutti gli elementi pertinenti rispettivamente ne consideri di quelli senza pertinenza. Il Tribunale federale interviene se la decisione impugnata si rivela inoltre manifestamente iniqua o ingiusta nel risultato (DTF 142 III 336 consid. 5.3.2; 136 III 278 consid. 2.2.1; 132 III 97 consid. 1; 132 III 49 consid. 5.2; sentenza 5A_340/2021 cit. eod. loc.).  
 
3.  
 
3.1. Esposta la propria prassi in tema, il Tribunale di appello ha constatato che gli ultimi incontri fra la ricorrente e il padre risalirebbero al 2015, quando ella era ancora minorenne; agli atti non vi sarebbe traccia di ulteriori incontri. Gli scambi di messaggi, a detta della stessa interessata, non sarebbero mai finiti bene. Il Pretore aggiunto aveva poi accertato - senza essere smentito - "la chiara ostilità dell'attrice nei confronti del padre e il suo marcato rifiuto di incontrarlo", escludendo la prospettiva di un'evoluzione favorevole nel senso di una ripresa dei contatti e di un cambiamento di atteggiamento di lei per il futuro. Ancora in sede di osservazioni all'appello, la ricorrente dice di provare "sbigottimento" e "voltastomaco" per il modo in cui il padre le parlerebbe ogni volta che provano a rivedersi. I Giudici cantonali hanno poi rilevato che contrariamente alla ricorrente, che ha soltanto preteso di essere sempre disposta ad avere rapporti con il padre, a detta del Pretore aggiunto quest'ultimo avrebbe "evidenziato gli sforzi e le occasioni create ad arte per riconciliarsi con la figlia", occasioni rimaste incontestate. In sede di appello la ricorrente stila una lunga lista di manchevolezze del padre nei suoi confronti: comportamenti arroganti nei suoi confronti durante l'infanzia e l'adolescenza, disinteresse per la sua formazione, trattamento economicamente preferenziale del fratello di lei, difficoltà create alla madre con pagamenti ritardati, frequentazione di giovani donne di cui sosterrebbe le famiglie all'estero, un terzo figlio segreto, capitali nascosti, riscossione di indennità di disoccupazione non dovute. Ma, se veri, suscettibili di offendere la ricorrente, a giudizio dei Giudici cantonali tali atteggiamenti non giustificherebbero "l'interruzione di qualsiasi contatto personale da parte di una figlia maggiorenne che postula contributi alimentari". Oramai 22enne, e a quasi vent'anni dalla separazione dei genitori, la ricorrente non avrebbe manifestamente saputo superare il risentimento, a tratti il disprezzo, provato nei confronti del padre, identificandosi invece con le posizioni della madre "della quale è stata portavoce attraverso il processo che l'ha contrapposta al padre", come constatato dal Pretore aggiunto. "Ormai fuori dalla fascia di tolleranza successiva alla maggiore età (fino a 22 anni) prospettata in dottrina perché si conceda ancora a un maggiorenne renitente nei confronti del genitore il diritto a un contributo alimentare ridotto o limitato nel tempo", alla ricorrente non può nemmeno essere attestata una prognosi favorevole. Queste considerazioni hanno spinto il Tribunale di appello a respingere la petizione.  
 
3.2. Le obiezioni ricorsuali non convincono.  
 
3.2.1. La ricorrente nega di essere responsabile, in modo esclusivo o preponderante, per la mancanza di relazioni con il padre, come esigono dottrina e giurisprudenza per un rifiuto di contributi alimentari. Evoca il perdurare del conflitto di lealtà nei confronti dei genitori, ulteriormente alimentato dalle procedure giudiziarie - sue e di sua madre - pendenti nei confronti del padre. Questo conflitto di lealtà sarebbe l'unica causa dell'assenza di rapporti personali fra padre e figlia.  
 
Se l'argomento può semmai spiegare l'atteggiamento della figlia, non apporta una risposta alla questione da risolvere, ovvero perché ella non abbia saputo superare - nonostante l'età raggiunta e il lungo tempo trascorso dalla separazione dei genitori - il menzionato conflitto di interessi. Peraltro, appare significativo che la ricorrente evochi in questo contesto ancora le vertenze giudiziarie che oppongono la madre al padre: è, questo, un indizio che la figlia continua a sostenere la posizione della madre, come già rilevato dal Pretore aggiunto e confermato dal Tribunale di appello, senza riuscire a formarsi un'opinione distaccata a proposito del conflitto fra i suoi genitori. Quando la ricorrente conclude di non poter ravvisare una sua colpa, ella esprime u nicamente la propria opinione personale. Appellatoria se censura in fatto (v. supra consid. 1.3), evanescente se censura in diritto, essa si rivela infondata nella misura della sua ammissibilità.  
 
3.2.2. La ricorrente ritiene in seguito irrilevante per determinare la responsabilità della rottura del legame fra padre e figlia che gli ultimi contatti risalgano al 2015; assevera che la sua ostilità nei confronti del padre e una prognosi negativa circa la ricucitura dei rapporti fra le parti sia ancora insufficiente per sopprimere i contributi alimentari; e aggiunge che quand'anche le colpe del padre non fossero così gravi da giustificare il rifiuto della figlia di avere contatti con lui, come ritiene il Tribunale di appello, non si potrebbe ancora dire che ella li rifiuti senza motivo - condizione essenziale per il diniego di contributi alimentari.  
Pure quelle appena esposte sono osservazioni che esprimono il punto di vista personale della ricorrente. In nessun modo esse appaiono atte a sostanziare un insostenibile apprezzamento delle circostanze fattuali da parte del Tribunale di appello e una conseguente errata applicazione del diritto (art. 277 cpv. 2 CC). Semmai ricevibile nonostante la pochezza della motivazione, la critica - che va presumibilmente intesa in diritto piuttosto che in fatto - si appalesa manifestamente infondata. 
 
3.2.3. La ricorrente menziona una sua presa di contatto con il padre nel 2017, producendo una versione datata di quel messaggio. Tuttavia, tale fatto non emerge dalla sentenza impugnata, senza che la ricorrente critichi espressamente un accertamento arbitrario dei fatti; va pertanto considerato un fatto nuovo. La sua allegazione, così come la produzione del relativo documento, è inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF). Abbondanzialmente, si rilevi che la ricorrente non indica cosa da tale fatto si dovrebbe dedurre. La censura è inammissibile.  
 
3.2.4. La ricorrente si china in seguito su quelli che lei definisce i molteplici inadempimenti del padre. Ella elenca numerose decisioni giudiziarie di condanna del padre per il mancato adempimento dei suoi obblighi di mantenimento, aggiungendovi la menzione di un prestito e di una donazione all'altro figlio e l'interruzione, decisa dal padre, del percorso formativo di lei presso l'Istituto G.________. Critica che il Tribunale di appello non abbia preso posizione su questi recenti e specifici inadempimenti del padre, suscettibili di dimostrare che quest'ultimo avrebbe tenuto nei confronti di lei un atteggiamento lungi dall'essere rispettoso.  
 
Si prende atto che la ricorrente non censura una violazione del suo diritto di essere sentita nella forma di un'insufficiente motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.); questo aspetto della censura non merita pertanto di essere approfondito. Nella prospettiva di un accertamento arbitrario dei fatti, la censura - semmai ammissibile data l'evanescente motivazione - è comunque infondata. Il Tribunale di appello ha sì menzionato solo genericamente quelli che la ricorrente aveva definito come comportamenti criticabili del padre, ma non si può dire che non li abbia valutati: esso ha, anzi, ammesso che potevano avere comprensibilmente offeso la ricorrente nell'animo, ma che non bastavano per giustificare il suo atteggiamento di fondamentale rifiuto di contatti con lui. 
 
3.2.5. La ricorrente indulge in seguito sull'adeguatezza della formazione da lei seguita quale condizione per il versamento di contributi di mantenimento giusta l'art. 277 cpv. 2 CC. Ammette tuttavia che il padre non ha mai criticato questa sua scelta di studi. Il tema non è dunque di alcuna rilevanza e non va approfondito.  
 
3.2.6. La ricorrente invoca poi una violazione degli art. 55, 58 e 296 CPC (pur riconoscendo espressamente che quest'ultima disposizione non trova applicazione per il mantenimento del figlio maggiorenne). Il padre non avrebbe esposto né sostanziato le circostanze poi prese in considerazione dal Tribunale di appello, che avrebbe in tal modo violato il principio attitatorio e la massima dispositiva.  
 
La censura è difficile da inquadrare. L'art. 58 CPC e la massima dispositiva concernono le conclusioni (v. MYRIAM A. GEH ri in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2017, n. 5 ad art. 58 CPC). Ora, non fa dubbio che le conclusioni dell'opponente sono state fin dall'inizio della vertenza di cristallina chiarezza. Quanto all'onere messo in capo alle parti di addurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande (art. 55 cpv. 1 CPC), viene da chiedersi da dove il Pretore aggiunto prima e i Giudici cantonali poi abbiano tratto gli accertamenti di fatto sui quali hanno basato il loro giudizio, se non dagli esposti del padre. Peraltro, la ricorrente non afferma di aver sollevato la presente censura nel quadro della procedura di appello (riguardo alla pretesa insufficienza di risposta e duplica di prima sede). Infine, la ricorrente non indica con la precisione richiesta quali affermazioni i Giudici cantonali avrebbero preso da altre fonti che non siano gli allegati delle parti. La censura appare, se non già preclusa per il mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali (art. 75 cpv. 1 LTF; v. DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1; sentenze 4A_583/2021 del 23 maggio 2022 consid. 9.2; 5A_712/2021 del 23 maggio 2022 consid. 2.3), comunque inammissibile per insufficiente motivazione. 
 
3.2.7. Infine, la ricorrente censura un accertamento inesatto dei fatti. Già fatto valere nei precedenti capitoli del proprio gravame, ella sottolinea che la censura sarebbe configurata anche per il fatto che il Tribunale di appello abbia considerato pertinente solo la narrazione del padre.  
La censura è tuttavia priva di rimandi a accertamenti precisi e motivata unicamente con il rimprovero alla Corte cantonale di "aver considerato pertinente solo la narrazione del padre". Se non semplice rimando a critiche esposte in altri passaggi del gravame (e trattate in precedenza), dunque senza portata propria, la censura appare troppo generica per soddisfare le esigenze di motivazione già ripetutamente ricordate (v. supra consid. 1.3) ed è inammissibile.  
 
4.  
In conclusione, la ricorrente non riesce a d imostrare un accertamento arbitrario dei fatti né un'applicazione errata del diritto da parte della Corte cantonale. Nella ridotta misura della sua ricevibilità il gravame non può che essere respinto, con conseguenza di spese giudiziarie a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non può essere concesso il postulato gratuito patrocinio, dato che il ricorso non aveva sin dall'inizio la benché minima possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili, dato che l'opponente non è stato invitato a esprimersi sul ricorso e non è quindi incorso in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al precedente patrocinatore della ricorrente avv. F.________. 
 
 
Losanna, 7 luglio 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini