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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_788/2018  
 
 
Sentenza del 16 luglio 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 agosto 2018 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2016.103 / 11.2016.125). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione 7 settembre 2016 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato il divorzio tra A.________ e B.________, sposatisi nel 1968, e ha condannato l'ex marito a versare all'ex moglie fr. 323'136.25 in liquidazione del regime dei beni, fr. 13'000.-- come indennità adeguata ai sensi del vecchio art. 124 cpv. 1 CC e fr. 425.-- mensili a titolo di contributo alimentare fino al febbraio 2019. 
 
B.   
Mediante sentenza 9 agosto 2018 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello presentato da A.________ avverso tale decisione pretorile, condannando l'ex marito a versare all'ex moglie fr. 245'000.-- in liquidazione del regime dei beni ed assegnando a quest'ultima metà della rendita di vecchiaia (fr. 2'019.-- annui) percepita dall'ex marito dal suo istituto di previdenza professionale. La Corte cantonale ha anche parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da B.________, condannando l'ex marito a versarle fr. 425.-- mensili vita natural durante a titolo di contributo alimentare ed ordinando a C.________ di trattenere l'importo di fr. 425.-- mensili dalla pigione destinata a A.________ e di riversarla a B.________. 
 
C.   
Con ricorso datato 20 settembre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di respingere le pretese dell'ex moglie in liquidazione del regime dei beni e di mantenimento, di annullare la diffida alla debitrice C.________, di condannare l'ex moglie a versargli fr. 100'000.-- e fr. 60'000.--, ed infine di azzerare le spese processuali e ripetibili poste a suo carico. 
 
Mediante decreto 15 ottobre 2018 il Tribunale federale ha respinto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso (la quale era limitata al dispositivo sui contributi alimentari dovuti all'ex moglie). 
 
Con scritto 22 ottobre 2018 l'opponente ha spontaneamente presentato una risposta nel merito, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, subordinatamente di respingerlo. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso, interposto da una parte parzialmente soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il gravame può pertanto essere trattato quale ricorso in materia civile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
La prima pagina del ricorso al Tribunale federale è praticamente identica, parola per parola, alla prima pagina dell'appello presentato dal qui ricorrente. In questa misura, il gravame si appalesa di primo acchito inammissibile per insufficiente motivazione (v. DTF 134 II 244 consid. 2.3). 
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. Non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio (DTF 145 I 26 consid. 1.3). Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 143 IV 500 consid. 1.1 con rinvio).  
 
2.   
In concreto sono ancora litigiosi la liquidazione del regime dei beni (infra consid. 3), il contributo di mantenimento in favore dell'ex moglie (infra consid. 4) con la relativa diffida ai debitori (infra consid. 5), le pretese pecuniarie dell'ex marito (infra consid. 6) e la ripartizione di spese e ripetibili di prima e seconda istanza (infra consid. 7). 
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha ritenuto che l'opponente può partecipare all'aumento degli acquisti unicamente riguardo al fondo n. 837 RFD di X.________ appartenente all'ex marito e sul quale sorge quella che era l'abitazione coniugale. Secondo i Giudici cantonali, il ricorrente non ha dimostrato né di aver finanziato tale fondo con beni propri, per cui esso va considerato come acquisto in virtù della presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC, né che vi siano le condizioni per scostarsi dalla perizia del novembre 2014 giusta la quale il valore venale del fondo va stimato in fr. 640'000.-- (fr. 320'000.-- per il terreno e fr. 320'000.-- per la costruzione). All'opponente spetta pertanto, una volta dedotto il carico ipotecario di fr. 150'000.-- (art. 209 cpv. 2 CC), un corrispettivo pari alla metà del valore (art. 215 cpv. 1 CC), ovvero fr. 245'000.--.  
 
3.2. Il ricorrente afferma invece di aver interamente finanziato l'immobile con mezzi propri. La relativa documentazione non esisterebbe più, ma egli sostiene di aver comperato il terreno nel 1974 - del valore di fr. 74'500.-- " ma gravato di un debito di fr. 35'000.- " tuttora esistente - grazie a fr. 18'000.-- ricavati dalla vendita di un fondo di Y.________ che gli apparteneva già prima del matrimonio e a fr. 21'500.-- provenienti dal (secondo) mutuo ipotecario gravante l'immobile (mutuo di complessivi fr. 120'000.--). Sostiene inoltre di aver finanziato la costruzione della casa grazie al saldo di tale mutuo (fr. 98'500.--), ad un " credito in conto corrente " garantito da cartelle ipotecarie gravanti una particella di Z.________ (fr. 46'000.--) ed alla liquidazione dell'inventario di un negozio di famiglia (fr. 52'500.--). Dato che l'immobile è stato finanziato unicamente mediante mezzi propri (e mutui ipotecari), rimprovera alla Corte cantonale di non aver applicato la sentenza 5A_352/2011.  
Il ricorrente contesta inoltre la perizia "perché inutile e speculativa". Chiede di applicare l'indice cantonale dei prezzi delle costruzioni applicato dalle assicurazioni ed afferma che lo stabile era assicurato per fr. 431'000.-- fino al 2007 (poi aumentato a fr. 520'000.-- nel 2010, in seguito all'introduzione della copertura per le spese di sgombero, movimentazione e protezione). 
 
3.3. Con la sua critica, il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove effettuati dall'istanza precedente in relazione al finanziamento dell'immobile, temi che il Tribunale federale può però riesaminare unicamente nei ristretti limiti del divieto dell'arbitrio (supra consid. 1.3). L'argomentazione ricorsuale, fondata unicamente su mere affermazioni apodittiche dell'insorgente, non basta però a sostanziare una violazione dell'art. 9 Cost., norma peraltro nemmeno menzionata dal ricorrente. La sentenza 5A_352/2011 del 17 febbraio 2012 consid. 5.2.4 (DTF 138 III 150), richiamata dal ricorrente, non può pertanto essere applicata, dato che concerne il caso, qui appunto non dimostrato, in cui l'acquisto di un bene immobile è stato finanziato con beni propri (e la costituzione di un mutuo ipotecario).  
 
Nemmeno per quanto concerne il valore venale dell'immobile l'insorgente riesce a dimostrare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove. Egli si limita infatti a formulare generiche contestazioni nei confronti delle risultanze peritali, dimenticando che il giudice, pur apprezzando liberamente una perizia, non può scostarsene a piacimento, ma soltanto quando circostanze o indizi chiari e importanti ne minano seriamente la credibilità (v. DTF 142 IV 49 consid. 2.1.3 con rinvio). 
Nella (ridotta) misura in cui è ammissibile, la censura va quindi ritenuta infondata. 
 
4.  
 
4.1. La Corte cantonale ha accertato che il fabbisogno minimo dell'ex moglie è pari a fr. 2'989.-- mensili, al quale può far fronte grazie ai suoi redditi ed alla sua spettanza in liquidazione del regime di beni. Considerata la lunga durata del matrimonio, ella ha tuttavia diritto a mantenere il livello di vita raggiunto durante la comunione domestica, e meglio ad un agio di fr. 891.-- sul proprio fabbisogno minimo mensile. Con il suo appello incidentale l'ex moglie si è però limitata a chiedere un contributo alimentare di fr. 425.-- mensili. Ora, l'ex marito non può sovvenzionare tale importo con l'eccedenza dei propri redditi (questi ultimi pari a fr. 3'216.-- mensili fino al febbraio 2019 e a fr. 2'873.-- mensili dal marzo 2019, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2'799.-- mensili). Attingendo alla propria sostanza immobiliare (la quale, al netto dei debiti ipotecari e del debito nei confronti dell'ex moglie in liquidazione del regime dei beni, ammonta a fr. 619'000.--), e più precisamente realizzando il fondo di X.________ (che andrà in ogni modo verosimilmente venduto già per far fronte al predetto debito di fr. 245'000.-- verso l'opponente), egli può però ottenere un capitale sufficiente per finanziare sull'arco di quasi 25 anni non solo tale contributo alimentare, ma anche un analogo prelievo per sovvenzionare il proprio tenore di vita nella stessa misura. Secondo i Giudici cantonali, all'ex moglie può pertanto essere riconosciuto un contributo alimentare di fr. 425.-- mensili vita natural durante (e non solo fino al febbraio 2019 come stabilito in prima sede).  
 
4.2. Il ricorrente contesta numerose voci di calcolo in relazione sia al tenore di vita dei coniugi prima della separazione sia all'ammontare dei redditi, della sostanza e del fabbisogno minimo delle parti. Ritiene poi che non si possa pretendere che egli utilizzi la sua sostanza, e meglio i suoi beni propri, per versare il contributo alimentare all'opponente, dato che ciò comporterebbe "la vendita della casa primaria di X.________".  
 
4.3. Per quanto concerne l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove alla base della fissazione del contributo di mantenimento in favore dell'ex coniuge, il ricorrente si limita a semplicemente contrapporre la propria opinione a quella dei Giudici cantonali e a fornire una personale lettura di taluni documenti agli atti (alcuni peraltro tardivamente specificati), e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione poste per far valere una violazione del divieto dell'arbitrio, censura che in ogni modo non è stata nemmeno abbozzata (supra consid. 1.3). L'insorgente inoltre non si confronta con la giurisprudenza menzionata dalla Corte cantonale giusta cui, se i redditi del lavoro e della sostanza non bastano a finanziare il mantenimento dovuto all'ex coniuge, il giudice può imporre al debitore alimentare di attingere alla sua sostanza, eventualmente anche ai suoi beni propri (v. art. 125 cpv. 2 n. 5 CC; DTF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3). Insufficientemente motivata, la censura è inammissibile.  
 
5.   
Il ricorrente ritiene che, alla luce delle sue contestazioni, la diffida alla sua debitrice C.________ per l'importo di fr. 425.-- non si giustificherebbe più. Come appena visto, egli non è però riuscito ad annullare il contributo di mantenimento in favore dell'ex moglie fissato dai Giudici cantonali (v. supra consid. 4). La sua conclusione non può pertanto trovare accoglimento. 
 
6.  
 
6.1. La Corte cantonale ha in seguito respinto le pretese pecuniarie del ricorrente.  
Quanto alla pretesa in restituzione di fr. 74'000.-- per contributi di mantenimento " pagati ingiustamente " all'ex moglie fino a settembre 2016, i Giudici cantonali hanno ricordato che i contributi alimentari versati a tutela dell'unione coniugale (che perdurano a titolo cautelare anche durante la procedura di divorzio; v. art. 276 cpv. 2 prima frase CPC) non possono più essere messi in discussione in sede di divorzio e hanno ritenuto che il ricorrente non potesse lamentarsi di una denegata giustizia da parte dell'autorità di prima sede per non aver deciso una sua asserita istanza di soppressione di tale contributi formulata, a dire del ricorrente, " sin dal 20 aprile 2013" (v. art. 276 cpv. 2 seconda frase CPC), dato che non risultava che egli l'avesse sollecitata a statuire in proposito. 
I Giudici cantonali hanno poi ritenuto che la richiesta di fr. 60'000.-- per " mancata partecipazione alle spese familiari ", presentata per la prima volta in sede di appello, fosse irricevibile in virtù dell'art. 317 cpv. 2 lett. b CPC
 
6.2. Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente chiede fr. 100'000.-- per contributi alimentari cautelari versati all'opponente fino ad ottobre 2018. Ritiene che i Giudici cantonali abbiano fatto " affermazioni che non corrispondono al vero " per non dover decidere la censura di denegata giustizia da parte dell'autorità di prima sede, e più precisamente che essi, pur ammettendo che egli avesse obiettato di aver chiesto la soppressione del contributo alimentare cautelare " ancora una volta il 20 aprile 2013", gli abbiano rimproverato di non aver sollecitato il giudice di prime cure.  
Sostiene inoltre che la Corte cantonale " pur di non decidere l'applicazione degli art. 163 e 208 cpv. 1 [n.] 2 [CC] " sia rimasta silente sulla sua pretesa di fr. 60'000.--. 
 
6.3. Nella misura in cui la pretesa in restituzione di contributi alimentari cautelari "pagati ingiustamente" eccede l'importo di fr. 74'000.-- chiesto in sede di appello, essa è nuova e quindi inammissibile (art. 99 cpv. 2 LTF). Per il resto, essa è in ogni modo irricevibile per insufficiente motivazione: il ricorrente non si confronta infatti con l'argomento secondo cui in sede di divorzio i contributi alimentari versati a tutela dell'unione coniugale non possono più essere messi in discussione. Quanto alla censura di denegata giustizia, a prescindere da ciò che il ricorrente abbia obiettato in sede di appello, rimane il fatto che dagli atti comunque non risultava che egli avesse sollecitato il Giudice di prime cure a trattare la sua richiesta di soppressione dei contributi di mantenimento cautelari, ciò che l'insorgente non contesta.  
 
Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il giudizio impugnato non è silente circa la sua pretesa di fr. 60'000.-- per " mancata partecipazione alle spese familiari ", ma spiega che essa era nuova e, non basata su fatti o mezzi di prova nuovi, andava dichiarata irricevibile in virtù dell'art. 317 cpv. 2 lett. b CPC
Nella misura in cui è ammissibile, la censura è infondata. 
 
7.  
 
7.1. La Corte cantonale ha posto le spese processuali di prima istanza di complessivi fr. 16'620.-- a metà tra le parti, quelle dell'appello principale di complessivi fr. 10'000.-- per 5/6 a carico del ricorrente e per 1/6 a carico dell'opponente e quelle dell'appello incidentale di complessivi fr. 3'000.-- per 2/3 a carico del ricorrente e per 1/3 a carico dell'opponente, condannando il ricorrente (non patrocinato) a rifondere all'opponente complessivi fr. 15'500.-- per ripetibili ridotte.  
 
7.2. Il ricorrente chiede di addossare tutte le spese e ripetibili di primo e di secondo grado all'opponente, e di ottenere quindi anche il rimborso di fr. 2'500.-- (" anticipo perizia ") e fr. 10'000.-- (" anticipo ricorso "), " considerato che la parte attrice è soccombente su tutte le pretese ".  
 
7.3. Atteso che il ricorrente non è riuscito ad invalidare la sentenza impugnata in nessuno dei suoi punti, non si giustifica ripartire in modo differente le spese e ripetibili della procedura cantonale. La conclusione non può essere accolta.  
 
8.   
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). All'opponente non vanno assegnate ripetibili né per le osservazioni all'istanza di effetto sospensivo, di cui aveva proposto l'accoglimento, né per la risposta al ricorso, introdotta spontaneamente (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
  
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 luglio 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini