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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_433/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 27 luglio 2015  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio: provvedimenti cautelari, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 aprile 2015 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'assetto provvisionale nelle procedure di divorzio promosse da B.________ nei confronti di A.________ è stato regolato da numerosi provvedimenti. 
 
Con decreto cautelare 19 dicembre 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha riconosciuto a A.________ un diritto di visita nei confronti della figlia C.________ da esercitarsi esclusivamente in Svizzera ("e previa consegna di ogni documento d'identità di C.________ da parte del padre alla madre oppure alla Pretura ") un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 16.30 alla domenica alle ore 20.15, ogni mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.45, due settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze di Natale e, in alternativa, la settimana di Ognissanti o quella di carnevale. 
 
B.   
Con sentenza 28 aprile 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un appello presentato da A.________ avverso il decreto cautelare 19 dicembre 2014. 
 
C.   
Con ricorso 22 maggio 2015 " per questioni di diritto di importanza fondamentale (Art. 74 LTF) e sussidiario in materia costituzionale (Art. 113 ss LTF) ", A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chie dendo di annullare la limitazione al territorio svizzero dell'esercizio del diritto di visita provvisionale, "di annullare la decisione 19 dicembre 2014 sul diritto di visita, in quanto già regolarizzato allo stesso modo, con provvedimento 7 luglio 2014", di accordagli una terza settimana di vacanze estive con la figlia ed un diritto di visita settimanale ogni martedì e mercoledì dalle ore 16.30 (pernottamento compreso), di autorizzare la figlia a recarsi da lui " ogni volta che lo desidera oltre i giorni decisi dal Giudice ", di impedire alla stessa di " rimanere da sola con un adulto maschio diverso dal padre ", di ammonire la moglie - sotto comminatoria dell'art. 292 CP - ad astenersi dal continuare a celare al padre tutte le informazioni mediche e scolastiche della figlia, dal prendere iniziative per la figlia senza il consenso dell'altro genitore e dal non consegnare la figlia al padre per il diritto di visita. Il ricorrente chiede pure di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Un'errata denominazione dell'impugnativa non nuoce al ricorrente se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 con rinvii; 133 I 300 consid. 1.2 con rinvii). 
 
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 426 consid. 2.2) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile ( art. 72 cpv. 1 LTF) di natura non pecuniaria (essendo unicamente litigiose le relazioni personali tra padre e figlia). Il gravame è stato inoltrato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF). Ne discende che il rimedio, inoltrato peraltro tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), soddisfa i requisiti formali posti ad un ricorso in materia civile e può pertanto essere trattato come tale. 
 
2.  
 
2.1. La sentenza di appello è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; DTF 133 III 393 consid. 5.1). Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).  
Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della c ausa (sentenza 5A_160/2014 del 26 marzo 2014 consid. 2.1). 
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente non censura la sentenza del Tribunale d'appello, bensì critica l'operato del Giudice di prime cure - prevalendosi peraltro anche della violazione di diritti non costituzionali (art. 1 CC e 334 CPC) - il suo gravame deve essere dichiarato a priori inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 e 106 cpv. 2 LTF).  
 
2.3. Le conclusioni mediante le quali il ricorrente chiede al Tribunale federale di "annullare la decisione 19 dicembre 2014 sul diritto di visita, in quanto già regolarizzato allo stesso modo, con provvedimento 7 luglio 2014", di estendere il diritto di visita provvisionale, di impedire alla figlia di "rimanere da sola con un adulto maschio diverso dal padre" e di ammonire l'opponente sono prive di ogni e qualsiasi motivazione. Tali richieste di giudizio sfuggono pertanto già di primo acchito ad un esame nel merito.  
 
2.4. La conclusione tendente ad annullare la limitazione al territorio svizzero dell'esercizio del diritto di visita provvisionale poggia invece su un'asserita violazione di norme di rango costituzionale, e più precisamente degli art. 7, 8, 9, 13, 24, 30, 35 cpv. 3 e 36 cpv. 1 Cost., nonché degli art. 1, 6 e 8 CEDU.  
Il ricorrente si limita però a criticare genericamente l'argomentazione dell'autorità inferiore (secondo la quale il vincolare l'esercizio del diritto di visita al territorio nazionale non costituisce una violazione né della CEDU né di altri trattati internazionali, come " già ripetutamente spiegato all'appellante "), senza spiegare conformemente ai requisiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF in che consista la lesione delle predette disposizioni costituzionali e della CEDU e fondandosi anche in parte su circostanze che non emergono dalla sentenza di appello. L'argomentazione ricorsuale è insufficientemente motivata e risulta quindi inammissibile. 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso - peraltro di difficile lettura e ripetitivo - si appalesa integralmente inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta, dato che il suo rimedio non aveva fin dall'inizio possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza, e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, che non è stata invitata a determinarsi e non è pertanto incorsa in spese della sede federale. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 luglio 2015 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini